Ordinanza n. 330 del 2006

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ORDINANZA N. 330

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                      Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                                     Giudice     

- Francesco                 AMIRANTE                                 “

- Ugo                          DE SIERVO                                 “

- Romano                    VACCARELLA                          “

- Paolo                        MADDALENA                            “

- Alfio                         FINOCCHIARO                          “

- Alfonso                    QUARANTA                               “

- Franco                      GALLO                                        “

- Luigi                         MAZZELLA                                “

- Gaetano                    SILVESTRI                                  “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita                SAULLE                                      “

- Giuseppe                  TESAURO                                   “

- Paolo Maria              NAPOLITANO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio V), recante “Riproposizione di norme in materia di territorio”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2006.

            Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il successivo 4 febbraio, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio V), recante «Riproposizione di norme in materia di territorio», in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione;

che il ricorrente premette che la disposizione impugnata riproduce «quasi integralmente» l’art. 26, commi 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della delibera legislativa 7 dicembre 2005, n. 1084, che il Presidente della Regione ha promulgato con omissione di tali norme, in quanto oggetto di ricorso di legittimità costituzionale promosso dal medesimo Commissario;

che la delibera così nuovamente approvata sarebbe, a propria volta, viziata;

che, in particolare, l’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nell’ampliare i limiti posti dalla legge statale 24 novembre 2003, n. 326, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» in materia di condono edilizio e nell’escludere l’acquisizione del parere delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, violerebbe gli artt. 3, 9 e 114 della Costituzione;

che l’art. 1, comma 8, nell’individuare in sede di prima applicazione un unico istituto competente a certificare la qualità edilizia ed abitativa quale titolo di priorità per l’ammissione alle agevolazioni, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

               che l’art. 1, comma 9, limitatamente all’inciso «e delle iniziative private», nel prevedere la possibilità per i privati di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo nell’ambito di progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio, nonché nei patti territoriali o nei contratti d’area, violerebbe gli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione, in quanto costituirebbe un vulnus dell’autonomia degli enti locali cui istituzionalmente compete l’attività di pianificazione e gestione del territorio;

               che l’art. 1, commi 10 e 11, nell’introdurre una normativa derogatoria a favore delle esigenze abitative di soggetti portatori di handicap, prevedendo un vincolo di durata limitata nel tempo (tre anni) ai fini della variazione di destinazione d’uso, vendita o locazione a terzi, violerebbe gli artt. 97 e 114 della Costituzione;

               che l’art. 1, comma 12, nell’estendere la deroga di cui all’art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003) consentendo la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie anche su aree o immobili del demanio marittimo ad opera del concessionario o del locatario senza necessità di autorizzazione o concessione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 9 e 97 della Costituzione, in ragione del nocumento che in tal modo si arrecherebbe alle esigenze di tutela del demanio marittimo;

               che l’art. 1, comma 13, nel consentire la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, violerebbe gli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione;

               che l’art. 1, comma 14, nel prevedere la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero nelle zone destinate a verde agricolo, sarebbe in contrasto con gli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione;

che, successivamente al deposito del ricorso, è stata promulgata la legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 12, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

            Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio V), recante «Riproposizione di norme in materia di territorio», in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 12, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, ex multis, ordinanze n. 204 e n. 147 del 2006 e n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.