ORDINANZA N. 400
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni MariaFLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006, iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale di Oristano, con più ordinanze di analogo tenore (iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006), emesse in data 5 maggio 2006, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro – questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l’esecuzione dei giudicati già formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento;
che le ordinanze di rimessione sono state emesse in più giudizi vertenti sull’applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, il quale aveva stabilito che al personale ATA, trasferito nei relativi ruoli del personale statale, era riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza;
che il giudice a quo prospetta, in primis, che la norma in questione non avrebbe carattere interpretativo ma innovativo, e costituirebbe un espediente per aggirare il principio di irretroattività della legge;
che il Tribunale di Oristano deduce, altresì, la violazione dei parametri di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;
che, in particolare, il rimettente afferma che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti interessati;
che l’efficacia retroattiva e il contenuto peggiorativo della norma lederebbero il principio del legittimo affidamento, da ricondurre anch’esso al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, e quello della certezza dei rapporti preteriti, senza che siano rinvenibili motivazioni atte a giustificare la diversa disciplina giuridica;
che l’art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, invaderebbe, inoltre, l’ambito riservato al potere giudiziario, in quanto diretto ad incidere sui procedimenti in corso, così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione;
che, infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con i principi della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro, in base ai quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza;
che si è costituito in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
Considerato che il Tribunale di Oristano, con più ordinanze di analogo contenuto (iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze del 2006), dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l’esecuzione dei giudicati già formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento;
che il Tribunale di Oristano censura la disposizione in questione in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro;
che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei diversi giudizi, ai fini di un’unica pronuncia, in ragione della identità delle questioni rimesse all’esame della Corte;
che, con riguardo alla norma impugnata, questa Corte, con la sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate questioni di costituzionalità analoghe a quella attualmente proposta, rilevando come si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa il riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale ed in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall’art. 8 della legge n. 124 del 1999, e ritenendo, pertanto, non irragionevole il ricorso, da parte del legislatore, alla interpretazione autentica effettuata con l’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;
che, sempre nella richiamata pronuncia, questa Corte ha statuito, in particolare, che l’inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del maturato economico e non della effettiva anzianità complessiva di servizio conseguita presso l’ente locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della norma, come emerge dai decreti ministeriali di attuazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999;
che la Corte ha affermato, altresì, in relazione al dedotto contrasto tra la norma denunciata e i principi della disciplina dei rapporti di lavoro, che tale impostazione «non tiene conto del fatto che il fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi – non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 3 della Costituzione»;
che, rispetto agli ulteriori profili di censura prospettati anche dall’odierno rimettente in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, non si è ravvisato, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica;
che, nella citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha affermato che «la disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall’esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l’ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili»;
che il Tribunale di Oristano non sottopone a questa Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nella richiamata decisione;
che la presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.