Ordinanza n. 264 del 2006

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ORDINANZA N. 264

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Annibale                          MARINI                                       Presidente

-      Franco                             BILE                                                 Giudice

-      Giovanni Maria               FLICK                                                   "

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 13 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Roma, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visti l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ordinanza del 13 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 luglio 2005) il Giudice di pace di Roma, nell’ambito di un procedimento penale, a carico di persona imputata del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25, commi primo e secondo della Costituzione, dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 (rectius: dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante “Modifiche ed integrazioni al codice della strada”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214), nella parte in cui tale norma attribuisce la competenza a decidere sull’irrogazione delle sanzioni al tribunale, anziché, com’era previsto nel testo originario della norma, al giudice di pace;

che la questione viene in rilievo in seguito alla proposizione, da parte dell’imputato, di un’eccezione di incompetenza per materia fondata proprio sull'art. 186 del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del 2003;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, poiché la modifica della competenza sarebbe applicabile non solo in relazione ai fatti accaduti dopo l'entrata in vigore della legge citata ma anche per i reati consumati in precedenza e tuttavia portati in giudizio dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che lo spostamento di competenza dal giudice di pace al tribunale è stato disposto con un'espressione surrettizia e atecnica, inserita a seguito di un emendamento introdotto in aula al momento dell'approvazione della legge e dunque, a suo giudizio, «al di fuori della saedes materiae naturale»;

che tale irritualità determinerebbe l’incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 25 della Costituzione, con riferimento sia al primo comma (in base al quale «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge») che al secondo comma («nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»);

che, prosegue il rimettente, mentre la soppressione della competenza del giudice di pace contenuta nell'art. 189 del nuovo codice della strada risponderebbe a ragioni fisiologiche di contenuto e di forma, non altrettanto potrebbe dirsi per la modifica dell'art. 186, laddove, nel secondo comma, dopo la fissazione delle pene è stata inserita la frase «per l'irrogazione della pena è competente il tribunale», la cui formulazione lascerebbe dubitare che la nuova norma abbia comportato il trasferimento al tribunale della sola competenza all’irrogazione della pena e non di quella a trattare il processo;

che il giudice rimettente dubita della legittimità della modifica della competenza per materia anche perché l’attribuzione di competenza a un giudice superiore, a suo giudizio, non sarebbe giustificata da un effettivo aggravamento del regime sanzionatorio;

che, intervenuto in giudizio con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l’inammissibilità manifesta e l’infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice di pace di Roma dubita, in riferimento all’art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui detta norma attribuisce la competenza a decidere sull’irrogazione delle sanzioni al tribunale, anziché, com’era previsto nel testo originario della norma, al giudice di pace;

che l’ordinanza di rimessione è totalmente priva della descrizione della fattispecie sottoposta all’esame del giudice a quo dato che manca in essa qualsivoglia riferimento alle concrete modalità di realizzazione del reato, al tempus commissi delicti nonché alla data di inizio dell’azione penale; e dato che il rimettente non dà neppure conto del problema interpretativo, controverso nella giurisprudenza di legittimità, circa l’applicabilità della riforma ai reati commessi prima della sua approvazione e per i quali non sia ancora iniziata l’azione penale ;

che, l’ordinanza è altresì carente di motivazione sui parametri costituzionali invocati;

che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 sollevata, in relazione all’art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.