Ordinanza n. 294 del 2006

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ORDINANZA N. 294

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                         ”

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 14 maggio 1998, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Paolo Emilio Taviani nei confronti del sen. Massimo Riva, promosso con ricorso della Corte d’appello di Genova, sezione terza civile, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 6 febbraio 2006, la Corte d’appello di Genova, sezione terza civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 14 maggio 1998 con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali pende dinanzi alla stessa Corte procedimento civile, promosso da Massimo Riva contro il senatore Paolo Emilio Taviani con riguardo a dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da quest’ultimo, riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte ricorrente specifica, quanto ai fatti cui si riferisce il giudizio, che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie sarebbero state rese nel febbraio 1992, durante un incontro svoltosi alla presenza della stampa con «i quadri della Democrazia cristiana di Busalla», nel cui ambito il senatore Taviani avrebbe, tra l’altro, affermato che «il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il Presidente Cossiga»;

che per tali dichiarazioni  il sen. Taviani era stato condannato al risarcimento dei danni patiti dal dott. Massimo Riva con sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 5 ottobre 1996, e impugnata dalla parte soccombente;

che il ricorso si risolve, come affermato dalla stessa ricorrente, nella reiterata proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato già promosso dalla medesima Corte genovese con ordinanza del 9 aprile 2003, e dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004;

che, infatti, la stessa ricorrente subordina il proprio interesse alla trattazione del nuovo ricorso all’eventualità che questa Corte definisca con declaratoria di improcedibilità la fase di merito del precedente conflitto, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità ai fini della notifica del ricorso e dell’ordinanza stessa al Senato della Repubblica;

che, a parere della ricorrente, non sussisterebbero ostacoli alla nuova proposizione di un conflitto già promosso, specie in presenza di nuove argomentazioni, una volta che il conflitto precedente sia dichiarato improcedibile, come si desumerebbe dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che sanziona con l’inammissibilità il ricorso riproposto in termini identici (sentenza n. 116 del 2003);

che, pertanto, la Corte d’appello di Genova espone ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso per conflitto, richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità delle dichiarazioni rese dai parlamentari, la quale impone di verificare se la dichiarazione rappresenti «la divulgazione all’esterno … di un’opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell’esercizio di funzione parlamentare» (ex multis, sentenza n. 289 del 2001);

che, secondo la ricorrente, alla luce della citata giurisprudenza non è sufficiente, affinché le dichiarazioni rese extra moenia possano essere ricondotte al panorama delle “opinioni” per le quali deve ritenersi operativa la garanzia costituzionale dell’immunità, la semplice comunanza di argomenti, né la pertinenza delle esternazioni al “contesto politico” comprendente atti tipici della funzione parlamentare, occorrendo invece che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare, come normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell’ambito di queste ultime (sono richiamate le sentenze n. 76 del 2001 e n. 321 del 2000);

che, nella specie, sarebbe da escludere l’attribuzione del carattere divulgativo di un’opinione parlamentare, come tale insindacabile, alle dichiarazioni rese dal senatore Taviani, posto che le stesse sono state espresse nell’ambito non parlamentare di una riunione di partito;

che, in senso contrario, non sarebbero utilmente invocabili le opinioni già espresse dal senatore Taviani sul caso Gladio in sede di audizione davanti alla «Commissione cosiddetta sulle stragi e a quella sui servizi segreti», in quanto mancherebbe la sostanziale identità tra le predette opinioni e le dichiarazioni all’origine del conflitto, apparendo queste ultime − dotate di indubbia valenza offensiva nei confronti dell’allora senatore Massimo Riva − non riconducibili alla nozione di opinioni di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, in via preliminare, occorre osservare come la Corte d’appello di Genova riproponga, in riferimento alla delibera del Senato della Repubblica del 14 maggio 1998, il conflitto di attribuzione già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004, per l’eventualità che lo stesso sia dichiarato improcedibile a causa del ritardo con il quale sono stati effettuati gli adempimenti necessari ai fini dell’instaurazione della fase di merito;

che la ricorrente ritiene in tal caso possibile la riproposizione del conflitto, tanto più se, come nella specie, l’attuale ricorso contenga nuove argomentazioni e prospettazioni, e richiama le numerose pronunce di questa Corte le quali sanzionano con l’inammissibilità il ricorso riproposto «in termini identici»;

che la tesi della ricorrente è priva di fondamento, in quanto omette di considerare che la ratio del divieto di riproposizione del conflitto risiede nell’«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», non essendo consentito mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri e procrastinando così ad libitum il ristabilimento della «certezza e definitività» dei rapporti (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze n. 143 del 2005; n. 40 del 2004; numeri 188 e 153 del 2003);

che, pertanto, una volta «consumato» il potere di agire a tutela della propria sfera di attribuzioni, nessun rilievo assumono né la natura della pronuncia adottata dalla Corte per definire il conflitto già proposto, né l’allegazione di nuovi motivi e argomenti a sostegno del ricorso, che non mutano la sostanza del conflitto;

che, pertanto, poiché il conflitto nei confronti del Senato della Repubblica per la deliberazione di insindacabilità assunta il 14 maggio 1998 in favore del sen. Taviani è già stato proposto con atto del 9 aprile 2003, ed è già stato dichiarato ammissibile, deve ritenersi in ogni caso preclusa una nuova sua proposizione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del conflitto successivamente sollevato con atto del 6 febbraio 2006.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:                                                                                                                                             

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.