Ordinanza n. 47 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 47

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Presidente

-      Francesco                        AMIRANTE                                      Giudice

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2006.

            Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di A.D.R., al quale è contestato il reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace, anziché al Tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;

che la questione è stata sollevata in seguito alla proposizione, da parte dell’imputato, di un’eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice di pace, fondata sull'art. 187, comma 7 e 186, comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del 2003;

che, secondo il rimettente, in base all'interpretazione letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo di sostanza implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale e, in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;

che tale interpretazione, secondo il Tribunale di Genova, rende costituzionalmente illegittime le norme denunciate, dato che la prescrizione di un regime di competenza differenziato per due ipotesi criminose omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza della circolazione stradale, deve considerarsi del tutto irrazionale; e visto che semmai, tra le due fattispecie, viene sottratta alla competenza del tribunale proprio quella in astratto più grave;

che ulteriori profili di irragionevolezza possono rinvenirsi, secondo il rimettente, nell’attribuzione al giudice di pace della competenza a decidere su una fattispecie criminosa che prevede sanzioni (pena congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle rimesse alla irrogazione di tale organo giurisdizionale;

che, per il giudice a quo, le norme censurate non trovano pertanto alcuna giustificazione, in violazione da un  lato del principio dettato dall’art. 3, Cost., e dall’altro dallo stesso art. 24, Cost., poiché il complesso delle scelte che l'ordinamento riconosce all'imputato, anche in ordine al rito, atterrebbe al diritto di difesa;

Considerato che il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza  di cui all’art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada;

che, secondo il rimettente, le norme censurate presentano profili di illegittimità costituzionale, dato che il regime differenziato di competenza previsto per i due reati in esame non troverebbe giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica, né in altri criteri relativi all’attività istruttoria;

che il rimettente, però, non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l’interpretazione alternativa, pur espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell’intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, sentenza n. 188 del 1995 e ordinanza n. 63 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione all’art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.