ORDINANZA N.234
ANNO 2003REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’ art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dell’art. 214, comma 6, dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 16 maggio e del 12 aprile 2002 dal Giudice di pace di Carrara nei procedimenti civili vertenti tra la Mi.Mar. di De Feo Michele & c. s.n.c. e il Comune di Carrara e tra Navari Cinzia e il Prefetto di Massa Carrara, iscritte ai nn. 559 e 560 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Giudice di pace di Carrara, con ordinanza del 12 aprile 2002 (r.o. n. 560 del 2002), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, dello stesso decreto legislativo;
che il remittente espone, in punto di fatto, che, con ricorso ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il proprietario di un veicolo sottoposto al fermo amministrativo per la violazione dell’art. 126, comma 7, del codice della strada, ha eccepito l’illegittimità costituzionale di tale ultima norma, nella parte in cui prevede la predetta sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per l’asserito contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro;
che, ritenuto manifestamente infondato l’asserito contrasto con i suddetti parametri costituzionali, il giudice a quo, dopo aver sospeso il provvedimento sanzionatorio, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale di cui alla predetta ordinanza del 12 aprile 2002 (r.o. n. 560 del 2002);
che, ad avviso del remittente, l’art. 126, comma 7, del codice della strada, nella parte in cui prevede come ulteriore sanzione accessoria, nei confronti di chi guida con patente scaduta, il fermo del veicolo, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto: 1) punisce più severamente la condotta di chi affida un veicolo a persona che sia in possesso del documento di guida, ma ne abbia omesso il rinnovo, rispetto alla più grave violazione consistente nell’affidamento di un veicolo a persona che non abbia conseguito la patente, sanzionata dall’art. 116, comma 12, del medesimo codice della strada, con la sola pena pecuniaria; 2) stabilisce, per la condotta di chi guida con patente scaduta, la stessa sanzione prevista dall’art. 116, comma 13, del codice della strada, per chi guida senza aver conseguito la patente o non essendo in possesso dei requisiti per la conduzione dei veicoli; 3) stabilisce, per la circolazione con patente scaduta, una sanzione più afflittiva rispetto a quella prevista dall’art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 per chi conduce un veicolo nonostante la dichiarata inidoneità temporanea o senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalla competente autorità;
che il remittente ritiene, inoltre, che l’art. 214, comma 6, del codice della strada, se interpretato nel senso di inibire al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo, contrasti con l’art. 24 della Costituzione, in quanto lede il diritto di difesa;
che lo stesso remittente sostiene, altresì, che detta norma contrasti con l’art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo: a) che la questione di costituzionalità sollevata in ordine all’art. 126, comma 7, del codice della strada sia dichiarata manifestamente infondata; b) che la questione di costituzionalità sollevata in ordine all’art. 214, comma 6, del medesimo codice sia dichiarata manifestamente inammissibile;
che con altra ordinanza, del 16 maggio 2002 (r.o. n. 559 del 2002), lo stesso Giudice di pace di Carrara ha sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e, con riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
che il giudice remittente, dopo aver esposto, in fatto, che nel giudizio a quo è stata impugnata la sanzione accessoria del fermo del veicolo per guida con patente scaduta, si limita a richiamare l’ordinanza di remissione del 12 aprile 2002 (r.o. n. 560 del 2002);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Considerato che con entrambe le ordinanze di remissione viene sollevata, in relazione a parametri costituzionali solo in parte diversi, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell’art. 214, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;
che la questione sollevata con l’ordinanza del 12 aprile 2002 (r.o. n. 560 del 2002) nei confronti dell’art. 126, comma 7, del codice della strada, si evidenzia manifestamente infondata;
che, infatti, il legislatore può discrezionalmente stabilire le condotte punibili e determinare, per ciascuna di esse, la sanzione ritenuta più opportuna;
che, al tempo stesso, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile solo nel caso in cui esse confliggano in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità (ordinanze n. 144 del 2001 e n. 58 del 1999);
che la questione sollevata con la stessa ordinanza nei confronti dell’art. 214, comma 6, del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, è manifestamente inammissibile, in quanto, come risulta dall’ordinanza di remissione, il giudice a quo ha già sospeso il provvedimento sanzionatorio;
che le questioni sollevate con l’ordinanza del 16 maggio 2002 (r.o. n. 559 del 2002) sono inammissibili, in quanto il remittente non ha in alcun modo motivato in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare, nonostante evochi parametri costituzionali in parte diversi, la precedente ordinanza di remissione del 12 aprile 2002 (r.o. n. 560 del 2002);
che, peraltro, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni motivate solo per relationem, dovendo il remittente esplicitare le ragioni per le quali ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata mediante una motivazione autosufficiente.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTIITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l’ordinanza del 12 aprile 2002 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l’ordinanza del 12 aprile 2002 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all’ art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l’ordinanza del 16 maggio 2002 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l’ordinanza del 16 maggio 2002 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.