ORDINANZA N.153
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 21 aprile 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Roberto Avogadro nei confronti del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona Alberto Landolfi, promosso dal Tribunale di Savona con ricorso depositato il 2 aprile 2002 ed iscritto al n. 216 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Alberto Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a cagione di espressioni asseritamente diffamatorie rivolte alla sua persona dal senatore Roberto Avogadro, il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in data 19 novembre 1999, sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata dall’Assemblea in data 21 aprile 1999, con la quale, in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, aveva dichiarato che le affermazioni per le quali il predetto senatore era stato chiamato a rispondere riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che i fatti attribuiti al senatore Avogadro consistevano in alcune dichiarazioni, assunte dall’attore come diffamatorie, contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano “La Stampa” del 28 novembre 1996, con il titolo “Attentato RAI – Interpellanza di Avogadro”, in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997 intitolato “Elezioni padane di domenica 26 ottobre” e in una nota a tale comunicato stampa;
che il giudice ricorrente dissentiva dalla deliberazione dell’Assemblea del Senato nella parte in cui aveva ritenuto coperto dalla garanzia il contenuto del comunicato stampa del 23 ottobre 1997 e la relativa nota;
che con ordinanza n. 141 del 2000 questa Corte, in sede di delibazione sommaria, dichiarava ammissibile il conflitto, disponendo che a cura del ricorrente il ricorso e la stessa ordinanza che l’aveva dichiarato ammissibile fossero notificati al Senato della Repubblica nel termine di sessanta giorni per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte medesima entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che il ricorso e l’ordinanza, con la prova dell’eseguita notificazione, venivano depositati oltre il termine stabilito ed il ricorso veniva quindi dichiarato improcedibile con sentenza n. 191 del 2001;
che con atto in data 15 marzo 2002 lo stesso Tribunale di Savona ha riproposto il medesimo conflitto, della cui ammissibilità questa Corte è ora chiamata a pronunciarsi.
Considerato che il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona ripropone, nei confronti del Senato della Repubblica, un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile, adducendo che non esisterebbe “alcun termine di decadenza”;
che questa Corte, con sentenza n. 116 del 2003, affrontando questione analoga a quella propostale dal Tribunale di Savona, ha ritenuto non consentita la riproposizione del conflitto dichiarato improcedibile e conseguentemente ha deciso per la inammissibilità del ricorso;
che, con la menzionata sentenza, chiarite le complessive ragioni della disciplina legislativa di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, si è affermato che sussiste l’esigenza costituzionale, legata al regolare svolgimento ed alla certezza dei rapporti tra poteri dello Stato, che il procedimento, una volta instaurato, venga comunque definito, il che non accadrebbe se fosse consentita la riproponibilità ad libitum di ricorsi per conflitto già dichiarati improcedibili;
che pertanto l’attuale ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.