Ordinanza n. 58/99

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ORDINANZA N.58

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 6 aprile 1998 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Ravaglia Marco, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1998 ed il 15 luglio 1998 dal Pretore di Genova, sezione staccata di Recco, nel procedimento penale a carico di Pipitone Giovanni, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che - nel corso di un procedimento instaurato a sèguito di opposizione a decreto penale di condanna proposta da un automobilista, imputato del reato di inversione di marcia del veicolo in area autostradale - il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 6 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli, in particolare - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - nei piazzali antistanti i caselli di ingresso;

  che, a giudizio del rimettente, la norma impugnata sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, poichè: a) accomuna in un analogo trattamento condotte che possono assumere eccezionale gravità, in quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione (quali le inversioni di marcia attraverso i by pass esistenti lungo il tracciato autostradale), ed altre condotte (come quella ascritta all’imputato) che non possono in alcun modo connotarsi per analoghi caratteri di pericolosità; b) tratta in maniera più severa la fattispecie de qua rispetto ad altre analoghe condotte, contrarie a norme di comportamento dettate dal codice della strada, altrettanto se non addirittura più gravi sul piano della pericolosità (tra le quali il rimettente cita, in particolare: l’inversione di marcia nello svincolo autostradale, prima del cartello d’inizio dell’autostrada; la retromarcia in autostrada; l’inversione di marcia nelle strade urbane ed extraurbane in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; il sorpasso in caso di scarsa visibilità o in corrispondenza di intersezioni; la circolazione contromano in generale e quella in corrispondenza di curve, in casi di scarsa visibilità o in strade con carreggiate separate);

  che, sempre secondo il rimettente, la norma censurata contrasterebbe anche col principio di ragionevolezza, in quanto la disparità di trattamento evidenziata sub a) non può essere attenuata dalla possibilità per il giudice di graduare in concreto la pena, prevista in maniera assai severa e sproporzionata rispetto al fatto commesso;

  che, nel corso di altro analogo procedimento penale, con ordinanza emessa il 15 luglio 1998, il Pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, ha sollevato con identiche motivazioni la medesima questione di legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni dell'art. 176 del codice della strada;

  che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni.

  Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono la medesima norma e sono prospettati con identiche motivazioni, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

  che, in generale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore, é possibile soltanto ove "l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa" (sentenza n. 313 del 1995; nello stesso senso, da ultimo, ordinanza n. 297 del 1998);

  che, in particolare per quanto riguarda le disposizioni come sopra denunciate, questa Corte ha già dichiarato la non fondatezza (con la sentenza n. 373 del 1996) e successivamente la manifesta infondatezza (con le ordinanze nn. 89, 190 e 422 del 1997 e n. 235 del 1998, tutte ignorate dai rimettenti) di analoghe questioni, sempre ribadendo che non spetta ad essa di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore nella sua sfera discrezionale, nè di stabilire la quantificazione delle sanzioni, e rilevando che il lamentato trattamento punitivo non può essere comparato con quello non omogeneo previsto dallo stesso codice della strada per la violazione di altre diverse condotte;

  che, tanto premesso, per superare i dubbi prospettati dal rimettente basta ora osservare come la censurata norma coerentemente sanzioni (peraltro consentendo una congrua graduabilità, tra un minimo ed un massimo) condotte ritenute dal legislatore idonee a determinare situazioni di gravissimo pericolo (cfr. la citata sentenza n. 373 del 1996), ad evitare le quali egli ha previsto un divieto assoluto che appare correlato alla regola della unidirezionalità obbligatoria della circolazione, non certo irragionevolmente imposta in qualunque punto dei tratti autostradali, proprio per le evidenti caratteristiche di questi rispetto alle strade comuni;

  che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Genova e dal Pretore di Genova, sezione distaccata di Recco, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.