Ordinanza n. 32 del 2007

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ORDINANZA N. 32

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria         FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                 "

- Ugo                          DE SIERVO                                 "

- Romano                    VACCARELLA                            "

- Paolo                        MADDALENA                             "

- Alfio                        FINOCCHIARO                           "

- Alfonso                    QUARANTA                                "

- Franco                      GALLO                                        "

- Luigi                        MAZZELLA                                 "

- Gaetano                    SILVESTRI                                  "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                SAULLE                                      "

- Giuseppe                  TESAURO                                    "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della stessa legge, promossi con ordinanze del 16 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Venezia, del 19 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Brescia e del 27 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 335, 345 e 366 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 40 prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di G.G. e della U.I. s.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi gli avvocati Luigi Ravagnan per G.G., Giuseppe Frigo per la U. I. s.p.a. e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – ad avviso del giudice rimettente – esclude che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato;

che il giudice a quo – investito dell’appello proposto sia dal pubblico ministero che dalle parti civili, contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti di persona imputata del reato di omicidio colposo – rileva che il nuovo testo dell’art. 576 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della modifica operata medio tempore dall’art. 6 della legge n. 46 del 2006, non richiama più, nel disciplinare il potere di impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento, i mezzi di impugnazione previsti per il pubblico ministero;

che, in tal modo, la norma censurata avrebbe integralmente soppresso il potere di appello della parte civile, posto che, da un lato, l’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. sancisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; e, dall’altro lato, nessuna ulteriore norma prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza di primo grado mediante appello: onde residuerebbe, a favore di detta parte, unicamente la facoltà di proporre ricorso per cassazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 568;

che, sotto tale profilo, la disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.), di parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.) e di tutela del diritto di azione e di difesa in giudizio (art. 24 Cost.);

che – a differenza di quanto avviene per la limitazione dei poteri di appello del pubblico ministero introdotta dalla medesima legge n. 46 del 2006 (art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 di detta legge) – la soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata in un’ottica di riequilibrio complessivo dei poteri delle parti contendenti: infatti, la parte civile – diversamente dalla pubblica accusa – non fruisce di alcuna posizione di «prevalenza sostanziale» rispetto all’imputato, nell’assunzione della prova nella fase delle indagini preliminari, né di altra «posizione privilegiata» nelle successive fasi processuali;

che, di conseguenza, e con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., una volta concessa al danneggiato dal reato la facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale, esso non potrebbe essere discriminato in maniera irragionevole rispetto al danneggiante: sicché, disponendo quest’ultimo di uno strumento di doglianza nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento non potrebbe non essere riconosciuto, in caso di soccombenza, anche al danneggiato costituitosi parte civile;

che la previsione di un secondo grado di giudizio nel quale solo l’imputato, ma non la parte civile, può svolgere le proprie doglianze verrebbe altresì a ledere l’inviolabile diritto di azione e difesa di tale ultima parte;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, l’art. 6 della legge n. 46 del 2006 – nel sopprimere l’inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», contenuto nel testo previgente dell’art. 576 cod. proc. pen., in correlazione alla scelta di limitare drasticamente il potere del pubblico ministero e dell’imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento – non avrebbe, in realtà, privato la parte civile della facoltà di appellare avverso le medesime sentenze;

che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui – sancendo l’inammissibilità dell’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della citata legge; ma riconoscendo a dette parti la facoltà di proporre, in sua vece, ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità – non accorda analoga facoltà anche alla parte civile;

che il giudice a quo premette di essere investito dell’appello proposto dalla parte civile contro la sentenza che aveva assolto gli imputati dai plurimi reati loro ascritti;

che, anche secondo la Corte veneziana, la sopravvenuta legge n. 46 del 2006 avrebbe soppresso il potere della parte civile di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento: e ciò tenuto conto sia del principio di tassatività delle impugnazioni enunciato dall’art. 568 cod. proc. pen.; sia dell’assenza, nel testo novellato dell’art. 576 cod. proc. pen., di ogni riferimento a specifici mezzi di impugnazione della parte civile; sia, infine, della circostanza che l’art. 593 cod. proc. pen. identifica unicamente nel pubblico ministero e nell’imputato i soggetti legittimati ad appellare contro le sentenze di primo grado;

che, in forza della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 46 del 2006, d’altro canto, la nuova disciplina introdotta da tale legge si applica anche ai procedimenti in corso, estendendo così la sua efficacia agli appelli anteriormente proposti;

che il medesimo art. 10, peraltro – dopo aver sancito, al comma 2, che l’appello già proposto dall’imputato o dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento debba essere dichiarato inammissibile – al successivo comma 3 rimette sostanzialmente in termini le predette parti, ai fini dell’impugnazione della sentenza mediante ricorso per cassazione, prevedendo che quest’ultimo possa venir proposto entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità;

che analogo potere non è riconosciuto, invece, alla parte civile, cui la norma censurata non fa alcun riferimento;

che si determinerebbe, sotto tale aspetto, una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, e dunque lesiva tanto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) che di quello della parità delle parti nel processo (art. 111 Cost.);

che, rispetto all’appello anteriormente proposto dalla parte civile, troverebbe infatti applicazione la disposizione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a fronte della quale l’appello stesso si convertirebbe in ricorso per cassazione;

che ciò non varrebbe, tuttavia, a tutelare adeguatamente la parte civile, giacché – qualora l’appello fosse basato esclusivamente su argomentazioni di merito, ovvero risultasse sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio in cassazione – il gravame, una volta convertito in ricorso, diverrebbe automaticamente inammissibile;

che nel giudizio di costituzionalità si è costituita G. G., parte civile nel giudizio a quo, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, contestando la correttezza della premessa da cui muove il dubbio di costituzionalità: vale a dire la supposta rimozione, ad opera della legge n. 46 del 2006, del potere della parte civile di appellare contro le sentenze di proscioglimento;

che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non prevede un regime transitorio per l’appello proposto dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento, analogo a quello contemplato dai commi 2 e 3 del medesimo art. 10 per l’imputato e per il pubblico ministero;

che la Corte rimettente – chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione degli imputati dai reati di truffa pluriaggravata e di estorsione, loro ascritti – muove anch’essa dall’assunto per cui la sopravvenuta legge n. 46 del 2006 avrebbe eliminato il potere di appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento;

che, su tale premessa, il rimettente lamenta che il legislatore non abbia previsto, per detta parte processuale, alcun regime transitorio, omologo a quello contemplato nei commi 2 e 3 dell’art. 10 per il pubblico ministero e l’imputato;

che – non risultando possibile un’interpretazione estensiva di tale disciplina, in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni – ne conseguirebbe, anche a parere di questo rimettente, una evidente disparità di trattamento fra pubblico ministero ed imputato, da un lato, e parte civile, dall’altro: disparità da ritenere priva di ragionevole giustificazione, e dunque lesiva dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ribadendo l’erroneità del presupposto interpretativo secondo cui la legge n. 46 del 2006 avrebbe privato la parte civile della possibilità di appellare contro la sentenza di proscioglimento;

che si è altresì costituita la società U. I., parte nel giudizio a quo, quale responsabile civile, concludendo per l’accoglimento della questione: risulterebbe evidente, infatti – ad avviso della difesa dell’interveniente – la sussistenza di una lacuna del regime transitorio per la parte civile, lesiva del precetto costituzionale di parità delle parti nel processo, benché, sul piano “storico”, tale omissione sia spiegabile con l’erronea convinzione del legislatore di avere abolito l’appello del pubblico ministero, mantenendo invece quello della parte civile.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o connesse, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che la Corte d’appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui – in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) – esclude che la parte civile possa proporre appello contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato;

che, con due ordinanze di analogo tenore, la Corte d’appello di Venezia e la Corte d’appello di Brescia censurano, a loro volta – in relazione ai principi di eguaglianza e di parità delle parti nel processo (artt. 3 e 111 Cost.) – le disposizioni transitorie di cui all’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevedono solo a favore dell’imputato e del pubblico ministero, e non anche della parte civile, una «restituzione in termini» per proporre ricorso per cassazione, di seguito alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge (commi 2 e 3);

che i giudici a quibus muovono dalla comune premessa interpretativa in forza della quale la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile: conclusione che si imporrebbe alla luce del generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, per un verso, l’art. 593 cod. proc. pen. non include la parte civile tra i soggetti legittimati a proporre appello; e, per un altro verso, il nuovo testo dell’art. 576 del medesimo codice – ove non compare più la previsione secondo la quale alla parte civile è consentito proporre impugnazione con lo stesso mezzo previsto per il pubblico ministero – non specifica di quali mezzi di impugnazione detta parte sia ammessa a fruire;    

che, peraltro, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare l’opposta tesi, in virtù della quale la citata novella non avrebbe affatto determinato il venir meno, in capo alla parte civile, del potere di appello contro le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile (si veda Cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2006, n. 22924);

che la Corte di legittimità ha fatto segnatamente leva, in questa direzione, sulla voluntas legis, quale risultante alla luce dei lavori parlamentari: lavori da cui emergerebbe in modo univoco come le modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il suo rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 74 Cost. – e, in particolare, la soppressione, nell’art. 576 cod. proc. pen., dell’inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» – mirassero a recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l’eccessiva compressione della tutela degli interessi civili delle vittime del reato che sarebbe scaturita dalle soluzioni legislative inizialmente adottate, ripristinando il potere di appello della parte civile;

che, a fronte di questa diversa opzione ermeneutica, altra sezione della stessa Corte di cassazione ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 cod. proc. pen., onde dirimere il contrasto interpretativo insorto sul punto;

che, pertanto, deve registrarsi l’assenza, allo stato, di un “diritto vivente”, conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale: risultando al riguardo formulata anche una diversa soluzione, che varrebbe a soddisfare il petitum della Corte d’appello di Bologna (che censura la disciplina “a regime”); ed a rimuovere, altresì, il presupposto logico-giuridico dell’esigenza – postulata dalle Corti d’appello di Venezia e di Brescia – di dettare, per i gravami della parte civile, una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per l’imputato e per il pubblico ministero, in correlazione alla limitazione dei poteri di appello di queste ultime parti disposta dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006;

che a ciò va aggiunto come neppure in ordine alla disciplina transitoria si riscontri uniformità di vedute: essendosi affermato, da una parte della giurisprudenza di legittimità, che ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non ne conseguirebbe comunque – contrariamente a quanto assumono i rimettenti – l’inammissibilità dell’appello anteriormente proposto da detta parte; e ciò in quanto la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 1 – evocata dai giudici a quibus a sostegno del loro assunto – nello stabilire che «la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», si sarebbe limitata soltanto a riaffermare il generale principio tempus regit actum, tipico della materia processuale;

che i giudici rimettenti hanno omesso, d’altro canto, di fornire una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali gli argomenti che sostengono l’opposto orientamento interpretativo non possano essere condivisi;

che a ciò consegue la manifesta inammissibilità delle questioni: giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la carenza di una verifica di altre e diverse soluzioni interpretative – per far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato – integrano, nel modello del giudizio incidentale di costituzionalità, omissioni significative e tali da non abilitare il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 34 del 2006, n. 381 del 2005 e n. 279 del 2003);

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia e dalla Corte d’appello di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2007.