Sentenza n. 329 del 2006

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SENTENZA N. 329

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-    Franco                                         BILE                                            Presidente

-    Giovanni Maria                           FLICK                                           Giudice

-   Francesco                                     AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

-    Alfonso                                       Quaranta                                      "

-    Franco                                         GALLO                                               "

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

-    Gaetano                                       SILVESTRI                                        "

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

-   Paolo Maria                                 NAPOLITANO                                  "        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001, relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marco Boato nei confronti del dott. Guido Salvini, promosso con ricorso della Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, notificato il 27 luglio 2004, depositato in cancelleria il 4 agosto 2004 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 2004.

Visto l’atto di costituzione fuori termine del Senato della Repubblica, nonché l’atto di intervento del senatore Marco Boato;

udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi gli avvocati Nicolò Zanon per il Senato della Repubblica e Vittorio Angiolini per Marco Boato.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio civile, promosso da Guido Salvini, magistrato in Milano – per ottenere il risarcimento dei danni, asseritamente subiti in conseguenza delle dichiarazioni rese in qualità di teste dal deputato Marco Boato, il 23 febbraio 1990, nel processo dinanzi alla Corte d’assise di Milano a carico di Adriano Sofri ed altri, imputati dell’omicidio del commissario Calabresi, e poi ribadite dal medesimo parlamentare nel corso di un dibattito, e di successive interviste alla stampa – la Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile, con ricorso depositato il 26 febbraio 2003, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61) con la quale il Senato della Repubblica aveva dichiarato a maggioranza assoluta che i fatti oggetto di tale processo civile concernevano opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

L’accusa rivolta dal parlamentare all’attore era di avere tentato, «fuori da ogni verbale», di strumentalizzare uno o più pentiti onde estorcere loro il suo nome quale mandante dell’omicidio.

La Corte d’appello ricorrente osserva che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha ritenuto insindacabili i fatti oggetto del procedimento civile sulla base della premessa secondo cui è «estremamente riduttivo [...] collegare e limitare la tutela dell’insindacabilità di un parlamentare ad una stretta connessione e pertinenza rispetto alle dichiarazioni da lui rese nell’esercizio dell’attività parlamentare formalmente intesa», onde la vicenda in esame «travalica il fatto in sé per assumere il rilievo di una denuncia dei mali della giustizia» ed assume un «significato di critica politica collegata alla funzione parlamentare».

Viceversa, secondo la Corte d’appello, tale assunto stride insanabilmente con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la garanzia prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, in tanto si applica alle dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell’esercizio di funzioni parlamentari tipiche, non essendo sufficiente la semplice comunanza di argomenti, né, tanto meno, la loro semplice riconducibilità ad un medesimo contesto politico.

Poiché l’immunità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni concreta una garanzia di tipo funzionale (che tende a tutelare l’attività parlamentare, nella considerazione del ruolo fondamentale che essa assume per la realizzazione di un sistema democratico, ed il cui valore non può essere compromesso da un uso distorto del potere giudiziario), l’estraneità delle dichiarazioni rese rispetto all’ambito delle attività parlamentari o politiche è resa evidente, secondo la Corte d’appello, sia dalla circostanza che la fonte della notizia oggetto della deposizione (conosciuta dal parlamentare in seguito ad un colloquio privato con un avvocato) non risulta in alcun modo collegata allo svolgimento di attività parlamentari; sia dal rilevante lasso cronologico intercorso tra l’acquisizione della notizia (avvenuta nel 1986) e la sua divulgazione (nel 1990); sia, precipuamente, dalla sede prescelta per la divulgazione stessa (processo penale di scottante attualità, dove il parlamentare è stato sentito in qualità di teste, vincolato quindi all’obbligo di dire la verità, dovendosi invece astenere dall’esprimere opinioni).

Sospeso il giudizio, la ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che la Corte costituzionale: a) «dichiari che non competeva al Senato della Repubblica la valutazione della condotta attribuita all’On. Marco Boato, in quanto estranea, in tutto o in parte, alla previsione normativa dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»; b) «annulli la relativa deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001».

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 225 del 15 luglio 2004.

A cura della Corte d’appello di Milano, la predetta ordinanza è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 27 luglio 2004; ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale il 4 agosto 2004, pervenendo nella cancelleria della Corte il successivo 7 agosto.

3. – In data 24 settembre 2004, si è costituito il Senato della Repubblica che – «consapevole di aver depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale […] un atto di costituzione oltre il termine di venti giorni dalla notificazione ricevuta ad opera della Corte d’appello di Milano», ha comunque svolto (anche in una ulteriore memoria illustrativa) deduzioni sulla tempestività della costituzione e, nel merito, sulla non fondatezza del conflitto.

4. – Al fine di sentir dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza del conflitto, ha spiegato «atto di intervento e di costituzione in giudizio» (ed ha depositato memoria illustrativa) il senatore Marco Boato, «nella sua qualità di Senatore della Repubblica».

Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61) con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato che i fatti oggetto del processo civile promosso dal dott. Guido Salvini contro il senatore Marco Boato concernono opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel giudizio pendente davanti alla ricorrente, l’attore ha chiesto il risarcimento dei danni, asseritamente subiti in conseguenza delle dichiarazioni rese dal convenuto il 23 febbraio 1990, in qualità di teste nel processo dinanzi alla Corte d’assise di Milano a carico di Adriano Sofri ed altri, imputati dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi, e poi ribadite dal medesimo parlamentare nel corso di un dibattito e di successive interviste alla stampa. L’accusa rivolta all’attore era di aver tentato – in qualità di giudice istruttore e «fuori da ogni verbale» – di strumentalizzare uno o più pentiti per estorcere loro il nome del senatore convenuto quale mandante dell’omicidio.

In sintesi, la Corte d’appello di Milano ritiene insussistenti i presupposti dell’insindacabilità, in quanto le citate dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia non erano legate da un nesso funzionale con nessun atto parlamentare tipico avente ad oggetto i fatti oggetto del giudizio.

2. – Preliminarmente, deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell’ordinanza n. 225 del 2004.

3. – Allo stesso modo, va ribadito quanto deciso, con ordinanza letta in udienza ed allegata alla presente sentenza, in ordine all’inammissibilità della costituzione del Senato della Repubblica, perché tardiva, e dell’intervento del senatore convenuto, per carenza di legittimazione.

4. – Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori della sede istituzionale e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentari (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), ed il compito di questa Corte è limitato alla verifica dell’esistenza di tale nesso (da ultimo, sentenze n. 314, n. 315 e n. 317 del 2006).

Nel caso in esame, né la delibera di insindacabilità né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal parlamentare sul tema oggetto della deposizione.

La relazione della Giunta (cui fa integrale rinvio la delibera di insindacabilità) – ritenuto «estremamente riduttivo [...] collegare e limitare la tutela della insindacabilità di un parlamentare ad una stretta connessione e pertinenza rispetto alle dichiarazioni da lui rese nell’esercizio dell’attività parlamentare formalmente intesa» – osserva che la vicenda in esame «travalica il fatto in sé per assumere il rilievo di una denuncia dei mali della giustizia, di deprecabili comportamenti di magistrati di cui, quello in esame, non è purtroppo l’unico ma uno dei tanti che negli ultimi anni, con frequente ricorrenza, hanno violentemente caratterizzato e condizionato l’amministrazione della giustizia nel nostro paese [...] significativo episodio che rivela, in particolare, le distorsioni delle regole processuali nell’uso (e nell’abuso!) dei collaboratori di giustizia». E conclude affermando che alle dichiarazioni medesime deve attribuirsi «il significato di critica politica collegata alla funzione parlamentare» del senatore.

Ma è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui il mero «contesto politico» o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall’insindacabilità), ma un’ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 della Costituzione (sentenze n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002).

Né varrebbe obbiettare che la deposizione resa nel giudizio penale costituisca atto tipico della funzione di senatore:  infatti l’obbligo di rendere testimonianza (e, con essa, di dire la verità) riguarda direttamente ogni cittadino e l’esercizio di tale dovere non richiede l’intermediazione della rappresentanza parlamentare. La dichiarazione fatta nel corso di tale incombente istruttorio non può assumere, dunque, i connotati di un atto tipico della funzione per il solo fatto che ne sia autore un parlamentare (cfr. sentenza n. 286 del 2006).

Le dichiarazioni rese dal senatore non rientrano, pertanto, nell’esercizio della sua funzione parlamentare e non sono garantite dall’insindacabilità. Conseguentemente, l’impugnata delibera del Senato della Repubblica ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo con ciò le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dal dott. Guido Salvini contro il senatore Marco Boato e pendente davanti alla Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, concernono opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 61).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 9 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006.


Allegato:

ordinanza letta all’udienza del 26 settembre 2006

ORDINANZA

Ritenuto che il Senato della Repubblica si è costituito in giudizio con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 24 settembre 2004, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissione e del ricorso introduttivo ad opera della Corte d’appello di Milano avvenuta il 27 luglio 2004;

considerato che questa Corte ha costantemente affermato la natura perentoria dei termini nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (da ultimo sentenze n. 316 del 2006 e n. 88 del 2005; ordinanze n. 295 del 2006 e n. 327 del 2005), data l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti (sentenza n. 116 del 2003);

che, inoltre, questa Corte ha più volte escluso l’applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale sia in generale, con riferimento a tutti i giudizi davanti a sè proposti (sentenze n. 233 del 1993 e n. 15 del 1967; ordinanze n. 42 del 2004 e n. 26 del 1997), sia, in particolare, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002; ordinanze n. 76 e n. 43 del 2005);

ritenuto, altresì, che il parlamentare Marco Boato ha depositato atto di intervento, “nella sua qualità di Senatore della Repubblica”;

considerato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha escluso che – nei giudizi per conflitto di attribuzione – sia, di norma, ammissibile l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che tale regola subisce un’unica deroga quando (ma non è il caso di specie) l’esito del conflitto possa definitivamente pregiudicare le posizioni di una parte ad esso estranea, che vedrebbe in concreto compromessa la stessa possibilità di agire in un giudizio comune (con particolare riferimento ai giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. sentenza n. 451 del 2005).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione del Senato della Repubblica;

dichiara inammissibile l’intervento del Senatore Marco Boato.

Firmato: Franco Bile,  Presidente