Sentenza n. 42 del 2006

 

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SENTENZA  N. 42

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale             MARINI                                                     Presidente

-  Franco                 BILE                                                              Giudice

-  Giovanni Maria   FLICK                                                                ”

-  Francesco            AMIRANTE                                                      ”

-  Ugo                     DE SIERVO                                                      ”

-  Romano              VACCARELLA                                                ”

-  Paolo                   MADDALENA                                                 ”

-  Alfio                   FINOCCHIARO                                               ”

-  Alfonso               QUARANTA                                                     ”

-  Franco                 GALLO                                                              ”

-  Luigi                   MAZZELLA                                                      ”

-  Gaetano              SILVESTRI                                                       ”

-  Sabino                 CASSESE                                                          ”

-  Maria Rita           SAULLE                                                            ”

-  Giuseppe             TESAURO                                                         ”

ha pronunciato la seguente                                             

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11 febbraio 2005, depositato nella cancelleria della Corte il successivo 15 febbraio, ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2005.

Udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

udito l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto – con ricorso notificato alla Regione Puglia l’11 febbraio 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il 15 successivo – questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell’art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

1.1.— Premette il ricorrente che il suddetto art. 19 – al fine di verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, nonché di «promuovere un’attività permanente di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali» concernenti tale settore – prevede «l’effettuazione di un monitoraggio e l’istituzione dell’Osservatorio regionale, raccordato con altri sistemi informativi regionali e l’Osservatorio nazionale», e ciò al fine di concorrere «alla programmazione regionale nel settore stesso», nonché «alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche».

È in tale prospettiva, quindi, che il comma 2 del predetto art. 19 fa carico ai Comuni, ai titolari delle autorizzazioni, ai gestori, ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, all’ente nazionale per le strade, alle Province ed agli uffici tecnici finanziari, di trasmettere «i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti».

1.2.— Orbene, tale disposizione – secondo il ricorrente – sarebbe illegittima, «nella parte in cui si riferisce ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ad organi statali», atteso che la loro disciplina – ex art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – «è rimessa in via esclusiva allo Stato».

«Come è stato chiarito» – conclude il ricorrente – dalla sentenza della Corte n. 134 del 2004, «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

Su tali basi, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso di cui in epigrafe, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell’art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

2.— Assume il ricorrente che la norma impugnata, «nella parte in cui si riferisce ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ad organi statali», facendo carico agli stessi di trasmettere «i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti» (e ciò nella duplice prospettiva di permettere «un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete» medesima, nonché di promuovere «un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore» de quo), violerebbe la potestà legislativa statale in materia di “ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.

Il rispetto di tale esclusiva potestà dello Stato implica, difatti, l’impossibilità per le Regioni – come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 134 del 2004, e come ribadito nella sentenza n. 429 del 2004 – di disciplinare «unilateralmente e autoritativamente» – come sarebbe invece avvenuto nel caso in esame – «forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato».

3.— La questione non è fondata.

3.1.— La disposizione impugnata – nello stabilire che gli organi nella stessa menzionati sono tenuti ad un’attività di mera trasmissione di taluni dei dati in loro possesso – deve essere interpretata nel senso che essa è volta a prevedere un meccanismo di cooperazione tra Regione e Stato, nel settore dello scambio delle informazioni (tra l’altro unicamente di quelle definite “principali”) in ordine alla rete distributiva dei carburanti.

Orbene, come questa Corte ha avuto modo di precisare nell’ambito dello scrutinio di costituzionalità di disposizioni di contenuto analogo a quella oggi in esame, l’acquisizione, l’elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni, rispettivamente statali o regionali, ma rappresentano, in realtà, strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni; e ciò in vista dell’esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali (cfr. sentenze n. 421 del 1998, n. 412 e n. 342 del 1994; nonché – dopo la riforma del Titolo V della Costituzione – sentenza n. 327 del 2003).

3.2.— Lungi, pertanto, dal costituire indebita ingerenza nelle strutture e nelle attribuzioni di organi statali, la norma impugnata, nel prevedere che i Comandi provinciali dei vigili del fuoco ed altri organi statali trasmettano alla Regione – oltretutto non in forza di un generalizzato obbligo ex lege, ma evidentemente dietro specifica richiesta (come può desumersi anche dal fatto che lo scambio non concerne tutti gli elementi informativi in loro possesso) – «i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti», non reca alcun vulnus al parametro costituzionale evocato dal ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.