Ordinanza n. 100/2000

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ORDINANZA N. 100

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, avente per oggetto “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, legge 23 dicembre 1996, n. 662”, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 30 luglio 1998, depositato in cancelleria il 6 agosto 1998 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1998.

 Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto notificato il 30 luglio 1998 e depositato il 6 agosto 1998, la Regione Siciliana ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare all’art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), dell’art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), “nella parte in cui prevede che i relativi proventi siano devoluti allo Stato”;

che detto art. 6 del d.P.R. n. 169 del 1998, dopo avere dettato una disciplina dell’accettazione delle scommesse sulle corse di cavalli, commina, al comma 7, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei contravventori al divieto di accesso agli ippodromi e alle agenzie ippiche che sia stato disposto, con provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della predetta disciplina; e, al comma 8, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del gestore dell’ippodromo o dell’agenzia che non denunci immediatamente l’esercizio abusivo di scommesse;

che il successivo comma 9 stabilisce che la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui allo stesso articolo è attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato;

che, secondo la ricorrente, detto comma 9 sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che i proventi delle sanzioni pecuniarie siano devoluti allo Stato: infatti, dall’art. 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia finanziaria, a cui tenore le entrate spettanti alla Regione comprendono “quelle derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali”, in combinato disposto con l’art. 2 dello stesso decreto, che attribuisce alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, salvo alcune eccezioni, riscosse nel territorio regionale, si evincerebbe che tutte le entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie, da qualsiasi fonte provengano, riscosse nell’ambito del territorio regionale, sarebbero di pertinenza della Regione;

che infatti, ad avviso della ricorrente, non vi sarebbe necessario parallelismo fra la potestà di applicare le sanzioni e la spettanza del relativo provento; e la devoluzione alla Regione dei proventi derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative troverebbe il suo fondamento non già in una correlazione fra la sanzione e le materie di competenza regionale, bensì “nel principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate”, come confermerebbe la espressa attribuzione alla Regione del provento delle sanzioni penali, in assenza di qualsiasi competenza penale della medesima;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità della questione, in ragione della natura regolamentare dell’atto impugnato, e, in subordine, per la infondatezza della medesima.

Considerato che la disposizione di cui la ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale è contenuta in un atto, il d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), avente natura di regolamento, come è fatto palese sia dalla denominazione, sia dalle premesse del decreto, adottato con il procedimento di cui all’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia infine dal tenore dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla cui base esso è stato emanato, disposizione quest’ultima che attribuisce al Governo la potestà di provvedere al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi, mediante “regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

che pertanto il decreto censurato non è atto con forza di legge, come tale suscettibile di essere impugnato ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell’art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87: onde la questione proposta si palesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 34, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 9, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare all’art. 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.