ORDINANZA N. 133 ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 26 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di R. F., iscritta al n. 548 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 26 maggio 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, nell’ambito di un procedimento penale a carico di F.R., imputata del reato di guida in stato di ebbrezza derivante dall'uso di alcool, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha trasferito al tribunale la cognizione del reato, ivi previsto, di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
che, riferisce il rimettente, tali modifiche del regime della competenza non hanno interessato la fattispecie di cui all'art. 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), con la conseguenza che la competenza a giudicare tale reato è rimasta al giudice di pace, alla luce dell’univoca interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità e dagli organi amministrativi competenti;
che, secondo il rimettente, tale disparità comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art 3, Cost., dato che le fattispecie sanzionate rispettivamente dagli artt. 186 e 187 cod. strada sarebbero sostanzialmente identiche;
che, invero, l'unica differenza tra di esse risiederebbe nel fatto che per la configurazione dell'alterazione da alcool, nella fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada, si richiede il superamento del tasso alcoolemico previsto dalla legge, mentre per la configurazione dell'alterazione da sostanze stupefacenti nel reato di cui all’art. 187 dello stesso codice, il legislatore non richiede alcun accertamento sulla quantità di sostanza presente nel sangue del reo;
che, ad avviso del rimettente, a causa della diversa competenza a giudicare, per la fattispecie di cui all'art. 187 cod. strada potrebbe essere applicata la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 e sarebbe consentita la definizione del procedimento mediante l'oblazione a norma dell'art. 162-bis del codice penale possibilità invece irragionevolmente preclusa per la fattispecie di cui all’art. 186 dello stesso codice;
che la maggiore severità del trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186 cod. strada, rispetto a quello previsto dall'art. 187 dello stesso codice, sarebbe anch’essa palesemente irragionevole, posto che il comportamento sanzionato dall'art. 187 è ritenuto dallo stesso legislatore più grave, avendo quest’ultimo attribuito rilevanza penale alla condotta di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti a prescindere dal superamento di parametri prefissati;
che, secondo il rimettente, il descritto regime differenziato contrasterebbe anche con la finalità rieducativa della pena, evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1994, ponendosi in contrasto con l'art. 27, secondo comma (recte: terzo comma), della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità della questione, trattandosi di due fattispecie distinte per le quali la facoltà di scegliere il regime della competenza e il trattamento sanzionatorio rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore; e ha invocato la precedente pronuncia di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale n. 264 del 2006.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha attribuito al tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al giudice di pace;
che, secondo il rimettente, la norma censurata presenta profili di illegittimità costituzionale, dato che il regime differenziato della competenza previsto per il reato in esame rispetto a quello di cui all’art. 187 dello stesso codice della strada non troverebbe giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza alcoolica, né in altri criteri relativi all’attività istruttoria;
che il rimettente, però, non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l’interpretazione alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell’intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, l’ordinanza n. 47 del 2007 e, con riguardo a fattispecie diverse, le ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, la sentenza n. 188 del 1995 e l’ordinanza n. 63 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.