ORDINANZA N. 278
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, promosso con ordinanza del 3 ottobre 2005 dal Giudice di pace di Andria, nel procedimento civile vertente tra Fattibene Vincenzo e Zingaro Leonardo, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, sciogliendo una riserva nel corso di un giudizio civile tra Vincenzo Fattibene e Leonardo Zingaro, il Giudice di pace di Andria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, nella parte in cui consentono l’estirpazione di alberi collocati a distanze non legali, senza che il giudice possa valutare l’effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l’estirpazione, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione;
che il rimettente espone che l’attenta valutazione della vexata quaestio, connotata da ampie risultanze istruttorie, convince della necessità di invocare un giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile;
che, in via preliminare, il giudice a quo rileva che «l’accertamento della presunta incostituzionalità ha una diretta rilevanza per la decisione della questione di merito», che «la posta questione è considerata pregiudiziale e indispensabile per la decisione» e che «la questione è non manifestamente infondata»;
che, sotto tale ultimo profilo, il Giudice di pace di Andria osserva che l’impossibilità per il giudice di valutare l’effettiva turbativa per il proprietario del fondo che chiede l’estirpazione di alberi a distanza non legale determina una ingiusta differenza con quanto previsto in tema di immissioni (art. 844 del codice civile), per le quali è necessaria una delibazione sulla normale tollerabilità;
che, aggiunge il rimettente, in tema di distanze tra piantagioni, prevalgono i regolamenti e gli usi locali, applicandosi, solo in mancanza di essi, il codice civile;
che, negli ultimi anni, la tutela dell’ambiente si è fortemente radicata nella coscienza sociale, anche per il costante recepimento, da parte del nostro Paese, delle direttive comunitarie, in particolare per la salvaguardia della flora e della fauna, con la conseguenza che l’esame delle fonti normative locali ne evidenzia un inconcepibile congelamento nel tempo, con il risultato della anacronistica e ingiusta estirpazione di alberi, contraria alla ratio costituzionale e giustificata da condannevoli beghe tra vicini;
che la disciplina degli artt. 892 e 894 del codice civile violerebbe, dunque, gli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, e cioè la parità dei cittadini, il diritto di difesa di chi subisce l’estirpazione, il diritto al paesaggio e alla proprietà privata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa sul giudizio in corso e, comunque, per la sua infondatezza sulla base della sentenza n. 211 del 2004 di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Andria dubita della legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, là dove consentono l’estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, senza che il giudice possa valutare l’effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l’estirpazione, per contrasto con gli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, per violazione, rispettivamente, della parità dei cittadini, del diritto al paesaggio, del diritto di difesa di chi subisce l’estirpazione e del diritto alla proprietà privata;
che il giudice rimettente non dà il minimo ragguaglio sulla lite oggetto del giudizio in corso, solo presumibilmente relativa ad una pretesa di estirpazione di alberi piantati a distanza minore della legale, limitandosi ad affermare apoditticamente che «l’accertamento della presunta incostituzionalità ha una diretta rilevanza per la decisione della questione di merito», che «la posta questione è considerata pregiudiziale e indispensabile per la decisione» e che «la questione è non manifestamente infondata»;
che l’omessa descrizione della fattispecie concreta devoluta alla cognizione del giudice a quo e la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata determina, per costante giurisprudenza, la manifesta inammissibilità della questione stessa, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità delle norme denunciate (v., ex plurimis, ordinanze numeri 423, 333, 331 e 142 del 2005).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Andria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.