Ordinanza n. 421 del 2008

ORDINANZA N. 421

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Giovanni Maria                  FLICK                             Presidente

- Francesco                         AMIRANTE                       Giudice

- Ugo                                   DE SIERVO                            "

- Paolo                                 MADDALENA                        "

- Alfio                                  FINOCCHIARO                      "

- Alfonso                              QUARANTA                           "

- Franco                               GALLO                                  "

- Luigi                                  MAZZELLA                           "

- Gaetano                             SILVESTRI                            "

- Sabino                               CASSESE                                "

- Maria Rita                          SAULLE                                 "

- Giuseppe                           TESAURO  "

- Paolo Maria                       NAPOLITANO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza dell’8 maggio 2007 dal Giudice di pace di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Publimil s.r.l. e il Comune di Milano, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza dell’8 maggio 2007, notificata il 23 ottobre 2007 ed iscritta al numero 173 del registro ricorsi dell’anno 2008, il Giudice di pace di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui prevede a favore di una magistrato ordinario che esercita le funzioni di giudice di pace un’indennità o un compenso di € 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo;

che, in punto di fatto, il rimettente chiarisce di dovere decidere in ordine a ventitre ricorsi in opposizione proposti avverso altrettante sanzioni amministrative per esposizione abusiva di mezzi pubblicitari;

che il rimettente rileva che l’art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 prevede un’indennità o un compenso di € 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il remittente sostiene che la così prevista retribuzione «a cottimo» del giudice di pace sia quanto meno di dubbia legittimità in relazione ai principi costituzionali di ragionevolezza, di terzietà ed imparzialità del giudice e di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione pubblica, in quanto consente ad una delle parti di determinare, «sia pure in modo indiretto e quasi recondito, il trattamento economico (e quindi l’ammontare dei compensi) del giudice»;

che, in particolare, la scelta della parte attrice o della parte opponente di presentare una unica domanda o una domanda cumulativa in luogo di tante domande e ricorsi separati determinerebbe una diversa retribuzione dell’organo giudicante con conseguente compromissione se non della libertà morale, quantomeno dell’immagine del giudice, indirettamente avvantaggiato da una delle parti in causa;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente afferma che, sebbene «ad una prima superficiale lettura» la disposizione censurata potrebbe sembrare non incidere nel giudizio a quo, «ad un giudizio di “rilevanza” non si potrebbe non pervenire se questo giudice affermasse esplicitamente che la norma denunziata influenza (o può influenzare) negativamente la sua decisione» in quanto «[s]e lo facesse nessuno potrebbe smentirlo». Tuttavia, il rimettente, «pur non affermando […] né escludendo che la norma denunciata influenza la sua decisione, ritiene doveroso evidenziare che la sua sentenza, con la vigente normativa, sarà ed apparirà “viziata”, quantomeno, dal sospetto di un suo condizionamento economico e/o psicologico, con conseguente danno anche per la parte che dovesse essere vittoriosa ma soprattutto per la credibilità della giustizia»;

che il rimettente sostiene, inoltre, che la questione sarebbe rilevante anche sotto il profilo dell’indipendenza dell’organo giudicante, posto che questa sarebbe influenzata dalla disciplina del trattamento economico e ritiene che il contrario «convincimento» della giurisprudenza costituzionale (di cui richiama la sola ordinanza n. 594 del 1989) sarebbe «anacronistico», in quanto «espresso molti anni fa, ancor prima della istituzione dei giudici di pace» ed in quanto non terrebbe conto che quasi tutti i giudici di pace svolgono «“a tempo pieno” (e quindi professionalmente)» funzioni giurisdizionali e sono equiparati ai magistrati di carriera per quanto attiene ai loro doveri;

che – dopo avere richiamato l’opinione espressa nell’anno 2005 da alcuni componenti del Consiglio superiore della Magistratura, in ordine alla opportunità di una «seria revisione normativa delle modalità di compenso delle attività della magistratura di pace» – il rimettente auspica «che la Corte, in base a queste nuove argomentazioni, voglia giungere ad una diversa considerazione dei giudici onorari ed, in particolare, dei giudici di pace e del loro trattamento economico»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità della questione;

che, a parere della difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante, in quanto la norma sul trattamento economico dei giudici di pace non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo e la sua eventuale declaratoria di illegittimità inciderebbe non sulla decisione della controversia, ma «solo sulla serenità di giudizio del giudicante». Né, secondo l’Avvocatura, la norma censurata rileverebbe ai fini di una eventuale astensione del giudice a quo, posto che questo contesta la disciplina della retribuzione, ma non lamenterebbe la inadeguatezza del suo compenso.

Considerato che il Giudice di pace di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui prevede un’indennità o un compenso di € 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo;

che la questione è inammissibile per irrilevanza, a prescindere dall’evidente inconferenza del parametro dell’art. 97, primo comma, Cost. in quanto riferito ad una previsione attinente all’ordinamento giudiziario, e dal carattere palesemente contraddittorio e perplesso dell’intera argomentazione del rimettente;

che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi ordinanze nn. 104 del 2000, 326 del 1987 e 196 del 1982), le norme relative al trattamento economico dei giudici non assumono rilevanza alcuna in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione di questi, né incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari dagli altri poteri (vedi ordinanze nn. 515 e 379 del 1989);

che la questione è, altresì, inammissibile in quanto tesa a richiedere un intervento additivo non imposto dalla Costituzione (vedi ordinanze nn. 333 e 270 del 2008 e 333 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.