Ordinanza n.244 del 1984

 

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ORDINANZA N. 244

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico nazionale italiano); art. 28, lett. g, del Regolamento F.I.G.C., promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1979 dal G. I. presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Brunetti Gennaro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 9 marzo 1979 il giudice istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, in riferimento all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attività calcistica presso società nazionali;

considerato che tale impugnativa é rivolta avverso le surricordate norme legislative unicamente al fine di proporre censura sotto il profilo costituzionale (come risulta dall'esame del dispositivo dell'ordinanza di rimessione) relativamente alle norme del Regolamento organico della F.I.G.C. che da quelle sarebbero consentite;

che pertanto l'incidente di costituzionalità viene di fatto ad essere rivolto agli artt. 16 e 28, lett. g, del Regolamento organico della F.I.G.C.;

che trattasi di atto palesemente privo di forza di legge e che, pertanto, in applicazione della consolidata giurisprudenza della Corte al riguardo (v. ad es. la sentenza n. 101 del 1977) la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, e dell'art. 28, lett. g, del Regolamento organico della F.I.G.C. in riferimento all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea sollevata con l'ordinanza in data 9 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno e di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1984.