Ordinanza n. 441 del 2008

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ORDINANZA N. 441

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-      Giovanni Maria           FLICK                           Presidente

-      Francesco                   AMIRANTE                            Giudice

-      Ugo                                     DE SIERVO                                 "

-      Alfio                                   FINOCCHIARO                  "

-      Alfonso                      QUARANTA                                "

-      Franco                        GALLO                              "

-      Luigi                                   MAZZELLA                                 "

-      Gaetano                      SILVESTRI                        "

-      Sabino                        CASSESE                           "

-      Maria Rita                            SAULLE                             "

-      Giuseppe                    TESAURO                          "

-      Paolo Maria                          NAPOLITANO                   "

-      Giuseppe                    FRIGO                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) promossi con ordinanze del 5 novembre 2007 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Di Grazia Maria e Carige Assicurazioni e dell’8 febbraio 2008 dal Giudice di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra Perini Daniela e Bonnini Paolo ed altra, iscritte ai nn. 167 e 171 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da D. G. M. nei confronti della propria compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale attribuibile alla responsabilità di S. C. T. S., il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 5 novembre 2007 (reg. ord. n. 167 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che, avendo l’attrice promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, ove le suddette norme fossero ritenute in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta contro il responsabile del danno e la relativa compagnia;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo denuncia: a) il mancato parere del Consiglio di Stato, per averlo quest’ultimo espresso su uno schema di codice parzialmente diverso da quello poi emanato e privo delle norme relative al risarcimento diretto; b) l’eccesso di delega ex art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, senza che tale facoltà fosse concessa dalla legge delega; c) la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra danneggiati; d) la violazione dell’art. 24 Cost., per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale;

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni sollevate, per difetto di valutazione e motivazione sulla rilevanza delle stesse; per omessa verifica dei presupposti di applicabilità alla fattispecie della procedura prevista dal citato art. 149, non risultando se fosse stato richiesto il risarcimento di soli danni materiali o anche di danni alla persona, né se la responsabilità dell’altro conducente fosse stata provata o almeno affermata dall’attrice in giudizio;

che nel corso di altro analogo giudizio promosso dall’attore nei confronti della propria compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, il Giudice di pace di Parma, con ordinanza depositata l’8 febbraio 2008 (reg. ord. n. 171 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

che il Giudice di pace di Parma svolge argomentazioni del tutto simili a quelle in cui si articola la citata ordinanza del Giudice di pace di Milano del 5 novembre 2007;

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito della questione sollevata, sostanzialmente riproponendo le argomentazioni formulate in riferimento alla ordinanza del giudice di pace di Milano.

Considerato che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 167 del 2008) e il Giudice di pace di Parma (reg. ord. n. 171 del 2008) dubitano della legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale, per violazione: a) dell’art. 76 Cost., in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 20 legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); b) dell’art. 76 Cost., per aver elaborato – esorbitando dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; c) dell’art. 3 Cost. per aver introdotto la disciplina dell’indennizzo diretto solo in riferimento a fatti illeciti ben precisi, rendendo necessaria negli altri casi l’azione generale di responsabilità, con criteri di risarcimento diversi; d) dell’art. 24 Cost., per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale;

che, proponendo le due ordinanze le medesime censure, va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con la stessa pronuncia;

che entrambi i rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni, limitandosi ad affermare che, avendo entrambe le parti attrici promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, in applicazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, ove le suddette norme fossero ritenute in contrasto con la Costituzione, le domande risarcitorie dovrebbero essere rivolte contro i responsabili del danno e la relative compagnie, senza in alcun modo riferirsi alla specifica incidenza di una decisione di accoglimento sui rispettivi procedimenti, all’interno dei quali appare escluso che le domande possano essere estese, pur dopo una dichiarazione d’incostituzionalità, a questi ultimi soggetti;

che dall’ordinanza del Giudice di pace di Milano non risulta, come rileva la difesa erariale, se parte attrice abbia richiesto il risarcimento dei soli danni materiali o anche dei danni alla persona (in tal caso l’art. 149 limita l’applicabilità dell’azione diretta al solo conducente «non responsabile»), né se la responsabilità dell’altro conducente sia provata o almeno affermata dall’attrice;

che l’ordinanza del Giudice di pace di Parma è priva di qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme censurate, precisandosi soltanto che l’azione è stata promossa da un soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, e limitandosi il giudice a richiamare la narrativa riportata al verbale dell’udienza 29 gennaio 2008;

che, sulla base degli anzidetti rilievi, le questioni proposte sono manifestamente inammissibili sia per omessa specifica motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo (ex plurimis: ordinanze n. 82 del 2008; n. 12 del 2007; n. 179 del 2006), sia per omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis: ordinanze nn. 248, 217, 24 del 2008; n.353 del 2007).

che, inoltre, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso;

che tale interpretazione avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità;

che la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione costituisce ulteriore ragione di manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale (negli stessi termini ordinanza n. 205 del 2008) in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano e dal Giudice di pace di Parma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.