Sentenza n. 432 del 2008

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SENTENZA N. 432

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria              FLICK                        Presidente

- Francesco                             AMIRANTE                          Giudice

- Ugo                              DE SIERVO                        "

- Paolo                           MADDALENA                    "

- Alfio                             FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                         QUARANTA                       "

- Franco                          GALLO                              "

- Luigi                             MAZZELLA                        "

- Gaetano                        SILVESTRI                         "

- Sabino                          CASSESE                           "

- Maria Rita                     SAULLE                             "

- Giuseppe                      TESAURO                          "

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                   "

- Giuseppe                      FRIGO                               "

- Alessandro                    CRISCUOLO                      "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale, promosso, con ordinanza del 15 febbraio 2008, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di C. M. ed altro, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Ferrara ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale nella parte in cui «non prevede che la sua disciplina si applichi pure quando la qualità di persona sottoposta ad indagini, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto in un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello che sarebbe competente secondo le ordinarie regole».

L’art. 11 cod. proc. pen. prevede che: «1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

Il Giudice rimettente premette, in fatto, che nel giudizio principale si procede per il reato di spaccio di stupefacenti nei confronti, tra gli altri, di un imputato, figlio di un magistrato in servizio presso la locale Procura della Repubblica e che il giudice dinanzi al quale doveva svolgersi l’udienza preliminare dello stesso processo ha trasmesso al Presidente del Tribunale una dichiarazione di astensione a norma dell’art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., ritenendo «particolarmente sconveniente la trattazione dello stesso» processo attesi i propri «costanti rapporti per ragioni connesse all’attività d’ufficio» con la collega magistrato, madre dell’imputato, tali da far «apparire non garantita la sua serenità». Riferisce, inoltre, che il Presidente del Tribunale ha accolto la dichiarazione di astensione e ha designato sé medesimo quale giudice dell’udienza preliminare del procedimento in questione, chiarendo che l’autoassegnazione scaturiva da «una informale riunione nel corso della quale tutti i magistrati del settore penale avevano confermato come le ragioni di convenienza» addotte dal giudice dell’udienza preliminare «sussistevano parimenti per ognuno di essi, ragion per cui successive assegnazioni tabellari avrebbero dato inevitabilmente luogo ad altrettante dichiarazioni di astensione, fondate sulle medesime ragioni addotte nella prima dichiarazione».

1.1. - Ad avviso del Giudice rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento a diversi parametri costituzionali.

In primo luogo, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo sia della disparità di trattamento sia della irragionevolezza. Osserva il Giudice rimettente che la Corte costituzionale ha affermato che il fondamento della regola posta dall’art. 11 cod. proc. pen. va rintracciato, da un lato, nella tutela del diritto di difesa del cittadino imputato e, dall’altro, nell’esigenza di garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice (sentenza n. 390 del 1991). Sottolinea altresì come la Corte costituzionale assegni un valore assoluto alla salvaguardia di dette garanzie fondamentali del giusto processo in relazione alla modifica dell’art. 111 Cost. e che, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, cod. proc. pen. (nella versione precedente a quella attuale) nella parte in cui non prevedeva l’operatività del trasferimento di competenza per i reati commessi in udienza nei quali magistrati risultavano offesi o danneggiati, ha affermato che il pregiudizio a detti valori sussiste anche quando esso potrebbe considerarsi attenuato o limitato dalla previsione degli istituti dell’astensione e della ricusazione e anche se si tratta di magistrato offeso o danneggiato nell’esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall’ordinamento (sentenza n. 390 del 1991).

Il Giudice rimettente, inoltre, mostra di essere consapevole dell’orientamento della Corte costituzionale secondo cui è riservata alla discrezionalità del legislatore la delimitazione delle situazioni che astrattamente potrebbero considerarsi pregiudizievoli per l’obiettività e l’imparzialità del giudizio e per la neutralità e serenità del giudice, con il limite dell’arbitrarietà o della palese irragionevolezza (sentenza n. 381 del 1999).

Nel caso in esame, secondo il rimettente, tale limite è stato oltrepassato a causa della disparità di trattamento riservato ai prossimi congiunti, sicché la norma «sarebbe priva di giustificazione e ragionevolezza sussistendo in relazione a questi soggetti le medesime esigenze di garanzia e di tutela dell’imparzialità e della terzietà (e relativa immagine) del giudice che sorreggono la ratio dell’art. 11 cod. proc. pen. sia con riferimento ai diretti interessati (imputati, soggetti sottoposti ad indagini, persone offese, danneggiati) che rispetto alla collettività nel suo insieme».

Ad avviso del rimettente, la irragionevolezza dell’omessa previsione della categoria dei prossimi congiunti risulta ancor più palese se si considerano i numerosi casi in cui la legge processuale estende alla stessa categoria la disciplina prevista per i magistrati. Quali termini di comparazione, il giudice richiama le norme in tema di astensione e ricusazione, in cui la causa pregiudicante l’imparzialità del giudice nel singolo processo viene estesa ai prossimi congiunti (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), nonché la disposizione che opera una sostanziale equiparazione tra l’imputato ed il prossimo congiunto quanto all’esonero dell’obbligo di testimoniare (art. 199 cod. proc. pen.). Secondo il rimettente, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza «considerare presuntivamente non in grado a priori di offrire garanzie di imparzialità e terzietà il giudice che deve giudicare il collega che opera nel medesimo ufficio o negli uffici del distretto ed escludere altrettanto aprioristicamente qualsiasi vulnus all’imparzialità e alla terzietà (e alla sua apparenza) in tutti i casi in cui in luogo del magistrato sia coinvolto nel processo un suo prossimo congiunto, sicché quel giudice che non può in alcun modo essere considerato imparziale quando giudica un collega dell’Ufficio, lo diventa se invece deve giudicarne il figlio, il genitore, il coniuge». Richiama altresì alcune disposizioni processuali dalle quali risulta il coinvolgimento non soltanto del diretto interessato, ma anche dei prossimi congiunti (l’art. 96, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà di nomina del difensore di fiducia del soggetto in stato di arresto o di fermo o custodia cautelare da parte dei prossimi congiunti; gli artt. 643 e 644 cod. proc. pen., che attribuiscono iure proprio, in caso di morte dell’interessato, il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario in favore dei congiunti della vittima dell’errore, che sia deceduta). Il Giudice rimettente, infine, rammenta, per un verso, il diritto vivente che ha esteso la competenza derogatoria prevista dall’art. 11 cod. proc. pen. ai giudici onorari (Corte di cassazione, S.U., n. 292 del 2005) e, per l’altro, riporta uno stralcio del messaggio alle Camere dell’allora Presidente della Repubblica Cossiga del 26 luglio 1990 che, in tema di determinazione del foro competente nei processi penali, affermava la «necessità di escludere, anche nelle apparenze, che la giustizia, quando amministrata da altri magistrati, possa essere una giustizia amministrata in modo diverso e meno oggettivo, “domestico”, di privilegio ovvero di casta».

1.2. - In secondo luogo, a parere del rimettente la norma sarebbe in contrasto con l’art. 24 Cost. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., in quanto il diritto di difesa non può subire condizionamenti per il fatto «di doversi esplicare in un ambiente nel quale il giudice si trovi in stretti rapporti di contiguità professionale, di relazioni personali umane e lavorative con il prossimo congiunto dell’imputato medesimo». In altri termini, osserva il rimettente, «i fatti, le circostanze, i temi di prova, le fonti di prova, le relazioni interpersonali che in un normale processo vengono addotti dall’interessato avendo riguardo esclusivamente alla propria causa, potrebbero dover essere impropriamente riesaminati alla stregua della peculiarissima condizione in cui il soggetto del processo viene a trovarsi per effetto del suo rapporto di parentela», con l’effetto di nuocere alla capacità del giudice di mantenersi terzo e imparziale in una situazione in cui ad essere giudicato è un soggetto rispetto al quale possa ipotizzarsi una sua qualche sensibilità personale.

1.3. - In terzo luogo, la norma sarebbe in contrasto con l’art. 25, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. A parere del rimettente – anche se l’applicazione del meccanismo previsto dagli artt. 36, comma 1, lett. h) e 43, comma 2, cod. proc. pen., potrebbe realizzare il risultato di rimettere il processo alla sede competente per materia a norma dell’art. 11 cod. proc. pen., senza giungere alla dichiarazione di incostituzionalità della norma, «lasciando al sistema quel necessario margine di elasticità che eviterebbe di ingessarlo con automatici trasferimenti di competenza in una serie di casi, che potrebbero rivelarsi assai numerosi, non richiedenti in concreto l’effettivo spostamento del processo» – tale predetto meccanismo non rispetterebbe il principio costituzionale del giudice naturale «sotto il profilo dell’intollerabile incertezza che si avrebbe nella determinazione del giudice competente, che verrebbe rimessa all’insindacabile valutazione dei singoli magistrati dell’ufficio astrattamente competente», potendo ciascun magistrato «quando parte interessata al processo penale sia un prossimo congiunto di un magistrato dello stesso ufficio distrettuale […] giungere a conclusioni diverse sulla base di insindacabili valutazioni di opportunità, non apprezzabili e controllabili in alcun modo».

Sotto il profilo dell’imparzialità e della terzietà del giudice, ad avviso del rimettente, ricondurre la questione in esame ad un «problema di incompatibilità, astensione o ricusazione, potrebbe far dipendere l’individuazione del giudice competente dal soggettivo apprezzamento da parte dei magistrati dell’ufficio in ordine alla ricorrenza di quelle gravi ragioni di convenienza che potrebbero portare, attraverso il meccanismo delle astensioni a catena, a produrre l’effetto del trasferimento del processo nella sede determinata ai sensi degli artt. 11 e 43 del cod. proc. pen.». Con la conseguenza che l’imputato che si trova nella condizione in esame «non sarebbe mai in grado di sapere preventivamente chi sarà il suo giudice naturale, tale determinazione non potendosi effettuare ex ante ma soltanto ex post a seguito dell’interpello dei singoli magistrati dell’ufficio […] con tutte le singole varianti del caso, soggettive ed arbitrarie, e conseguente eventuale trasferimento del processo».

1.4. - Infine, a parere del Giudice rimettente, la norma sarebbe in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., atteso che l’omessa previsione di deroga alla competenza territoriale, nell’ipotesi di processi nei confronti di prossimi congiunti del magistrato operante nel distretto, produce «un’apparenza di parzialità e non neutralità del giudice».

Conclude il rimettente osservando che la questione non può essere risolta «in via interpretativa, precludendo inesorabilmente la lettera della norma qualsiasi interpretazione nel senso che si ritiene costituzionalmente conforme».

1.5. - In punto di rilevanza, il rimettente riferisce di doversi pronunciare in ordine all’ammissione al giudizio abbreviato richiesta sia dall’imputato «prossimo congiunto» del magistrato, sia da un altro e che, ove la proposta questione di legittimità costituzionale fosse accolta, dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza funzionale a giudicare nei confronti degli imputati e trasmettere gli atti al giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Ancona, a norma degli artt. 11 cod. proc. pen. e 1 disp. att. cod. proc. pen.

2. - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

La difesa erariale ritiene che la questione sia inammissibile per «manifesta non rilevanza» sotto un duplice profilo. Innanzitutto, l’autoassegnazione del processo al Giudice rimettente – nella sua qualità di Presidente del Tribunale «f.f.» – non sarebbe rituale. Infatti, la procedura informale di consultazione nell’ambito della quale si sarebbero manifestate le intenzioni di astensione da parte dei vari giudici, secondo la difesa, «pur se ispirata a comprensibili criteri “pratici”», appare, per un verso, in contrasto con la disciplina dell’art. 36 cod. proc. pen. e, per l’altro, con «la disciplina in materia di previsioni tabellari dell’ufficio giudiziario competente per territorio». Inoltre, a parere della difesa, lo stesso rimettente nel ritenere che «l’applicazione del meccanismo fissato negli artt. 36 e 43 cod. proc. pen. permetterebbe di realizzare lo stesso risultato (spostamento della competenza territoriale) senza giungere alla dichiarazione di incostituzionalità della norma» e, al contempo, nel considerare tale soluzione inadeguata «sotto il profilo della intollerabile incertezza che si avrebbe nella determinazione del giudice competente», avrebbe obliterato una lettura costituzionalmente orientata della norma, formulando una richiesta di avallo interpretativo alla Corte costituzionale, come tale inammissibile e avrebbe omesso di considerare che analoga questione è stata già esaminata e risolta dalla Corte costituzionale, secondo cui «le altre situazioni nelle quali si possa in concreto dubitare della imparzialità del giudice, in ragione di rapporti personali, innestati sul rapporto d’ufficio, possono e debbono trovare soluzione ricorrendo agli istituti della astensione e ricusazione, egualmente preordinati a garantire tale indefettibile imparzialità» (sentenza n. 381 del 1989).

Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene l’infondatezza della questione atteso che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disposizione in esame fonda «le ragioni di deroga alle ordinarie regole di competenza sulla necessità di assicurare la serenità e obiettività dei giudizi nonché l’imparzialità e la terzietà del giudice, con riferimento all’esigenza di eliminare presso l’opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità, determinato da un rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di Corte di appello» (ordinanza n. 462 del 1997). Alla luce di tale orientamento, a parere della difesa erariale, non sussiste nella situazione prospettata dal rimettente quella identità di ratio che giustificherebbe l’estensione della regola prevista dall’art. 11 cod. proc. pen. anche alle ipotesi in cui il prossimo congiunto del magistrato assuma la qualità di imputato, danneggiato o persona offesa del reato in procedimenti che rientrino nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto della Corte di Appello in cui lo stesso esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto. Né, a parere della difesa erariale, la scelta legislativa compiuta nell’art. 11 cod. proc. pen. appare irragionevole atteso che la natura dei rapporti di colleganza e di normale frequentazione fra magistrati che operano in uffici giudiziari dello stesso distretto è diversa rispetto alla relazione di mera parentela tra magistrati stessi e altri soggetti che, come nel caso in esame, possono assumere la qualità di parte nei procedimenti penali di competenza dell’ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui opera il magistrato. La valenza soggettiva del vincolo parentale, secondo la difesa erariale, non sembra costituire un elemento, anche dal punto di vista psicologico, capace di per sé di poter esercitare un concreto condizionamento sull’immagine di imparzialità e terzietà del giudice, la cui serenità e obiettività appare garantita, tra l’altro, anche dalla sempre maggiore attenzione che i mass media riservano all’ordine giudiziario. Del resto, a proposito dell’art. 11 cod. proc. pen., la Corte costituzionale ha affermato che nelle altre situazioni «solo il legislatore può stabilire […] quando ricorra quell’identità di ratio che imponga l’estensione pura e semplice del criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen. – come del resto esso ha già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno arrecato dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (v. artt. 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) – e quando, invece, quella ratio non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia» (sentenza n. 51 del 1998).

A parere dell’Avvocatura generale dello Stato, infine, l’estensione dell’ambito della deroga prevista dalla norma impugnata potrebbe comportare il rischio di dilatare irragionevolmente l’ambito della deroga così «da potersi tradurre nella incompetenza di qualsiasi ufficio giudiziario, sino al punto di non rendere possibile l’esercizio della stessa giurisdizione» (sentenza n. 381 del 1999).

Considerato in diritto

1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che la sua disciplina si applichi pure quando la qualità di persona sottoposta ad indagini, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto in un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello che sarebbe competente secondo le ordinarie regole».

Ad avviso del rimettente, la norma si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., atteso che la disparità di trattamento tra i soggetti in essa considerati e i prossimi congiunti renderebbe la norma denunciata «priva di giustificazione e ragionevolezza sussistendo in relazione a questi soggetti le medesime esigenze di garanzia e di tutela dell’imparzialità e della terzietà (e relativa immagine) del giudice che sorreggono la ratio dell’art. 11 cod. proc. pen. sia con riferimento ai diretti interessati (imputati, soggetti sottoposti ad indagini, persone offese, danneggiati) che rispetto alla collettività nel suo insieme». Il Giudice a quo richiama in proposito – quali termini di paragone – le numerose ipotesi nelle quali la legge processuale estende alla categoria dei prossimi congiunti la disciplina prevista per i magistrati.

In secondo luogo, a parere del Giudice rimettente, la norma contrasterebbe con l’art. 24 Cost., poiché «le circostanze, i temi di prova, le fonti di prova, le relazioni interpersonali che in un normale processo vengono addotti dall’interessato avendo riguardo esclusivamente alla propria causa, potrebbero dover essere impropriamente riesaminati alla stregua della peculiarissima condizione in cui il soggetto del processo viene a trovarsi per effetto del suo rapporto di parentela», con l’effetto di nuocere alla capacità del giudice di mantenersi terzo e imparziale.

In terzo luogo, secondo il Giudice a quo, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 25, primo comma, Cost., atteso che ricondurre la questione in esame ad un «problema di incompatibilità, astensione o ricusazione potrebbe far dipendere l’individuazione del giudice competente dal soggettivo apprezzamento da parte dei magistrati dell’ufficio in ordine alla ricorrenza di quelle gravi ragioni di convenienza che potrebbero portare, attraverso il meccanismo delle astensioni a catena, a produrre l’effetto del trasferimento del processo nella sede determinata ai sensi degli artt. 11 e 43 cod. proc. pen.». Con la conseguenza – osserva il rimettente – che l’imputato prossimo congiunto «non sarebbe mai in grado di sapere preventivamente chi sarà il suo giudice naturale, tale determinazione non potendosi effettuare ex ante ma soltanto ex post a seguito dell’interpello dei singoli magistrati dell’ufficio», che dovranno valutare «l’esistenza di ragioni di convenienza tali da indurli all’astensione, con tutte le singole varianti del caso, soggettive ed arbitrarie, e conseguente eventuale trasferimento del processo nella sede individuata dall’art. 11 cod. proc. pen.».

Infine, a parere del Giudice rimettente la norma contrasterebbe con l’art. 111, secondo comma, Cost., poiché l’omessa previsione di derogare alla competenza territoriale, nell’ipotesi di processi nei confronti di prossimi congiunti del magistrato operante nel distretto, produrrebbe un’apparenza di parzialità e non neutralità del giudice.

2. - Va innanzitutto disattesa l’eccezione, sollevata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità della questione per «irritualità» dell’autoassegnazione del processo da parte del Giudice rimettente. Questa Corte ha già affermato che la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari o l’applicazione distorta degli stessi non produce effetti processuali e non può incidere sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma (si veda la sentenza n. 419 del 1998).

3. - Va parimenti disattesa l’eccezione secondo cui il Giudice rimettente non avrebbe compiuto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, ma avrebbe chiesto alla Corte la conferma della propria interpretazione. Il rimettente, in effetti, non chiede alla Corte un’interpretazione della norma, ma un ampliamento della sua portata, sul presupposto dell’irrimediabile illegittimità costituzionale della norma stessa.

4. - La questione non è fondata con riferimento all’art. 3 Cost.

4.1. - Questa Corte ha già dichiarato la non fondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 cod. proc. pen., poste con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo sia della asserita manifesta irragionevolezza, sia della lamentata disparità di trattamento. Dopo avere rilevato che la norma impugnata pone un’eccezione alla regola generale della competenza territoriale ancorata al luogo del commesso reato (sentenza n. 381 del 1999), la Corte ha respinto le censure volte ad ampliare o a restringere l’ambito di applicazione della deroga, negando che l’ampliamento o il restringimento richiesti fossero imposti dalla Costituzione. La Corte ha escluso l’illegittimità della mancata estensione della deroga ad ipotesi relative agli iscritti all’albo degli avvocati del distretto cui appartiene l’ufficio giudiziario competente per il giudizio (ordinanza n. 462 del 1997) e ai collaboratori di cancelleria che prestino servizio nello stesso ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti (ordinanza n. 570 del 2000).

Come non sono manifestamente irragionevoli queste scelte, così non lo è quella di non attribuire rilievo, ai fini della deroga alla competenza territoriale, alla sussistenza di un vincolo di parentela con uno dei giudici di un ufficio compreso nello stesso distretto. Ciò va affermato a maggior ragione, se si considera che la deroga non riguarda la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario ed il suo collegamento con la cognizione del reato (sentenza n. 349 del 2000).

Anche nel caso in esame il Giudice rimettente pone a raffronto situazioni disomogenee tra loro e, quindi, non comparabili. Infatti, la relazione di parentela tra magistrati e altri soggetti che possono assumere la qualità di persona sottoposta ad indagini, imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato nel processo, è diversa dal rapporto di colleganza tra magistrati a cui è ancorata la deroga posta dalla norma censurata.

4.2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata neppure con riferimento all’art. 24 Cost.

La censura avanzata dal rimettente, infatti, muove dall’apodittica premessa secondo cui «la peculiarissima condizione in cui il soggetto del processo viene a trovarsi per effetto del suo rapporto di parentela» finirebbe inevitabilmente per riverberarsi, negativamente, sul suo diritto a “difendersi provando” nel processo.

In primo luogo, tale censura appare contraddire quella relativa all’art. 3 Cost., la quale prospetta una lesione del principio dell’imparzialità del giudice, che potrebbe andare a vantaggio dell’imputato.

In secondo luogo, la stessa censura – lungi dal denunciare, in ragione di un’alterazione delle ordinarie regole processuali, una effettiva e concreta lesione dei diritti e delle garanzie posti a tutela dell’imputato nel processo – si risolve nell’enunciazione di una ipotizzata situazione di fatto, nell’ambito della quale rivestirebbe negativa incidenza il rapporto di parentela dell’imputato stesso con il magistrato operante nel medesimo distretto. Ciò non può concretare la lesione dell’interesse tutelato dall’art. 24 Cost. invocato. Al contrario, la richiesta estensione della deroga alla competenza territoriale a tali rapporti potrebbe tradursi «nella incompetenza di qualsiasi ufficio giudiziario, sino a non rendere possibile l’esercizio della stessa giurisdizione» (sentenza n. 381 del 1999).

4.3. - La questione di legittimità costituzionale, infine, non è fondata neppure con riferimento all’art. 25, primo comma, Cost., e con riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost.

Secondo il rimettente, l’obbligo per il giudice di astenersi, previsto nelle ipotesi in cui sussistano «altre gravi ragioni di convenienza», a norma dell’art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., sarebbe soggettivo, incerto, preventivamente non conoscibile.

Il principio stabilito dall’art. 25 Cost. è, invero, rispettato quando, come avviene nel caso in esame, il giudice è predeterminato ex ante ed in astratto (sentenza n. 390 del 1991), mentre non è necessario che esso sia individuabile in base a criteri automatici. E ciò, a prescindere dalla circostanza che l’astensione e la ricusazione comportino una valutazione (rimessa sia al giudice sia alle parti), non esclude che tali istituti siano finalizzati ad assicurare la terzietà e imparzialità del giudice (sentenza n. 381 del 1999).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara con l’ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.