Ordinanza n. 212 del 2008

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ORDINANZA N. 212

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco               BILE                                        Presidente

-  Giovanni Maria   FLICK                                       Giudice

-  Francesco          AMIRANTE                                    ”

-  Ugo                   DE SIERVO                                    ”

-  Paolo                 MADDALENA                                 ”

-  Alfio                  FINOCCHIARO                              ”

-  Alfonso              QUARANTA                                   ”

-  Franco               GALLO                                           ”

-  Luigi                  MAZZELLA                                    ”

-  Gaetano             SILVESTRI                                     ”

-  Sabino               CASSESE                                       ”

-  Giuseppe            TESAURO                                       ”

-  Paolo Maria       NAPOLITANO                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 4 aprile 2006 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 842 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti l’atto di costituzione di I. S., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza depositata il 4 aprile 2006, pervenuta alla Corte costituzionale − con la prova delle notificazioni prescritte nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 − il 27 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2006), in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione;

che la disposizione è ritenuta lesiva dei parametri costituzionali sopra richiamati, in quanto interpreta l’art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento;

che l’ordinanza di rimessione è stata emessa nel giudizio vertente tra la signora I. S. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente ad oggetto il limitato riconoscimento da parte dell’amministrazione, all’atto dell’inquadramento, dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale;

che il giudice a quo premette alla formulazione delle censure la ricostruzione del quadro normativo;

che il rimettente ricorda, in particolare, come in attuazione della previsione contenuta nella legge n. 124 del 1999, con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999 (Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124), veniva disposto l’effettivo trasferimento del personale ATA, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri di inquadramento nell’àmbito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici;

che, con il successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione 5 aprile 2001 (Recepimento dell’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), veniva attribuita al personale ATA, così trasferito, la posizione stipendiale d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità;

che tanto premesso, il Tribunale di Venezia, in punto di rilevanza, deduce che, laddove si ritenesse costituzionalmente illegittima la norma censurata, la domanda della ricorrente troverebbe accoglimento;

che, a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale, il rimettente afferma, in primo luogo, che la norma in questione avrebbe carattere innovativo e non interpretativo, introducendo «un nuovo regolamento della fattispecie diverso da quello previsto dal chiaro tenore dell’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999»;

che sussisterebbe, pertanto, la lesione dei princípi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento tra soggetti che, in base alla norma precedente, godevano uniformemente (secondo un orientamento costante della Corte di cassazione) del trattamento favorevole e soggetti che, nella stessa situazione di fatto, sono destinati, in base alla nuova norma, ad un trattamento deteriore;

che, ad avviso del giudice a quo, l’irragionevolezza della norma sarebbe tanto più evidente in ragione del fatto che tutto il contenzioso, sia quello già definito alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, che quello ancora pendente, si riferisce ad una vicenda già completamente esaurita;

che l’effetto retroattivo e peggiorativo della norma in esame rileverebbe, d’altro canto, anche sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei princípi della ragionevolezza e dell’uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.;

che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è, infine, ravvisato nella lesione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., dal momento che la norma, in quanto diretta ad incidere su fattispecie sub iudice, finirebbe per invadere gli àmbiti riservati al potere giudiziario;

che si è costituita la ricorrente del giudizio a quo, depositando memoria con la quale, contestando le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2007, deduce, inoltre, la lesione degli artt. 24, 97, e 111 Cost. ad opera della norma denunciata;

che la parte privata prospetta, altresì, il contrasto di quest’ultima anche con la direttiva n. 77/187/CEE del 14 febbraio 1977 (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), nonché con i princípi comunitari della certezza del diritto e della “parità delle armi” nel processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

che la parte privata ha, quindi, chiesto, in subordine rispetto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, di rimettere alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali in ordine alla interpretazione della suddetta direttiva n. 77/187/CEE, nonché al citato art. 6 della CEDU;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che, nel richiamare la sentenza n. 234 del 2007, ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque non fondata la questione;

che in data 9 maggio 2008, quindi fuori termine, la ricorrente del giudizio a quo ha depositato memoria.

Considerato che il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l’esecuzione dei giudicati già formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, stabilisce che il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento;

che l’ordinanza di rimessione, depositata il 4 aprile 2006, è pervenuta − con la prova delle notificazioni prescritte nell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 − a questa Corte il 27 dicembre 2007;

che il giudice rimettente censura la disposizione in questione in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione;

che si è costituita la ricorrente del giudizio a quo;

che quest’ultima ha prospettato la lesione, quali ulteriori parametri, degli artt. 24, 97 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

che la stessa parte privata ha chiesto, altresì, di rimettere alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario, con riguardo alla direttiva n. 77/187/CEE del 14 febbraio 1977 (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti);

che, ancor prima di valutare i limiti entro cui il diritto comunitario può essere preso in considerazione come elemento integrativo dei parametri costituzionali (si vedano l’ordinanza n. 103 del 2008 e la sentenza n. 39 del 2008), va ribadito che l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nella ordinanza di rimessione;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in esame, oltre ciò che è precisato nell’ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (sentenze n. 86 del 2008, n. 244 del 2005; ordinanza n. 174 del 2003);

che, pertanto, devono ritenersi inammissibili le deduzioni e le richieste della parte privata costituitasi nel presente giudizio, dirette ad estendere il thema decidendum;

che, con riguardo alla norma censurata, questa Corte, con la sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate questioni di costituzionalità identiche a quella attualmente proposta, rilevando come si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa il riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale ATA, ed in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall’art. 8 della legge n. 124 del 1999, e ritenendo, pertanto, non irragionevole il ricorso, da parte del legislatore, alla interpretazione autentica effettuata con l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;

che, sempre nella richiamata pronuncia, questa Corte ha statuito, in particolare, che l’inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale in questione, in ragione del maturato economico e non della effettiva anzianità complessiva di servizio conseguita presso l’ente locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della norma, come emerge dai decreti ministeriali di attuazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999;

che la Corte ha affermato, altresì, in relazione al dedotto contrasto tra la norma denunciata e i princípi della disciplina dei rapporti di lavoro, che tale impostazione «non tiene conto del fatto che il fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi – non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione»;

che, rispetto agli ulteriori profili di censura prospettati anche dall’odierno rimettente in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, non si è ravvisato, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica;

che, nella citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha affermato che «la disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall’esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l’ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili»;

che il Tribunale di Venezia non sottopone a questa Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nella richiamata pronuncia;

che la presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata (si veda l’ordinanza n. 400 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.