ORDINANZA N. 326
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, iscritta al n. 1103 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Ricci Ovidio avverso la decisione dell'Intendenza di Finanza di Verona che aveva respinto la sua richiesta di rimborso di ritenute operate sull'indennità integrativa speciale, ha sollevato, con ordinanza dell'11 giugno 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nello stabilire che i componenti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno diritto ad un certo compenso per ogni ricorso deciso, determinerebbe nei giudici un interesse personale a decidere il maggior numero di ricorsi, e, in particolare, a dichiarare manifestamente infondate o irrilevanti questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti: questo sistema di "retribuzione a cottimo" risulterebbe, pertanto, in contrasto con il principio di indipendenza del giudice, sancito nell'art. 108, secondo comma, Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in quanto la disposizione censurata, concernente i compensi previsti per i componenti le Commissioni tributarie, non incide sul rapporto che il giudice rimettente é chiamato a decidere, né concerne la composizione dell'organo giudicante, e, di conseguenza, é una disposizione che non trova né può trovare applicazione sotto alcun profilo da parte del giudice stesso (cfr. sent. n. 196/82);
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI