Ordinanza n. 264 del 2007

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ORDINANZA N. 264

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                          "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 142 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promosso dal Giudice di pace di Luino nel procedimento civile vertente tra Beatrice Moranti e il Comune di Luino, con ordinanza del 5 aprile 2006, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile 2006, il Giudice di pace di Luino ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme consentono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte;

che, riferisce il rimettente, M. B., in qualità di conducente di una autovettura, aveva proposto ricorso avverso il verbale di contestazione della Polizia locale di Luino del 10 novembre 2005, con il quale le si contestava che la velocità tenuta dal veicolo, rilevata a mezzo autovelox, aveva superato di 12 km/h  il limite di velocità previsto per quel tratto di strada, in violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S;

che la ricorrente si doleva del fatto che, per aver superato di solo 2 km/h il limite di 10 km/h di cui al precedente comma 7 dello stesso art. 142, le era stato applicato il trattamento sanzionatorio, previsto dal comma 8, del pagamento della somma di euro 143,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida, trattamento fortemente deteriore rispetto a quello previsto dal predetto comma 7 che contempla, invece, il pagamento di appena euro 33,60 e nessuna decurtazione di punti dalla patente, ed aveva affermato che la sanzione inflitta col verbale impugnato non era assolutamente proporzionata alla violazione commessa;

che il rimettente, condividendo le affermazioni della ricorrente, dubita della legittimità costituzionale sia della norma di cui al comma 8 dell’art. 142 del codice della strada, sia della norma di cui al comma 9 dello stesso art. 142, per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, nonché per l’evidente sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell’illecito e per il conseguente svilimento della finalità rieducativa della pena;

che, secondo il rimettente, dal raffronto tra i commi 7 e 8 e tra i commi 8 e 9, si evincerebbe una palese violazione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione, a causa della macroscopica sproporzione tra il disvalore dell’illecito e le sanzioni edittali previste dalle norme dei suddetti due commi dell'art. 142 del codice della strada;

che, in particolare, quanto al comma 9, tale norma addirittura mancherebbe della fissazione del limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita;

che, con atto di intervento del 19 febbraio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata;

che, secondo l’Avvocatura dello Stato, la censura al comma 9 dell’art. 142 del codice della strada sarebbe manifestamente irrilevante rispetto alla concreta controversia sottoposta alla decisione del Giudice di pace di Luino, nella quale si discute solamente della violazione di cui al comma 8;

che, sempre secondo l’Avvocatura dello Stato, la censura relativa al comma 8, basata sulla asserita sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell’illecito, nonché sull’asserita manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, sarebbe inammissibile perché si esaurirebbe in una apodittica enunciazione del dissenso del rimettente, dato che il giudice a quo non avrebbe indicato i termini di raffronto per verificare il distorto uso della discrezionalità normativa e la realizzazione dell’ingiustificata discriminazione;

che per l’Avvocatura dello Stato la questione sarebbe, comunque, infondata, in quanto l’art. 142 del d.lgs n. 285 del 1992, ha modificato le norme previgenti secondo un criterio di maggiore gradualità nella modulazione delle fattispecie sanzionatorie e, quindi, anche delle relative pene pecuniarie, sostituendo il comma 9 dell’art. 103 del d.P.R. 15 giugno1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), con due distinte norme (i commi 8 e 9 dell’art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992), di cui la prima sanziona il superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h e l’altra il superamento di tali limiti di oltre 40 km/h.;

che quindi, contrariamente a quanto si assume nell’ordinanza di rimessione, il legislatore avrebbe prestato particolare attenzione affinché vi fosse proporzione tra sanzione e disvalore dell’infrazione;

che, inoltre, lo spartiacque individuato dal legislatore risponderebbe all’evidenza degli esiti degli incidenti, che confermano la soglia di cui al comma 8, come limite entro cui il valore di pericolosità resta contenuto, laddove l’eccedenza della velocità oltre il limite dei 40 Km/h, di cui al comma 9, è - a sua volta - ponderata in ragione dell'esito grave degli incidenti occorsi a tali velocità, che impongono di stigmatizzare il comportamento del conducente con sanzioni gravi;

che in ogni caso, rammenta l’Avvocatura erariale, simili valutazioni attengono alla discrezionalità del legislatore al quale, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2006, spetta sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, solo ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario.

Considerato che il giudice di pace di Luino dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dei commi 8 e 9 dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme consentono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte;

che la questione relativa al comma 9 dell’art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 non è rilevante nel giudizio a quo, in quanto quest’ultimo, concernendo una fattispecie di superamento del limite massimo di velocità di soli 12 km/h, è riconducibile esclusivamente alla previsione dell’art. 142, comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h);

che, quanto alla dedotta violazione del comma 8, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la valutazione della congruità della sanzione appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (si vedano, in tal senso, da ultime, la sentenza n. 144 del 2005; le ordinanze n. 319 e n. 323 del 2002; n.1, n. 18, n. 172, n. 234 del 2003; la n. 212 e la n. 109 del 2004; la n. 262 del 2005), non potendo la Corte sostituirsi al legislatore nella quantificazione discrezionale delle sanzioni (in tal senso, ordinanze n.  44 del 1995, n. 190 del 1997, n. 274 e n. 279 del 2002);

che la norma censurata non può ritenersi irragionevole, dato che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 142, articolato in tre distinte “fasce” sanzionatorie, consente al giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni all’interno di ciascuna “fascia” di graduare la pena tra un minimo e un massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alle possibili diverse gravità delle condotte accertate;

che, come questa Corte ha più volte affermato, e recentemente ribadito (si vedano, in tal senso, ordinanze n. 401 del 2005, n. 109 del 2004 e n. 475 del 2002), laddove il legislatore abbia previsto un consistente margine di adeguamento della misura della sanzione alla effettiva gravità dell’infrazione, come avviene con l’utilizzazione delle cosiddette “forbici” edittali previste nelle disposizioni censurate, la sanzione deve in ogni caso ritenersi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta;

che, pertanto, la questione relativa al comma 8 è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Luino con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Luino con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.