Ordinanza n. 44 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 44

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promossi con tre ordinanze emesse il 21 marzo 1994 dal tribunale di Pordenone nei procedimenti disciplinari nei confronti di Pascatti Giovanni, Corsi Maurizio e Guarino Aldo, rispettivamente iscritte ai nn. 313, 314, 315 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di procedimenti disciplinari a carico di alcuni notai, il tribunale di Pordenone, con tre ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in cui prevede, a titolo di sanzione disciplinare, al primo comma, l'ammenda da £ 40 a £ 400, ed al secondo comma, l'ammenda da £ 400 a £ 3.200; tale previsione sanzionatoria comporta che il quarto del massimo dovuto per la estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 151 della legge notarile ammonterebbe, rispettivamente, alla somma di £ 100 e di £ 800;

che a parere del rimettente tale importo costituisce un'entità pecuniaria "meno che simbolica ed insignificante", tanto che tutta una serie di obblighi di comportamento imposti dall'esercizio delle funzioni notarili, più gravi di altri puniti con il semplice avvertimento o la censura, rimane di fatto sprovvista di doverosa sanzione;

che il mancato adeguamento dell'ammontare delle sanzioni disciplinari determina la disparità di trattamento, sia con riguardo alle sanzioni di natura morale, sia rispetto ai provvedimenti disciplinari di altre categorie di professionisti, e viene ad alterare la logicità, coerenza e ragionevolezza dell'intero sistema sanzionatorio istituito dalla citata legge notarile n. 89 del 1913;

che si verifica altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto solo un coerente ed efficace sistema sanzionatorio sarebbe idoneo a garantire, in funzione inibitoria di prevenzione generale, un corretto ed efficiente svolgimento della importante funzione pubblica certificativa attribuita al notariato;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale nessuna delle parti private si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile n. 89 del 1913, aumentata solo con decreto-legge n. 528 del 1948, non è stata successivamente adeguata come è avvenuto per gli onorari professionali, e di essa è stata dal giudice a quo evidenziata l'estrema irrisorietà;

che, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 689 del 1981, la rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'art. 10 della stessa legge non si applica alle violazioni disciplinari;

che tale situazione rappresenta uno dei diversi aspetti della predetta legge notarile del 1913 per i quali è mancato un diligente adeguamento a quanto emerso nel lungo tempo decorso, ma che ora è preso in considerazione da progetti di revisione in corso di elaborazione;

che, tuttavia, in ordine alla denunziata irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie, non è dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali scelte sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo che alla entità delle rispettive sanzioni;

che il tempestivo intervento legislativo dovrà comunque rispettare i criteri generali di ragionevole proporzionalità e adeguatezza indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 25 e 341 del 1994; 297 del 1993; 409 del 1989).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.