Sentenza n. 179 del 2008

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SENTENZA N. 179

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                          BILE                           Presidente

- Giovanni Maria                      FLICK                                  Giudice

- Ugo                              DE SIERVO                        "

- Paolo                           MADDALENA                    "

- Alfio                             FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                         QUARANTA                       "

- Franco                          GALLO                              "

- Luigi                             MAZZELLA                        "

- Gaetano                        SILVESTRI                         "

- Sabino                          CASSESE                           "

- Maria Rita                     SAULLE                             "

- Giuseppe                      TESAURO                          "

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                   "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall’A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti – Regione Liguria nei confronti della Regione Liguria, iscritta al n. 729 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, con ordinanza del 12 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che: «Le province, nel rispetto del Programma triennale delle Politiche attive del lavoro di cui alla L.R. n. 52/1993, approvano, in sede di Piano annuale di formazione professionale, appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell’attestato di massaggiatore sportivo; tali corsi sono organizzati dalle Province. La Giunta regionale emanerà indirizzi per i contenuti minimi dei corsi» (comma 1); «Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino di fatto da almeno cinque anni l’attività di massaggiatore sportivo presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. o che abbiano conseguito un attestato di massaggiatore rilasciato, previa frequenza di corsi di almeno 150 ore, da scuole affiliate ad Enti sportivi di livello nazionale, è organizzato un apposito corso di durata non superiore a sei mesi» (comma 2); «L’attestazione della qualifica di massaggiatore sportivo è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto l’esame conclusivo dei corsi di cui ai commi 1 e 2» (comma 3).

Riferisce il Tribunale rimettente che il giudizio in via principale ha ad oggetto l’impugnazione, da parte dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.), sezione regionale, della delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, recante la «definizione delle figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo. Approvazione dei contenuti minimi dei corsi», emanata in applicazione dell’art. 34 della legge della Regione Liguria n. 6 del 2002.

Osserva il Tribunale che «con unico motivo di ricorso» l’associazione ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della menzionata legge regionale per violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 117, comma terzo, in materia di professioni.

Riferisce altresì che nel giudizio principale si è costituita la Regione Liguria, contestando in via preliminare la legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il Tribunale, in punto di rilevanza, osserva che dall’accoglimento della questione di costituzionalità discenderebbe l’accoglimento della domanda proposta nel giudizio principale, tenuto conto che la norma censurata «costituisce la fonte del potere esercitato con la delibera di giunta regionale», della quale si chiede l’annullamento.

Inoltre, in merito all’eccezione di difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente, sollevata dalla difesa regionale, il Tribunale osserva che, «per costante giurisprudenza», un’associazione può essere legittimata ad agire in giudizio per la difesa di interessi collettivi di categoria e che, nel caso di specie, l’associazione ricorrente, in base al proprio statuto, si propone, tra l’altro, la tutela della categoria dei fisioterapisti prevista a norma dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ritiene che la norma regionale in esame abbia introdotto nell’ordinamento regionale la specifica qualifica professionale di «massaggiatore sportivo». Osserva, inoltre, che l’attestato di massaggiatore sportivo viene attribuito dal Presidente della Giunta regionale a coloro che abbiano superato con profitto appositi corsi da istituirsi a cura delle Province, demandando a successivi provvedimenti amministrativi l’individuazione del profilo professionale e la regolamentazione delle modalità di accesso, attraverso l’istituzione di appositi corsi. Ad avviso del Tribunale rimettente, proprio la deliberazione della Giunta darebbe specifica attuazione alla norma regionale mediante l’individuazione della figura professionale del massaggiatore sportivo e del relativo ordinamento didattico.

Al riguardo, il Tribunale rammenta che l’art. 117, comma terzo, Cost. include la materia delle «professioni» tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, nelle quali la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Richiama, in proposito, il costante orientamento della Corte costituzionale secondo cui sia l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, invece, nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenze numeri 449, 153 e 40 del 2006 e numeri 424, 355 e 319 del 2005).

Il Tribunale osserva, altresì, che tale principio, «che si configura come un limite di ordine generale operante a prescindere dall’esistenza di singoli precetti normativi (C. Cost. 8.2.2006, n. 40), ha peraltro trovato specifica attuazione nel settore delle professioni sanitarie in virtù di una serie di disposizioni normative statali». Del resto, aggiunge il Tribunale che in materia «di arte del massaggiatore sportivo» l’art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), riserva «al Ministro per la Sanità» l’istituzione di appositi corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sede di Genova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2. – La questione è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio […] si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale […]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenze n. 93 del 2008 e n. 300 del 2007).

L’art. 34 della legge regionale impugnata disciplina il percorso di formazione professionale ai fini dell’accesso al[l’esercizio del]la professione di massaggiatore sportivo rimettendo ad una determinazione della Giunta regionale la definizione degli «indirizzi per i contenuti minimi dei corsi» diretti al conseguimento del relativo attestato (art. 34, comma 1) e stabilendo la durata della formazione sia per il periodo transitorio di prima applicazione, sia a regime (art. 34, commi 1 e 2). La delibera della Giunta regionale della Liguria n. 1413 del 14 novembre 2003, adottata in attuazione della norma impugnata, definisce l’attività di massaggiatore come quella che «comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo sia quello di predisporre l’apparato muscolo scheletrico all’esercizio delle attività fisico-motorie e al recupero della sua funzionalità al termine delle stesse. Sono escluse dall’attività di massaggiatore le prestazioni aventi finalità di carattere terapeutico» ed istituisce i corsi a regime ed in sanatoria, individuando le discipline di insegnamento, le modalità di svolgimento degli esami ed i requisiti di ammissione.

L’art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), riserva «al Ministro per la Sanità» l’istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico per l’esercizio dell’«arte di massaggiatore sportivo», come confermato dall’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

L’art. 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), prevede che «sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 […] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione».

Pertanto, la legge regionale censurata, istituendo una figura di massaggiatore sportivo regionale e regolando il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato, non rispetta il limite imposto dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni e va dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze n. 449 del 2006 e n. 319 del 2005, rispettivamente, con riferimento ai profili professionali di massaggiatore/masso fisioterapista e massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.