ORDINANZA N. 293
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all’inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 24 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 116 del registro ricorsi 2004.
Udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 24 dicembre 2004 e depositato il successivo 31 dicembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all’inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121 e 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’ anno 2005”;
che un primo gruppo di censure ha ad oggetto articoli della delibera legislativa che, ad avviso del ricorrente, contengono disposizioni comportanti nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale senza indicare le risorse con cui farvi fronte, in violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione;
che sarebbero affetti da questo vizio le seguenti disposizioni della delibera legislativa:
- l’art. 85, il quale comporta l’assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse dai soci di cooperative agricole, con facoltà di rivalsa della Regione nei confronti delle cooperative stesse, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata avviata la liquidazione coatta amministrativa e che abbiano assunto prestiti per il pagamento di rate di mutui o di esposizioni debitorie per prestiti agrari e di esercizio;
- l’art. 91, che autorizza l’assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti a stipulare una convenzione con l’Università degli studi di Palermo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie, senza indicare l’ammontare dell’onere e le risorse con cui dare copertura alla nuova spesa;
- l’art. 106, il quale, riformulando il testo degli articoli 107 e 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, estende la platea dei destinatari delle particolari provvidenze (consistenti nella concessione di una elargizione speciale di 150 milioni di lire, nell’erogazione di borse di studio annue agli orfani e nell’assunzione dei più stretti congiunti nei ruoli dell’amministrazione regionale nonché nell’accesso al fondo per la costituzione di parte civile), previste dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in favore delle vittime della criminalità organizzata;
- l’art. 109, che proroga, senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2007, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Detta norma, ad avviso del Commissario dello Stato, violerebbe altresì gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto trasformerebbe i rapporti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in assenza di procedure pubbliche selettive per la definitiva immissione nell’organico degli enti in questione;
- l’art. 116, che prevede l’utilizzazione da parte del competente dipartimento dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, per un triennio, di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267. Questa norma indicherebbe la copertura finanziaria per il solo esercizio 2005 a fronte di un impegno di spesa triennale;
- l’art. 121, che estende i benefici previsti dall’art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, consistenti nell’erogazione di un finanziamento straordinario, ai soci della cooperativa «Le Gazzelle» lotto 214 di Messina;
che il Commissario dello Stato censura inoltre gli articoli 107 e 127, comma 77, della delibera legislativa, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
che l’art. 107 riconosce come ente di interesse regionale l’Istituto di Studi Politici «S. Pio» senza indicare dello stesso né la sede né l’attività svolta in Sicilia, elementi questi indispensabili per la qualificazione come ente di interesse regionale ed in assenza dei quali l’intervento legislativo sarebbe affetto da manifesta irragionevolezza;
che violerebbe i medesimi parametri costituzionali l’art. 127, comma 77, che contiene una modifica al testo dell’art. 36 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 15: questo, come riformulato, autorizzerebbe anche per il 2005 l’assunzione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili negli enti locali, con il solo limite del rispetto del patto di stabilità regionale;
che l’art. 8 della delibera legislativa, il quale istituisce la tassa fitosanitaria nei termini e secondo le prescrizioni della direttiva 2000/29/CE, modificata dalla direttiva 2002/1989/CE del Consiglio, è impugnato con riguardo al comma 4, per contrasto con l’art. 12 dello statuto speciale, giacché prevede che le modalità di gestione della tassa siano stabilite con decreto dell’assessorato della sanità, di concerto con quello del bilancio e delle finanze, anziché con regolamento da emanarsi da parte del Presidente della Regione;
che altre censure del Commissario dello Stato investono l’art. 117 e l’art. 127, commi 27 e 28, della delibera legislativa, disposizioni entrambe attinenti al personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli assessori regionali;
che l’art. 117 eccederebbe dalla competenza legislativa della Regione, là dove dispone che, indipendentemente dalle amministrazioni di provenienza e quindi anche diverse da quella regionale, il periodo di durata del servizio prestato presso gli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli assessori regionali è da considerarsi come aspettativa senza assegni fino al termine dell’incarico;
che, al riguardo, il Commissario dello Stato rileva che la disciplina della materia è riservata o ad appositi contratti collettivi di lavoro, insuscettibili per loro natura di modifica da parte del legislatore, o a specifiche previsioni legislative dei rispettivi ordinamenti che riguardano ciascuna categoria di personale pubblico;
che l’altra disposizione, contenuta nel comma 28 dell’art. 127, esclude i dipendenti collocati anticipatamente in pensione chiamati a far parte degli uffici di staff dall’applicazione del comma 1 dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, operante nell’ordinamento siciliano in virtù dell’art. 5 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, che vieta il conferimento, a tale categoria di soggetti, di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca;
che la deroga alla previsione di carattere generale, dal legislatore nazionale espressamente finalizzata alla piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, costituisce, ad avviso del Commissario dello Stato, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti e dei titolari degli uffici pubblici, cui è imposto il rispetto delle finalità del citato art. 25 della legge n. 724 del 1994, in violazione degli articoli 3 e 97 Cost.;
che per le stesse considerazioni sarebbe costituzionalmente illegittimo anche il comma 27, avente il medesimo contenuto;
che, secondo il ricorrente, in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. si porrebbe altresì la previsione del comma 34 del medesimo art. 127, ai cui sensi agli interventi di messa in sicurezza dei siti minerari di proprietà della Regione si può provvedere dando incarico alla società Biosphera, partecipata maggioritariamente dalla Regione medesima;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, la disposizione non sarebbe conforme ai criteri d’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, la quale deve rispettare le procedure di pubblica evidenza prescritte anche a livello comunitario per l’individuazione del soggetto incaricato di espletare un servizio pubblico: questo principio non potrebbe essere derogato individuando per legge una società nel cui capitale sociale la pubblica amministrazione abbia una partecipazione, seppur maggioritaria;
che l’art. 114 della delibera legislativa interferirebbe in materia penale e violerebbe l’art. 14 dello statuto speciale: con tale disposizione, infatti, vengono disposti gli interventi per il controllo della fauna selvatica con modalità difformi dalle prescrizioni dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sicché si avrebbe l’autorizzazione ad un esercizio venatorio al di fuori dei termini prescritti dal calendario per la generalità dei cittadini, condotta sanzionata penalmente dall’art. 30 della legge in questione;
che l’art.1, comma 1, della delibera legislativa – il quale prevede che le società d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti, costituite ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, determinano con delibera dell’assemblea dei soci la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione;
che, in proposito, il Commissario dello Stato rileva che, benché l’assemblea dei soci delle società d’ambito sia costituita dai sindaci dei Comuni interessati, i quali sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, nei loro poteri non sarebbe compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che è di competenza del consiglio, organo rappresentativo dell’intera collettività locale; e la potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e regime degli enti locali non potrebbe spingersi sino a modificare per una singola materia l’ordinario riparto di competenze tra gli organi delle istituzioni locali, riservata semmai agli statuti di queste ultime;
che questa previsione, seppure finalizzata ad accelerare i tempi di avvio del nuovo sistema di gestione del ciclo di rifiuti urbani e a razionalizzarne le modalità di erogazione, costituirebbe pertanto un’indebita compressione dell’autonomia e del potere di autorganizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli articoli 5 e 114 della Costituzione;
che, infine, il ricorrente denuncia l’art. 21, che introduce una nuova disciplina in materia di conservazione dei residui passivi, limitatamente all’inciso del comma 3 «da registrarsi alla Corte dei conti»;
che la ragione dell’incostituzionalità risiederebbe nel fatto che sarebbe precluso al legislatore regionale aggiungere nuovi compiti al controllo contemplato dall’art. 2 del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, relativo alla norma di attuazione dello statuto in materia di funzioni della Corte dei conti, essendo riservato alla competenza dello Stato definire l’ambito di competenza della suddetta Corte;
che in prossimità della camera di consiglio l’Avvocatura generale dello Stato ha dato atto dell’esaurimento della controversia in ragione dell’intervenuta promulgazione e pubblicazione della delibera legislativa con esclusione delle disposizioni impugnate con il ricorso del Commissario.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 5, 10, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione nonché agli articoli 12, 14 e 17 dello statuto speciale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all’inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121, 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n. 924), recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata (come legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17) con omissione di tutte le disposizioni (e parti di testo) oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanza n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
7 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.