ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 4 luglio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma nel giudizio vertente tra Sergio Santoro e l’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 1, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti l’atto di costituzione di Sergio Santoro e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio, promosso da un contribuente, avente ad oggetto l’impugnazione sia di una cartella di pagamento emessa a séguito di controllo sulla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2000, sia della relativa iscrizione di ipoteca effettuata ai sensi dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza depositata il 4 luglio 2007, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui «non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda»;
che la Commissione rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento, sulla cui base era stata iscritta dal concessionario per la riscossione la predetta ipoteca, allegando l’inesistenza della notifica della cartella medesima e la decadenza dell’ufficio dal potere di procedere alla riscossione in relazione all’anno d’imposta 2000; b) il ricorrente aveva avuto notizia di detta cartella solo a séguito della ricezione dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto in detto avviso era fatta menzione della cartella de qua; c) resistono in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, sia l’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 1, sia il concessionario per la riscossione, quest’ultimo eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice adíto;
che il giudice a quo premette altresí, in punto di diritto, che: a) la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie relative all’iscrizione delle ipoteche effettuate a garanzia di crediti tributari è stata disposta, successivamente all’instaurazione del giudizio, dall’art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha a tal fine modificato, con effetto dal 12 agosto 2006, l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; b) tale norma attributiva di giurisdizione non può trovare applicazione nel giudizio principale, perché quest’ultimo è stato instaurato, appunto, anteriormente all’entrata in vigore della norma; c) in forza dell’art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissioneadíta deve dunque limitarsi, nella specie, a declinare la propria giurisdizione, senza disporre la translatio iudicii della causa innanzi al giudice dotato di giurisdizione e, di conseguenza, senza «salvare gli effetti sostanziali e processuali della domanda»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente afferma che la disposizione denunciata – non prevedendo che il giudice tributario, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, disponga la translatio iudicii innanzi al giudice dotato di giurisdizione – víola gli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione;
che, quanto alla violazione degli artt. 24 e 113 Cost., il giudice a quo afferma che la mancata previsione della translatio iudicii nel caso di declinatoria della giurisdizione – escludendo la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda tempestivamente proposta davanti al giudice tributario – comporterebbe «di fatto», in caso di successiva proposizione della stessa domanda innanzi al giudice giurisdizionalmente competente, il decorso medio tempore del termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato fissato dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso dinnanzi al giudice tributario;
che, quanto invece alla violazione dell’art. 111 Cost., il rimettente ritiene che la disposizione censurata – nella parte in cui non prevede la translatio iudicii – víola il principio della ragionevole durata del processo, perché «vanificherebbe l’attività processuale svolta» davanti al giudice privo di giurisdizione e, quindi, risulterebbe «collidente con il diritto costituzionale alla durata ragionevole del processo che metta capo ad una pronuncia sul merito»;
che, sulla rilevanza delle sollevate questioni, il giudice rimettente, richiamando le proprie premesse in punto di diritto, afferma di essere privo di giurisdizione, ratione temporis, in ordine alla controversia sull’iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio principale e di non poter disporre la translatio iudicii;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è ritualmente intervenuto in giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;
che, secondo la difesa erariale, in primo luogo la rimettente Commissione tributaria non ha considerato che, nella fattispecie, essa ha giurisdizione a conoscere della causa, alla luce del prevalente orientamento di legittimità secondo cui l’art. 5 del codice di procedura civile – nello stabilire in generale il principio della perpetuatio iurisdictionis – non si applica qualora un sopravvenuto mutamento legislativo comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che, al momento della domanda, ne era privo;
che pertanto, conclude la difesa erariale, tali questioni sono inammissibili, in quanto fondate su un erroneo presupposto interpretativo;
che, in secondo luogo, dette questioni sono inammissibili – sempre secondo l’Avvocatura generale – perché il diritto vivente già riconosce la possibilità che, a séguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, le parti proseguano la causa dinnanzi al giudice fornito di giurisdizione «con salvezza dei diritti acquisiti» e, perciò, il risultato perseguíto dal giudice rimettente è già raggiungibile in via ermeneutica;
che infine, per la difesa erariale, un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che le questioni, come sollevate, sono prive di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto «la sede in cui avrebbe potuto assumere rilievo l’eventuale incostituzionalità di una normativa che non riconoscesse la translatio iudicii sarebbe soltanto il giudizio di prosecuzione»;
che il contribuente si è costituito con un atto depositato fuori termine.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Roma dubita, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, della legittimità dell’art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui detta disposizione – nel disporre che «Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo» (comma 1) e che «È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile» (comma 2) – «non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda»;
che, secondo la Commissione rimettente, la norma denunciata – non prevedendo, nel caso di declinatoria della giurisdizione, la translatio iudicii innanzi al giudice giurisdizionalmente competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda – víola: a) gli artt. 24 e 113 Cost., perché determina «la decadenza dal diritto di proporre ricorso nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, ex art. 21, comma primo del citato d.lgs. n. 546 del 1992» e, conseguentemente, «la perdita del diritto alla tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive»; b) l’art. 111 Cost., perché «vanific[a] l’attività processuale svolta» davanti al giudice privo di giurisdizione e, quindi, risulta «collidente con il diritto costituzionale alla durata ragionevole del processo che metta capo ad una pronuncia sul merito»;
che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente, dopo aver riferito che il giudizio principale ha ad oggetto due diverse controversie – riguardanti, rispettivamente, una cartella di pagamento e l’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia dei crediti indicati nella cartella medesima –, afferma di essere privo di giurisdizione, ratione temporis, in ordine alla controversia sull’iscrizione ipotecaria e di dover emettere, pertanto, una pronuncia di declinatoria della giurisdizione, senza poter disporre la translatio iudicii;
che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili per una pluralità di motivi;
che, in primo luogo, il giudice rimettente fonda la rilevanza delle sollevate questioni muovendo da interpretazioni della normativa in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii che sono non solo immotivatamente difformi da quelle accolte dal diritto vivente, ma anche non conformi a Costituzione;
che, in particolare, il rimettente ritiene: a) in base agli artt. 5 del codice di procedura civile, nonché 2, 3 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, di non aver giurisdizione, ratione temporis, in ordine alla controversia – costituente uno degli oggetti del giudizio principale – riguardante l’iscrizione di ipoteca effettuata a garanzia di crediti tributari; b) in base al citato art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, di non poter disporre la translatio iudicii a séguito della declinatoria della propria giurisdizione;
che, quanto al presupposto interpretativo sub a), il medesimo giudice correttamente rileva che solo successivamente alla proposizione del ricorso è entrato in vigore l’art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale, modificando l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha attribuito alla giurisdizione del giudice tributario, a partire dal 12 agosto 2006, la cognizione delle controversie relative all’iscrizione delle predette ipoteche;
che da tale corretto rilievo il giudice a quo giunge, tuttavia, alla non consequenziale conclusione che il menzionato ius superveniens costituito dall’art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 non ha l’effetto di attribuire la giurisdizione tributaria anche in ordine alle controversie, concernenti le iscrizioni ipotecarie effettuate a garanzia di crediti tributari, instaurate davanti al giudice tributario (come nella specie) anteriormente al 12 agosto 2006;
che, il rimettente, infatti, omette di considerare che, in base al diritto vivente, l’art. 5 cod. proc. civ. – secondo cui «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo» – va interpretato in conformità alla sua ratio, che è quella di favorire e non di impedire la perpetuatio iurisdictionis, con la conseguenza che il giudice originariamente privo di giurisdizione (o competenza) non può, per ragioni di economia processuale, dichiarare la propria carenza di giurisdizione (o competenza), ove nel corso del giudizio sia sopravvenuta una legge idonea ad attribuirgli la giurisdizione (o competenza) medesima (ex plurimis, le pronunce della Corte di cassazione, sezioni unite: ordinanza n. 857 del 2008; sentenze n. 16289 del 2007, n. 20322 del 2006, n. 18126 del 2005, n. 4820 del 2005, n. 3877 del 2004);
che, pertanto – in base alla regola della “competenza sopravvenuta” desumibile da tale consolidata interpretazione dell’art. 5 cod. proc. civ. –, il citato art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, è idoneo a radicare, nella controversia relativa all’iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio principale, la giurisdizione del giudice tributario a quo, adíto anteriormente al 12 agosto 2006, quando era ancora privo di giurisdizione al riguardo;
che, quanto al presupposto interpretativo sub b) – per cui, in base alla disposizione denunciata, il giudice non potrebbe disporre la translatio iudicii a séguito della declinatoria della propria giurisdizione – il rimettente omette di considerare sia che, a séguito della pronuncia di questa Corte n. 77 del 2007 (anteriore all’ordinanza di rimessione), la normativa in materia deve interpretarsi nel senso che va «espunto dall’ordinamento» il «principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l’esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio»; sia che, ancor prima di detta pronuncia, la giurisprudenza di legittimità, in via interpretativa, aveva ammesso la translatio iudicii tra giudici speciali e giudice ordinario (Cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 5431 del 2008 e n. 4109 del 2007);
che, dunque, il giudice rimettente non ha neppure tentato di attribuire alle disposizioni in tema di perpetuatio iurisdictionis e di translatio iudicii interpretazioni diverse da quelle da lui prospettate e tali da escludere l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata: tanto più che, nel caso di specie, tali interpretazioni conformi alla Costituzione non solo sono possibili, ma sono state recepite dalla giurisprudenza di legittimità o da questa stessa Corte (con la citata sentenza n. 77 del 2007);
che la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze n. 85 del 2007; n. 32 del 2007; n. 299 del 2006; n. 315 del 2002);
che, in secondo luogo, le motivazioni addotte in ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni si pongono in insanabile contrasto con le stesse premesse da cui muove il rimettente, con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni medesime;
che, in particolare, il giudice a quo riferisce che il giudizio principale, ai sensi del terzo periodo del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo»), ha ad oggetto l’impugnazione: a) di una cartella di pagamento concernente crediti tributari, in relazione alla quale il contribuente deduce come unico motivo di invalidità l’inesistenza della sua notificazione, con conseguente decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di procedere alla riscossione; b) dell’avviso, regolarmente notificato, dell’iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia dei crediti tributari indicati nella suddetta cartella, in relazione al quale il contribuente deduce, come unico motivo di invalidità, l’inesistenza della notificazione dell’atto presupposto costituito dalla citata cartella;
che, pertanto, la definizione nel merito della controversia sub a) (relativa alla omessa notificazione della cartella di pagamento ed agli effetti, conseguenti a tale omissione, sul potere di procedere alla riscossione del credito tributario) è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla definizione nel merito della controversia sub b) (relativa alla invalidità dell’iscrizione ipotecaria, derivante dall’asserita inesistenza della notificazione della predetta cartella), nel senso che l’accoglimento od il rigetto del ricorso relativo alla cartella di pagamento comporta necessariamente l’accoglimento od il rigetto del ricorso relativo all’avviso di iscrizione ipotecaria: e ciò indipendentemente dall’individuazione dei giudici giurisdizionalmente competenti a decidere ciascuna delle due controversie;
che, in ordine alla menzionata controversia sub a), relativa alla cartella di pagamento, lo stesso giudice tributario a quo esattamente ritiene sussistere la propria giurisdizione in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 19, comma 1, lettera d), del citato d.lgs. n. 546 del 1992;
che, per l’effetto, la sua decisione su detta controversia non potrebbe mai comportare, nella specie, la paventata «perdita del diritto alla tutela delle […] situazioni giuridiche soggettive» del contribuente; e ciò neppure nel caso (peraltro insussistente, come sopra rilevato) in cui il giudice tributario difettasse di giurisdizione in ordine all’altra controversia oggetto del giudizio principale, relativa all’iscrizione ipotecaria, e non fosse consentita la translatio iudicii al giudice ordinario;
che, infatti, il giudice tributario rimettente non si avvede che la pronuncia che egli deve emettere sulla validità della cartella di pagamento (in esito ad una controversia in ordine alla quale non deve declinare la giurisdizione) non risulterebbe affatto “vanificata” dalla pronuncia di declinatoria di giurisdizione in ordine alla diversa e consequenziale controversia sull’iscrizione ipotecaria, perché il giudice ordinario – anche se adíto ex novo (senza, cioè, translatio iudicii) in ordine a tale ultima controversia – dovrebbe comunque sostanzialmente conformarsi, nel merito, al decisum del giudice tributario sulla controversia pregiudiziale relativa alla cartella di pagamento, né potrebbe applicare, in quanto giudice ordinario (come già rilevato in precedenza), termini di decadenza previsti dalla legge esclusivamente per il ricorso davanti al giudice tributario;
che dunque, anche sotto tale profilo, le questioni sono manifestamente inammissibili per illogicità, perché le censure prospettate dal giudice a quo presuppongono necessariamente la carenza di giurisdizione del giudice tributario anche in ordine alla controversia sulla cartella di pagamento: carenza di giurisdizione che, però, è negata dallo stesso giudice.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.