ORDINANZA N.379
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, nel procedimento vertente tra Milana Angelo ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - nel corso di un giudizio proposto da Milana Angelo ed altri contro l'Intendenza di finanza di Piacenza ed altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, recante norme sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario;
che, in particolare, secondo il giudice a quo la determinazione con decreto ministeriale della misura dei compensi spettanti ai componenti le commissioni tributarie violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 108, primo comma, Cost. e potrebbe altresì ledere il principio della indipendenza dei giudici tributari, di cui al secondo comma dello stesso articolo;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che i compensi dei componenti le commissioni tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione di cui all'art. 108 Cost., sia perché non attengono all'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia perché, proprio per il detto carattere, sono inidonei ad incidere sull'indipendenza del giudice;
che, pertanto, stando alla regolamentazione attuale, e pur non escludendo l'auspicio che la materia possa essere disciplinata in via generale, la questione di legittimità costituzionale attualmente sollevata va dichiarata sotto entrambi i profili manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento all'art. 108 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 06/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE