ORDINANZA N. 6
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 23 aprile 2004 dal Giudice di pace di Buccino nel procedimento penale a carico di Sacco Gerri Pasquale, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 aprile 2004, pervenuta a questa Corte in data 9 febbraio 2005 ed iscritta al n. 102 del registro ordinanze dell’anno 2005, il Giudice di pace di Buccino ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 36 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevedono tra le cause dell’astensione e/o ricusazione del giudice anche l’ipotesi in cui lo stesso abbia già preso visione e cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale in particolare del verbale dei Carabinieri con gli accertamenti svolti ivi compresa le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato ai Carabinieri in occasione del sinistro e di natura completamente confessoria»;
che il rimettente riferisce di essere stato invitato ad astenersi dal giudizio dalla difesa dell’imputato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, proprio in ragione di tale previa visione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale, ma di avere rigettato la richiesta, sull’assunto che non vi fosse alcuna causa di incompatibilità e che, essendosi limitato a decidere in sede civile su una questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva della parte attrice, non sussistessero nella specie neppure ragioni di convenienza giuridicamente rilevanti che potessero mettere in discussione il principio di imparzialità dell’organo giudicante;che il rimettente riferisce, inoltre, che dopo il rigetto della richiesta di astensione:
a)la difesa dell’imputato ha sollevato, nei termini sopra ricordati, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 36 del codice di procedura penale;
b) il pubblico ministero ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, anche in relazione alla sentenza di questa Corte n. 371 del 1996, che ha escluso che possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;
che il Giudice di pace di Buccino, dopo avere specificato di avere effettivamente preso visione del fascicolo civile facente riferimento alla propria sentenza n. 15 del 2004, afferma di avere sospeso il giudizio, «in attesa della decisione della Corte costituzionale, alla quale» ha rimesso «tutti gli atti».
Considerato che nell’ordinanza di rimessione il Giudice di Pace di Buccino si limita a dare atto della proposizione di una eccezione di illegittimità costituzionale da parte dell’imputato e della posizione del pubblico ministero al riguardo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine ad essa;
che per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis ordinanze n. 278 del 2006 e n. 423 del 2005) è manifestamente inammissibile una questione sollevata senza che il giudice rimettente dia alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione stessa, non essendo sufficiente un mero rinvio (nella specie neppure sussistente) agli atti delle parti del giudizio a quo (a loro volta, nella specie, contraddittori ed insufficienti);
che, peraltro, la questione è manifestamente inammissibile anche sotto il profilo del difetto di rilevanza, dato che il rimettente, il quale appunta la sua censura sulla mancata previsione di una causa di “astensione e/o ricusazione”, si è già pronunciato sulla richiesta di astensione e che non risulta proposta rituale istanza di ricusazione dello stesso rimettente, sulla quale, oltretutto, questo non avrebbe alcuna competenza a decidere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Buccino, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.