Ordinanza n. 141/2000

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ORDINANZA N. 141

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto Landolfi, promosso dal Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona, con ricorso pervenuto il 30 novembre 1999 ed iscritto al n. 135 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Alberto Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a cagione di espressioni asseritamente diffamatorie rivolte alla sua persona dal senatore Roberto Avogadro, il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in data 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata dall’Assemblea il 21 aprile 1999 con la quale, in parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato che le affermazioni per le quali il predetto senatore è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione;

che i fatti per cui si procede in sede civile, come riferiti nell’atto introduttivo, consisterebbero in alcune affermazioni del senatore Avogadro assunte come diffamatorie nei confronti del sostituto procuratore Landolfi, contenute in un articolo dal titolo “Attentato Rai interpellanza di Avogadro” pubblicato sul quotidiano La Stampa del 28 novembre 1996, in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997 intitolato “Elezioni padane di domenica 26 ottobre”, e in una nota a tale comunicato stampa, redatta in pari data;

che il ricorrente concorda con le valutazioni espresse prima dalla Giunta delle elezioni e poi dalla Assemblea del Senato, secondo cui le affermazioni contenute nell’articolo citato sono insindacabili in quanto ricadono nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che egli dissente invece dalla deliberazione dell’Assemblea, nella parte in cui ha ritenuto coperte dalla garanzia le dichiarazioni del senatore contenute nel comunicato stampa del 23 ottobre 1997 e nella relativa nota;

che il giudice ricorrente ripercorre la giurisprudenza costituzionale in materia, alla luce della quale la prerogativa della insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo a quelli funzionali all’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo e conclude nel senso che, in relazione ai fatti per i quali viene promosso il presente conflitto, tale rapporto di funzionalità non sussisterebbe;

che egli ritiene invero “del tutto corrette e condivisibili”, sul punto, le argomentazioni della Giunta, riportate nell’atto introduttivo, secondo cui “il senatore Avogadro proseguirebbe una polemica di sapore prettamente politico e partitico contro le iniziative giudiziarie intraprese dal magistrato”, sicché “sarebbe possibile sostenere che le affermazioni del parlamentare costituiscano esercizio del diritto di critica, ma tale interrogativo spetterebbe alla autorità giudiziaria ordinaria” e non al Senato.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all’ammissibilità del conflitto, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona è legittimato a sollevare il conflitto in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in conformità al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in ordine all’applicabilità ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione del Senato della Repubblica denunciata come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell’esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia dell’insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che esiste la materia di un conflitto la cui soluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.