ORDINANZA N. 347
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2, della delibera legislativa adottata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il successivo 4 febbraio ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 4 febbraio, ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa adottata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», con riguardo, in particolare, agli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15, nella parte in cui consente la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all’area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2;
che un primo gruppo di disposizioni (articoli 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 16, commi 1, 2 e 3) erano già contenute nella delibera legislativa adottata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»;
che in ordine alla delibera legislativa da ultimo richiamata il Commissario dello Stato aveva proposto questione di legittimità costituzionale;
che nel corso del relativo giudizio, in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché la delibera legislativa in questione era stata promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), con omissione delle disposizioni censurate;
che questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
che il Commissario dello Stato, nell’impugnare le disposizioni della delibera legislativa de qua, corrispondenti alle norme già contenute nel disegno di legge n. 1084 ed espunte, in sede di promulgazione, dalla legge della Regione Siciliana n. 19 del 2005, ha indicato i parametri costituzionali che assume lesi, ma ha formulato le censure richiamando, per relationem, le argomentazioni svolte nel precedente ricorso;
che, in particolare, il Commissario dello Stato impugna:
1) l’art. 2, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81, quarto comma, Cost.; 2) l’art. 4, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost. e per «interferenza in materia di diritto civile»; 3) l’art. 5, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost.; 4) l’art. 6, per violazione degli articoli 9 e 97 Cost., anche in riferimento all’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e per «interferenza in materia penale»; 5) gli artt. 7 e 8, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; 6) l’art. 10, commi 1, 6, 8, 10 e 14, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 Cost.; 7) l’art. 10, commi 3, 7, 12, 15, 16, 17 e 18, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost.; 8) l’art. 10, commi 4 e 5, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera o), Cost.; 9) l’art. 10, comma 19, per violazione dell’articolo 81, quarto comma, Cost.; 10) l’art. 11, comma 1, per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 Cost., e per «interferenza in materia penale»; 11) l’art. 11, comma 2, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost.; 12) l’art. 11, comma 4, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 Cost.; 13) l’art. 12, commi 1, 3, 4 e 6 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; 14) l’art. 12, comma 2 e comma 5, per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.; 15) l’art. 13, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; 16) l’art. 14, comma 1 e comma 3, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; 17) l’art. 16, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost.; 18) l’art. 16, comma 2 e comma 3, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 Cost.;
che costituiscono oggetto di impugnazione, ex novo, le norme contenute negli articoli 1; 10, comma 2 e comma 11; 15; 17 e 19, della delibera legislativa in esame;
che il ricorrente ha formulato in merito le seguenti censure:
a) l’articolo 1 della suddetta delibera legislativa, nello stabilire particolari forme di assunzione nei ruoli del servizio sanitario regionale, lederebbe gli articoli 3, 51 e 97 Cost., poiché, pur prevedendo la necessaria copertura finanziaria, consente l’assunzione, con procedure extra ordinem, di personale già dipendente di case di cura private;
b) l’art. 10, comma 2, nel fare conseguire la qualifica di dirigente di terza fascia a personale già assunto ed inquadrato in una diversa categoria, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento e attribuirebbe un privilegio non sorretto da adeguate motivazioni, né da idonee procedure di selezione, compromettendo pertanto il buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall’art. 97 Cost.;
c) l’art. 10, comma 11, sarebbe lesivo degli articoli 3 e 97 Cost., in quanto consente la presenza di un pedagogista nei reparti ospedalieri di pediatria, in alternativa allo psicologo, senza che vi sia corrispondenza tra le suddette figure professionali;
d) l’articolo 15, nel prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato degli appartenenti all’area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in palese contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), sarebbe lesivo dell’art. 119 Cost.;
e) l’art. 17, nel consentire l’estensione delle previsioni dell’articolo 9 della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), alle «iniziative private», comprometterebbe l’autonomia dei competenti organi comunali nella gestione e programmazione del proprio territorio, esercitata attraverso l’adozione degli ordinari strumenti urbanistici, e lederebbe l’art. 9 Cost., in quanto non offre idonea tutela all’ambiente;
f) l’art. 19, comma 1, attribuisce benefici, a fini pensionistici, ad una determinata categoria di dipendenti regionali, determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti regionali;
g) anche l’art. 19, comma 2, darebbe luogo a disparità di trattamento e sarebbe , altresì, lesivo dell’art. 97 Cost.;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 9 (Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti), con omissione di tutte le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3; 9; 51; 97; 81, quarto comma; 97; 114; 117, secondo comma, lettera o); 119 Cost., distintamente evocati, nonché in relazione ad «interferenza» nelle materie «diritto civile» e «penale» – della delibera legislativa adottata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», ed in particolare degli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15, nella parte in cui consente la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all’area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 9 (Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censure;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; cfr. altresì, ex multis, ordinanze numeri 204 e 147 del 2006, numeri 403, 293 e 169 del 2005);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.