SENTENZA N.327
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lett. e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 febbraio 2002, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 30 settembre 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avv. Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto1. ¾ Con ricorso depositato il 22 febbraio 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).
1.1. ¾ L’Avvocatura generale dello Stato, premesso che si tratta di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con conseguenti limiti alla potestà legislativa regionale, ritiene che detta legge non abbia rispettato i principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
In particolare, l’Avvocatura rileva eccesso di competenza legislativa regionale in relazione a quanto segue.
1) L’art. 3, comma 3, della legge, determina il superamento della sfera di competenza regionale stabilito nell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, laddove, con generico riferimento a tutte le attività di protezione civile, consente alle Regioni di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre tale possibilità è prevista dal citato art. 108 soltanto per gli interventi urgenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (“eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”);
2) l’art. 4, comma 1, lettera a), dispone che la Regione possa esplicare le proprie funzioni per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio senza precisare che dette funzioni devono essere svolte “sulla base degli indirizzi nazionali”, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1, del d.lgs. n. 112 del 1998;
3) l’art. 4, comma 2, lettera d), non delimita l’ambito di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, violando l’art. 108, comma 1, lettera a), numero 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che stabilisce la possibilità per la Regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) l’art. 5, comma 1, ultimo periodo, non prevede che i piani regionali devono essere predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali, così come stabilito dall’art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998;
5) l’art. 7, comma 1, nel disporre che il Presidente della Giunta regionale possa individuare le strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di eventi calamitosi, eccede la competenza regionale, in quanto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, i poteri derogatori in materia di protezione civile rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza governativa;
6) l’art. 9, comma 5, eccede i limiti di competenza della Regione, in quanto impone a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche a quelle statali, l’obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile, senza specificare la tipologia dei dati e senza alcun riferimento al rispetto della normativa di cui alla legge n. 675 del 1996;
7) l’art. 12, comma 1, lettera e), nell’affidare alle province i compiti relativi all’attivazione degli interventi urgenti nei casi di eventi calamitosi, omette di riferirsi esclusivamente agli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
2. ¾ Costituitasi in giudizio, la Regione Marche sostiene che le disposizioni censurate non confliggono con i principi fondamentali stabiliti nella materia dalla legislazione statale.
Con specifico riferimento alle singole censure governative, la Regione Marche osserva poi quanto segue.
2.1. ¾ L’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 32 del 2001, deve essere inteso nel senso che la facoltà per la Regione di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alcune attività piuttosto che per altre riguarda esclusivamente profili organizzativi da ritenere di pertinenza legislativa regionale. Tale previsione, del resto, appare coerente con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente in materia.
2.2. ¾ Pienamente legittimi sul piano costituzionale devono ritenersi gli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale, in quanto è evidente che l’attribuzione alle Regioni delle funzioni di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di predisposizione dei piani regionali di prevenzione non esclude che lo Stato possa dettare, così come previsto dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, i principi fondamentali della materia.
2.3. ¾ Parimenti legittimo deve ritenersi l’art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale. Infatti, l’ampia competenza attribuita alle Regioni dall’art. 12 della legge n. 225 del 1992 non può intendersi limitata ai soli eventi calamitosi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 2 della stessa legge.
D’altro canto, l’art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 non esclude la possibilità per le Regioni di dettare gli indirizzi per i piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza, anche in riferimento ai citati eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
In ogni caso, poi, la previsione oggetto di censura costituisce norma di dettaglio nell’organizzazione e nella distribuzione della funzione, con la conseguenza che la Regione ben può emanare tale disciplina nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente.
2.4. ¾ Il disposto dell’art. 7, comma 1, della legge regionale impugnata, che conferisce al Presidente della Giunta regionale il potere di individuare le strutture, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, chiamate ad operare in caso di crisi, non viola l’art. 5 della legge n. 225 del 1992. Si tratta infatti di norma di dettaglio che si pone in linea con il principio di sussidiarietà ed adeguatezza.
2.5. ¾ L’obbligo posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche dall’art. 9, comma 5, della legge regionale di fornire i dati alla struttura regionale di protezione civile appare legittimo sul piano costituzionale, anche se la norma impugnata non fa specifico riferimento alla legge n. 675 del 1996.
Infatti, per un verso, la disposizione in questione non esclude che i dati vengano trasmessi con le cautele previste dalla legge; per altro verso, va considerato che nessuna opera di coordinamento a livello regionale potrebbe essere possibile in mancanza della conoscenza dei dati in possesso di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nei compiti di protezione civile.
2.6. ¾ Anche l’attribuzione alle Province dei compiti di predisposizione dei servizi urgenti da attivare al verificarsi o nell’imminenza di eventi calamitosi prevista dall’art. 12, comma 1, lettera e), della legge regionale censurata costituisce corretto esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile.
Infatti, i compiti attribuiti alle Province appaiono correttamente e razionalmente individuati dal citato art. 12, il quale precisa che detti compiti debbono essere assicurati “nell’ambito del proprio territorio”.
2.7. ¾ Nell’imminenza dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria, con la quale ribadisce le censure formulate con il ricorso.
Dal canto suo, la Regione Marche, con ulteriore memoria, ritiene che la prima censura del ricorso dell’Avvocatura sia viziata di genericità, in quanto non precisa in qual misura la norma di cui al citato art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 possa costituire principio fondamentale. La facoltà della Regione di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco troverebbe invece fondamento nel principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, al quale, del resto, si ispira il sistema normativo di protezione civile.
Analoga genericità, con conseguente inammissibilità, riguarderebbe poi il secondo motivo di ricorso, che, nel contestare l’omesso riferimento degli artt. 4, comma 1, lettera a) e 5, comma 1, ultimo periodo, agli “indirizzi nazionali”, non specifica tuttavia quali indirizzi sarebbero violati. In relazione all’art. 7, comma 1, della legge regionale, che secondo l’Avvocatura contrasterebbe con l’art. 5 della legge n. 225 del 1992, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di individuare con apposito provvedimento le strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento dei necessari interventi di emergenza, la Regione afferma che il potere di ordinanza in questione riguarda i soli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992 e non invece quelli di cui all’art. 2, comma, 1, lettera c), della stessa legge, che giustificano il potere di ordinanza del Governo in materia (art. 5 della citata legge n. 225 del 1992).
Inammissibile per la genericità della sua formulazione sarebbe anche il quinto motivo di ricorso, concernente l’obbligo che l’art. 9, comma 5, della legge regionale pone a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, di fornire dati alla struttura regionale della protezione civile, senza alcun riferimento alle prescrizioni di cui alla legge n. 675 del 1996. Nel merito la Regione sostiene che la questione non è fondata, in quanto è da ritenere pienamente legittima la circolazione dei dati nell’amministrazione pubblica, se prevista da norme di legge o di regolamento.
Inammissibile, per genericità di formulazione, sarebbe infine anche il sesto motivo di ricorso concernente l’art. 12, comma 1, lettera e) della legge regionale, che affida compiti di protezione civile alle Province, senza delimitarli agli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Nel merito la questione viene ritenuta infondata, in quanto il compito di ripartire le funzioni tra gli enti locali, spetta al soggetto che detiene la competenza legislativa della materia.
Considerato in diritto1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a), 4, comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
2. ¾ Per un inquadramento delle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente vanno considerati i principi fondamentali della materia rinvenibili nel sistema della vigente legislazione.
Con l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ad opera della legge di riforma n. 225 del 1992 il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico. In tale logica sono state previste tre diverse tipologie di “eventi”, in relazione ai quali definire competenze e responsabilità per gli interventi: eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera a)]; eventi che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b)]; calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari [art. 2, comma 1, lettera c)].
L’art. 3 della legge n. 225 del 1992 individua poi le attività in cui si articolano gli interventi di protezione civile: quelle di previsione e prevenzione, che attengono ad un momento precedente rispetto al realizzarsi di situazioni di rischio, e quelle di soccorso e di superamento dell’emergenza.
Con la successiva legislazione in materia di protezione civile [art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), artt. 107 - 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401] sono state delineate le competenze e le responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in funzione della tutela delle collettività interessate.
Per quanto riguarda le attività di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, è da dire che esse sono state affidate alla competenza regionale, senza distinzione tra le diverse tipologie di eventi calamitosi [art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998]. Alle Province e ai Comuni è stata affidata l’attuazione dei programmi regionali.
Le Regioni, nell’esercizio delle attività di previsione e prevenzione, in ossequio ai principi, desumibili dall’art. 4 della legge delega n. 59 del 1997, di sussidiarietà, cooperazione e adeguatezza, devono tenere conto degli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro dell’interno da lui delegato, di intesa con le Regioni stesse e gli enti locali, nonché dell’attività consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, commi 2, 3-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’emergenza, è stata prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. In effetti, lo Stato, d’intesa con le Regioni interessate, delibera e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze per l’attuazione degli interventi di emergenza, predispone i piani di emergenza e la loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
Le citate ipotesi nelle quali è previsto l’intervento dello Stato riguardano il soccorso alle comunità colpite, solo qualora l’intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali.
D’altra parte va considerato che la gravità degli eventi calamitosi, nonché l'intrinseca difficoltà delle operazioni di soccorso e l'immediatezza con cui le stesse devono essere poste in atto può coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche.
3. ¾ Delineato il quadro normativo di riferimento, possono ora considerarsi le singole questioni.
In via preliminare, sono da respingere le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Regione Marche. Le censure formulate dall’Avvocatura generale dello Stato, infatti, non sono generiche, riguardando disposizioni di legge e casi ben individuati.
Quanto al merito, è da dire che comune denominatore hanno le questioni sollevate in riferimento a talune disposizioni della legge della Regione Marche n. 32 del 2001, e cioè in relazione all’art. 3, comma 3 (riguardante l’avvalimento da parte della Regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), all’art. 4, comma 2, lettera d) (concernente la formulazione da parte della Regione di indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza), e all’art. 12, comma 1, lettera e) (relativo all’affidamento alle Province della predisposizione dei servizi urgenti). In tutti questi casi, infatti, si contesta alla Regione di non avere sottolineato che si tratta di ipotesi che richiedono l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, come prescrivono le norme interposte, di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 del d.lgs. n. 112 del 1998, le quali richiamano l’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
Le questioni non sono fondate.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione per il mancato richiamo da parte della legge regionale dei limiti contenuti nelle citate norme interposte di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Ma tale omissione di per sé non comporta alcuna violazione di norme costituzionali. Infatti il mancato richiamo dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, restando tali limiti vincolanti e dovendosi piuttosto valutare in concreto se essi non siano violati dal contenuto normativo delle disposizioni impugnate.
4. ¾ Denominatore comune hanno anche le questioni relative agli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale.
L’art. 4, comma 1, lettera a), omette di indicare che le funzioni regionali per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio devono essere svolte “sulla base degli indirizzi nazionali”, così come previsto dalla norma interposta di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L’art. 5, comma 1, in materia di piani regionali di previsione e prevenzione, a sua volta, non prevede che nella elaborazione di detti piani vengano rispettati gli indirizzi nazionali, in violazione della ricordata norma interposta di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1, del d.lgs. n. 112 del 1998.
Le questioni non sono fondate.
Deve anche qui rilevarsi che l’omissione di cui parla il ricorrente non configura di per sé violazione di norme costituzionali. Infatti le disposizioni censurate non escludono che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa con le stesse Regioni e gli enti locali (art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
5. ¾ Altra questione, riferita, alla violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e della norma interposta contenuta nell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, riguarda l’art. 7, comma 1, della legge regionale, che conferisce al Presidente della Giunta il potere di individuare le strutture che, anche in deroga all’ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinata dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi.
Secondo la prospettazione dell’Avvocatura generale dello Stato il conferimento di detto potere derogatorio al Presidente della Giunta eccede la competenza della Regione, e lede la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza (art. 5 della legge n. 225 del 1992). In realtà detto potere potrebbe essere attribuito al Presidente della Giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato art. 5 della legge n. 225 del 1992.
La questione non è fondata.
Si deve infatti ritenere che il potere di ordinanza del Governo in materia di protezione civile [art. 5 della legge n. 225 del 1992, che richiama l’art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge] riguarda le ipotesi di eventi straordinari, mentre il potere di ordinanza del Presidente della Giunta, nei limiti di oggetto sopra descritti, come precisa lo stesso art. 7 della legge regionale, concerne gli eventi calamitosi che possono essere fronteggiati con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992].
Si tratta, quindi, di due ipotesi diverse che escludono in radice la possibilità di una invasione di competenze.
6. ¾ L’ultima questione riguarda l’art. 9, comma 5, della legge regionale, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, e quindi anche quelle statali, sono tenute a fornire i dati in loro possesso alla struttura regionale di protezione civile, senza indicare la tipologia dei dati stessi e senza alcun riferimento al rispetto della legge n. 675 del 1996, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e delle norme interposte contenute nella citata legge sul trattamento dei dati personali.
La questione non è fondata.
Nel ribadire l’orientamento secondo cui la mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé lesione di attribuzioni (sentenza n. 412 del 1994), appare conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civile, di cui sia in possesso.
Sul punto è da aggiungere che l’omissione, da parte della normativa regionale, del riferimento alla legge n. 675 del 1996 è circostanza irrilevante, in quanto, nell’attività di trattamento di tali dati, la Regione è tenuta al pieno rispetto delle norme in questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), sollevate, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.