SENTENZA N. 101
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi); dell'articolo unico del d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività complementari del traffico) e dell'art. 41 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1975 dal pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra la società cooperativa "Canonico De Caro" e l'INPS, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS e il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile - promosso con ricorso 3 giugno 1974 dalla società cooperativa a responsabilità limitata "Canonico De Caro", esercente attività di facchinaggio, nei confronti dell'INPS, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dei suoi soci ad essere assicurati contro la disoccupazione involontaria - il pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, riteneva rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione sollevata in via subordinata dalla società cooperativa "Canonico De Caro" e concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione - dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi); dell'articolo unico d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività complementari del traffico); dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) "nella parte in cui escludono i soci lavoratori di cooperative di lavoro, che svolgono attività di facchinaggio e che retribuiscono gli stessi soci lavoratori con il ricavato del lavoro, dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria".
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 21 gennaio 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito l'INPS, con deduzioni depositate il 5 febbraio 1976, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 10 febbraio 1976.
L'INPS ha chiesto che venga dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal pretore di Caltanissetta.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale "perché l'atto che riconosce l'impossibilità, per i lavoratori soci di cooperative, di un regolare controllo della disoccupazione é soltanto il d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480, che il giudice a quo ha erroneamente attribuito al legislatore, mentre é un atto amministrativo". Ha, poi. dedotto che la questione di legittimità costituzionale é, comunque, infondata.
Considerato in diritto
1. - Le questioni, prospettate dal pretore di Caltanissetta con ordinanza 16 ottobre 1975, concernono la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3,45,38, comma secondo, della Costituzione - dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, dell'articolo unico d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480, e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Secondo il pretore di Caltanissetta, dal coordinamento delle norme citate si ricaverebbe che i soci lavoratori di cooperative esercenti attività complementari del traffico sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. É poiché la ragione giustificatrice, addotta dal legislatore, consisterebbe nella presunta impossibilità di un regolare controllo dello stato di disoccupazione dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro, retribuiti mediante ripartizione del ricavato del lavoro, e tale ragione non troverebbe fondamento nella realtà - sarebbero violati gli artt. 3, 45 e 38, comma secondo, della Costituzione.
2. - E preliminare l'esame dell'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui la questione é inammissibile perché l'atto, che riconosce l'impossibilità, per i lavoratori soci di cooperative, di un regolare controllo della disoccupazione, é soltanto il d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480, che il giudice a quo ha erroneamente attribuito al legislatore, mentre é un atto amministrativo, nei cui confronti non é ammissibile un sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
L'eccezione é fondata.
L'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) stabilisce che "con regio decreto, promosso dal Ministro per le Corporazioni su proposta del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, possono essere esonerati dall'obbligo di tale assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di lavoratori per le quali non sia possibile un regolare controllo della disoccupazione".
Tale norma rimette all'ampia potestà regolamentare dell'Amministrazione di stabilire, per speciali categorie di lavoratori e con riguardo all'attività svolta, se sia possibile il regolare controllo della disoccupazione involontaria per legittimare l'imposizione dell'obbligo dell'assicurazione. Siffatta ampia attribuzione di potestà regolamentare all'Amministrazione toglie fondamento all'assunto che la suddetta norma legislativa presuma la impossibilità di un regolare controllo della disoccupazione di soci lavoratori delle cooperative di lavoro retribuiti mediante ripartizione del ricavato del lavoro. Non sussiste, quindi, l'asserito specifico collegamento tra la norma di legge, rispetto alla quale soltanto é consentito il sindacato di legittimità costituzionale da parte di questa Corte ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, e l'articolo unico del d.P.R. n. 480 del 1964. Quella del decreto n. 480 del 1964, emanato in base al citato art. 41 r.d.l. n. 1827 del 1935, é, pertanto, l'unica norma che prescrive l'esonero dei lavoratori, soci di cooperative esercenti attività complementari del traffico, dall'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria. E il decreto n. 480 del 1964, in quanto atto amministrativo, come tale privo di forza di legge, non é sottoposto al controllo di legittimità costituzionale.
3. - L'altra norma citata nell'ordinanza di rinvio - articolo 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi)- non si riferisce all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), dell'articolo unico d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività complementari del traffico) e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), proposta dal pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1977.