ORDINANZA N. 59
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Ortolani Alberto ed altri contro l’Agenzia del territorio di Firenze con ordinanza del 19 febbraio 2008, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo un termine a pena di decadenza per la rettifica della rendita catastale proposta, esporrebbero indefinitamente il contribuente all’azione dell’Amministrazione finanziaria;
che, infatti, in difetto di un’espressa previsione normativa, sarebbe incerto se il termine di dodici mesi indicato dall’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, sia ordinatorio o perentorio, con la conseguenza che, qualora dovesse essere interpretato nel senso di non assegnare alcun termine perentorio all’Amministrazione finanziaria, ne discenderebbe un contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di diritto alla difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione;
che la questione sarebbe altresì rilevante atteso che la notifica della rettifica del valore della rendita catastale è intervenuta oltre tale termine.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui sarebbero suscettibili di essere interpretati nel senso che il termine, ivi stabilito, di un anno entro il quale l’ufficio del territorio deve provvedere alla determinazione della rendita catastale definitiva abbia carattere meramente ordinatorio e, quindi, nella parte in cui non prevederebbero con certezza un termine a pena di decadenza per il compimento di detta determinazione;
che sarebbero violati gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, poiché le disposizioni censurate esporrebbero indefinitamente il contribuente all’azione accertatrice della Amministrazione finanziaria;
che la questione è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni già esposte nella sentenza n. 162 del 2008 che si è pronunciata su una identica questione;
che, infatti, dall’esame delle due disposizioni censurate appare evidente che solo nel decreto ministeriale si fa riferimento a termini entro i quali l’amministrazione provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva, mentre l’art. 74 della legge n. 342 del 2000, parimenti censurato, si limita a stabilire il termine di efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati, senza in alcun modo individuare termini per la determinazione di tale rendita;
che, da quanto precede, deriva che, malgrado il rimettente deduca l’incostituzionalità di una norma di legge e di un atto regolamentare, le censure investono solo quest’ultimo;
che non sussiste, quindi, lo specifico collegamento tra la norma di legge – rispetto alla quale soltanto è consentito il sindacato di legittimità costituzionale da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 134 della Costituzione – e l’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il quale, come rilevato, è l’unica norma realmente censurata (sentenza n. 101 del 1977; ordinanze nn. 124 del 2001; 328 e 100 del 2000; 244 del 1984).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2009.