Sentenza n. 451 del 2005

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SENTENZA N. 451

ANNO 2005

 

Commento alla decisione di

Antonino Masaracchia

 

Il conflitto sugli impedimenti parlamentari dell'imputato Previti: questa volta la Corte annulla solo parzialmente,

(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Annibale                     MARINI                                Presidente

- Franco                         BILE                                        Giudice

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

- Romano                      VACCARELLA                           "

- Paolo                           MADDALENA                            "

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

- Alfonso                       QUARANTA                               "

- Franco                         GALLO                                        "

- Luigi                           MAZZELLA                                "

- Gaetano                      SILVESTRI                                  "

- Sabino                         CASSESE                                     "

- Maria Rita                   SAULLE                                       "

- Giuseppe                     TESAURO                                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorti a seguito di due ordinanze  del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001, nonché della sentenza  del 22 novembre 2003, n. 11069, emesse dal Tribunale di Milano, prima sezione penale, e di tre ordinanze del 14 luglio 2000, del 9 ottobre 2000, del 21 novembre 2001, nonché della sentenza del 29 aprile 2003, n. 4688, emesse dal Tribunale di Milano, quarta sezione penale, promossi dalla Camera dei deputati con ricorsi notificati il 18 maggio 2005, depositati in cancelleria il 1° giugno 2005 ed iscritti ai numeri 22 e 23 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visti gli atti di costituzione del Senato della Repubblica nonché gli atti di intervento del deputato Cesare Previti;

uditi nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 i Giudici relatori Franco Bile e Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Roberto Nania per la Camera dei deputati e Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1.1.– Con ricorso depositato l’11 gennaio 2005, la Camera dei deputati ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in ragione e per l’annullamento: a) dell’ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell’ambito del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell’imputato concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999, ed è stato altresì disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; b) dell’ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell’ambito del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali, tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato deciso doversi procedere oltre nel dibattimento; c) della sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069, sempre nell’ambito dello stesso procedimento penale, nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001.

La Camera dei deputati ricorrente chiede che la Corte dichiari «che non spetta all’autorità giudiziaria, e per essa al Tribunale di Milano, sezione prima penale, disconoscere nella specie, negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare all’udienza penale per concomitanti impegni parlamentari, così come non le spetta affermare che l’impedimento non opera non consistendo i lavori parlamentari di cui si tratta in votazioni o che l’impedimento non sia stato provato o che comunque il suo mancato riconoscimento sia rimasto "innocuo”; e che pertanto non le spetta impedire che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze del mandato parlamentare venga realizzato in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti compiuti in udienza nonché del decreto che dispone il giudizio»; e che, conseguentemente, la Corte annulli gli atti impugnati.

1.2. – In fatto, la Camera dei deputati così ricostruisce le vicende processuali in questione.

Con cinque ordinanze, rispettivamente, in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999, adottate nell’ambito di due diversi procedimenti penali, il GUP del Tribunale di Milano respingeva le rispettive istanze di rinvio dell’udienza – motivate dalla concomitanza di impegni parlamentari – avanzate dal deputato Cesare Previti, che in quei procedimenti era imputato. Avverso tali ordinanze, la Camera dei deputati sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che veniva deciso, in data 6 luglio 2001, con la sentenza n. 225 del 2001, con la quale la Corte costituzionale annullava le ordinanze emesse dal GUP, stabilendo che a questo «non spettava […], nell’apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell’imputato per chiedere il rinvio dell’udienza, affermare che l’interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all’esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all’interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario».

Nelle more della decisione della Corte, la prima sezione penale del Tribunale di Milano, cui nel frattempo era stato assegnato uno dei due procedimenti originariamente incardinati presso il GUP (R.G. 879/00), con la prima delle ordinanze ora impugnate (datata 5 giugno 2000) si era pronunciata sul legittimo impedimento del deputato Cesare Previti a partecipare all’udienza tenutasi innanzi al GUP in data 20 settembre 1999, asserendo che detto impedimento non poteva riconoscersi poiché «concerneva non la partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari».

Successivamente, la medesima sezione del Tribunale di Milano, a seguito della menzionata sentenza di questa Corte n. 225 del 2001, con la seconda delle ordinanze attualmente impugnate (del 1° ottobre 2001) aveva dichiarato di prendere atto dell’annullamento della ordinanza del GUP del 20 settembre 1999, ammettendo esplicitamente che la stessa doveva considerarsi tamquam non esset. Ciò nonostante, aveva disposto doversi procedere oltre nel dibattimento, rilevando «la legittimità del mancato rinvio dell’udienza del 20 settembre 1999», e deducendo – oltre alle considerazioni in merito alla natura dei lavori parlamentari in data 20 settembre 1999 – anche che la nullità delle attività dibattimentali a causa del disconoscimento dell’impedimento parlamentare, era comunque «rimasta "innocua”» e che «l’allegazione dell’impedimento [era] stata manchevole ed assolutamente inidonea a consentire al giudice quella valutazione di contemperamento di esigenze che la Corte costituzionale ha ammonito dover costituire oggetto necessario della valutazione del giudice».

I medesimi postulati venivano implicitamente fatti propri, senza alcuna motivazione, anche dalla impugnata sentenza in data 22 novembre 2003, conclusiva del procedimento di primo grado.

1.3. – Affermata – sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale – la propria legittimazione attiva a proporre conflitto di attribuzione e la legittimazione passiva del Tribunale di Milano, nonché la sussistenza dei requisiti oggettivi, configurabili quando – sia sotto forma di vindicatio potestatis, sia sotto forma di conflitto da menomazione o da interferenza – si controverta in ordine alla delimitazione della sfera delle attribuzioni di cui sono titolari i poteri della Stato, la ricorrente sottolinea anche il suo interesse specifico a proporre il presente conflitto in ragione del contenuto degli atti impugnati.

Richiamate, infatti, le argomentazioni e la ratio decidendi della sentenza n. 225 del 2001, osserva nel merito la Camera che, nelle ordinanze de quibus e nella sentenza, il Tribunale – disattendendo i precisati canoni di comportamento, derivanti dalla parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti – si è sottratto in concreto all’obbligo di ponderare e bilanciare le esigenze processuali con quelle della integrità funzionale del Parlamento in modo da renderne possibile la coesistenza e da assicurare così il sereno esercizio da parte del deputato dei diritti-doveri inerenti alla funzione, accampando mere ragioni di ordine probatorio sulla attestazione dell’impedimento ed elaborando la non conosciuta categoria della "innocuità” della illegittimità compiuta dal giudice.

Secondo la ricorrente, così facendo, il Tribunale di Milano ha sacrificato, persino più radicalmente di quanto non fosse avvenuto in precedenza, le sue attribuzioni, compromettendo: a) la libertà di espletamento del mandato parlamentare, garantita dagli artt. 67 e 68 della Costituzione; b) la posizione di autonomia della Camera, in violazione degli artt. 64, 68 e 72 Cost. e delle ulteriori disposizioni costituzionali che vi si correlano; c) il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in uno col principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato; d) il giudicato costituzionale (ex artt. 134, secondo comma, e 137, terzo comma, Cost.), leso, quest’ultimo, solo dall’ordinanza del 1° ottobre 2001 e dalla sentenza del 22 novembre 2003, successive alla sentenza n. 225 del 2001.

1.4. – Ferma restando la suddetta assorbente censura, la Camera ricorrente denuncia, in termini più specifici, la portata lesiva delle proprie prerogative derivante: 1) dall’affermazione della irrilevanza del dedotto impedimento, in quanto concernente «non la partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari», trattandosi di assunto contraddetto dalla citata sentenza n. 225 del 2001, che ha sottolineato, ai fini dell’attivazione del legittimo impedimento, la parità tra le attività che si svolgono in Parlamento, le quali risultano tutte strettamente correlate al ruolo che la Camera è chiamata ad assolvere nel sistema costituzionale, con particolare riguardo agli artt. 70 e 94 Cost.; 2) dalla argomentazione (svolta nell’ordinanza del 1° ottobre 2001 e implicitamente fatta propria dalla sentenza) secondo cui la nullità determinatasi a seguito della pronunzia della Corte costituzionale sarebbe "innocua” (posto che nell’udienza cui il deputato in questione non prese parte «fu svolta unicamente una mera attività interlocutoria» e non fu adottato alcun provvedimento se non quello di rinvio ad una successiva udienza), giacché - a prescindere dalla inesattezza di tale assunto - non è immaginabile che il canone della coesistenza tra attività giudiziaria e attività parlamentare non sia governato dalla razionalità costituzionale, sebbene dal puro caso; 3) dall’affermazione (anch’essa svolta nell’ordinanza del 1° ottobre 2001 e implicitamente fatta propria dalla sentenza) secondo la quale l’allegazione dell’impedimento, non contenendo i dati e la documentazione necessaria ad attestare l’attualità dell’impedimento stesso, sarebbe stata «manchevole ed assolutamente inidonea a consentire al giudice quella valutazione di contemperamento di esigenze» imposta dalla sentenza n. 225 del 2001, giacché tale documentazione era costituita dalla convocazione da parte del capogruppo e non è sostenibile che i rapporti tra deputato e gruppo, aventi ad oggetto l’attività parlamentare cui i gruppi sono chiamati a concorrere, si possano relegare in una dimensione informale o privata, disconoscendosi, in tal modo, la loro appartenenza all’ordinamento parlamentare; 4) dalla notazione, «dedotta in via allusiva», riguardante la possibilità per il deputato di essere presente nel corso della stessa giornata nella sede parlamentare ed in quella giudiziaria, pur trattandosi di città diverse e lontane, in quanto simile argomento è già stato reputato come "improbabile” da  questa Corte (sentenza n. 284 del 2004), posto che il principio di coesistenza tra le due attività in gioco, quella parlamentare e quella processuale, deve riposare su di una base certa, qual è appunto quella della compatibile organizzazione dei tempi processuali indicata dalla giurisprudenza costituzionale; 5) infine, dalla mancata collaborazione informativa opposta dal Tribunale nel caso specifico, quasi che i criteri fissati dalla Corte costituzionale debbano valere soltanto pro futuro e come se, per la lesione in precedenza prodottasi a carico delle attribuzioni di rango costituzionale della Camera, altre regole, opposte al canone della leale collaborazione, possano sanzionare la irretrattabilità della lesione.

2.1. – Con ordinanza n. 185 del 2005, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, estendendo la notifica del ricorso e dell’ordinanza stessa, oltre che al Tribunale di Milano, prima sezione penale, anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.

2.2. – La Camera dei deputati ha provveduto ad effettuare le prescritte notifiche e a depositare tempestivamente gli atti con la prova delle avvenute notifiche presso la cancelleria di questa Corte.

3. – Degli organi destinatari delle suddette notifiche si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica chiedendo che «questa Corte voglia riconoscere la fondatezza dei principi affermati nel ricorso della Camera dei deputati, in particolare del principio di leale collaborazione fra i poteri titolari della funzione giurisdizionale e i poteri titolari della funzione parlamentare, nelle ipotesi in cui la presenza fisica di un singolo parlamentare sia necessaria al corretto esercizio di entrambe le funzioni e, conseguentemente, voglia accogliere il ricorso».

Il Senato ha, in particolare, posto l’accento sulla necessità di valutare, ai fini dell’impedimento alla partecipazione di un parlamentare alle udienze penali, il diritto-dovere dello stesso parlamentare di assolvere al proprio mandato partecipando alle sedute del ramo del Parlamento di cui è membro, secondo i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 225 del 2001, poi ribaditi nelle sentenze n. 263 del 2003 e n. 284 del 2004.

4.1. – E’ intervenuto in giudizio il deputato Cesare Previti chiedendo a questa Corte una dichiarazione di «inottemperanza del Tribunale di Milano alla sentenza n. 225 del 2001» e, in subordine, che «venga ribadito che non spetta al giudice privilegiare l’esigenza di speditezza processuale su quella della funzionalità del Parlamento», con conseguente annullamento, in ogni caso, di tutti gli atti oggetto del conflitto.

4.2. – Affermata la propria legittimazione ad intervenire nel presente conflitto (conformemente ai principi desumibili dagli artt. 26, comma 4, e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, oltre che dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali), nel merito il deputato Previti deduce che – diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Milano – l’annullamento delle ordinanze da parte di questa Corte «riguarda non soltanto il GUP che le ha adottate, ma il Giudice del processo in cui il conflitto è sorto» e, cioè, anche il Tribunale davanti al quale il processo è proseguito. Pertanto, gli atti procedimentali annullati non possono più essere rimessi in discussione, poiché altrimenti si realizzerebbe una sostanziale inottemperanza alla decisione della Corte.

Per il resto l’interveniente fa integralmente proprie le deduzioni della Camera aggiungendo soltanto che l’affermazione del Tribunale di Milano in merito alla pretesa violazione, da parte dell’imputato, dell’onere probatorio relativo all’impedimento parlamentare sarebbe, oltre che infondata, basata su un principio inammissibile, in quanto «nell’ambito dei conflitti tra poteri il principio di collaborazione che deve informare il reciproco rapporto esclude […] che uno dei poteri possa esimersi dall’obbligo collaborativo trincerandosi dietro il mancato assolvimento di oneri che gravano su altri soggetti diversi dai poteri».

5.1. – Con altro ricorso depositato sempre l’11 gennaio 2005, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, in ragione e per l’annullamento delle ordinanze in data 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000, 21 novembre 2001 e della sentenza in data 29 aprile - 5 agosto 2003, n. 4688/03, rispettivamente emesse nel corso e in conclusione dei procedimenti penali riuniti R.G. n. 1600/00 e n. 7928/01, a carico, tra gli altri, del deputato Cesare Previti.

Nelle menzionate ordinanze sono state respinte le eccezioni avanzate dalla difesa del deputato di nullità – in ragione dell’impedimento del parlamentare a partecipare alle udienze del 17 e 22 settembre 1999, 5 e 6 ottobre 1999 – dei relativi atti nonché del decreto che dispone il giudizio. Nella sentenza sono state richiamate e ribadite, in sede di esame delle questioni processuali, le determinazioni contenute nelle impugnate ordinanze.

In particolare: a) nell’ordinanza in data 14 luglio 2000 il Tribunale ha escluso che l’impedimento dedotto potesse considerarsi ritualmente provato, ritenendo che gli avvisi di convocazione a firma del capogruppo parlamentare del partito Forza Italia (di appartenenza del deputato Previti), depositati nell’ambito dell’udienze in argomento, non fossero documenti idonei a comprovare la sussistenza e la effettività dell’impedimento dell’imputato in relazione alle sedute della Camera concomitanti con le udienze. Il Tribunale ha, inoltre, aggiunto che, in base al testo dell’art. 420 del codice di procedura penale vigente all’epoca dello svolgimento delle udienze di cui si tratta, al legittimo impedimento veniva attribuita rilevanza solo ai fini delle prima udienza di costituzione delle parti e non per le udienze successive, quali sono quelle in argomento; b) nella ordinanza del 9 ottobre del 2000, il Tribunale – pur dando atto che all’udienza del 13 novembre 1999 era stata depositata la documentazione ufficiale della Camera dei deputati dalla quale risultava la presenza in aula del deputato Previti nei giorni considerati – riteneva tardiva la suddetta allegazione e confermava le conclusioni raggiunte nel proprio precedente provvedimento di cui riproduceva  le argomentazioni; c) nell’ordinanza del 21 novembre 2001 lo stesso Tribunale – preso atto dell’annullamento delle ordinanze in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999 emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, disposto da questa Corte con la sentenza n. 225 del 2001 – disponeva che dovesse ugualmente procedersi oltre nel dibattimento, sul presupposto che l’annullamento delle suddette ordinanze non potesse riverberarsi sul decreto di rinvio a giudizio e sugli altri atti del dibattimento, in quanto doveva ritenersi che, per motivi diversi da quelli censurati da questa Corte, il GUP avesse comunque proceduto legittimamente in assenza dell’imputato, il cui diritto di difesa non era stato violato; d) nella sentenza n. 4688 del 2003, il Tribunale, come si è detto, richiamava e ribadiva le medesime argomentazioni.

La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta all’autorità giudiziaria e, per essa, al Tribunale di Milano, quarta sezione penale: a) «disconoscere nella specie, negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare alle udienze penali per concomitanti impegni parlamentari»; b) «affermare che l’impedimento stesso non sia stato provato o lo sia stato tardivamente»; c) «impedire che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze dell’attività parlamentare venga realizzato in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti compiuti in tali udienze nonché del decreto che dispone il giudizio». Conseguentemente la Camera richiede che questa Corte annulli gli atti processuali che hanno dato origine al presente conflitto.

5.2. – Quanto all’ammissibilità del conflitto, la ricorrente, dopo aver affermato la propria legittimazione attiva e quella passiva del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, osserva che nessun dubbio può nutrirsi neppure in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi del conflitto di attribuzione, posto che questa Corte è chiamata a stabilire se, mediante i provvedimenti giurisdizionali in argomento, si sia illegittimamente inciso sulle attribuzioni della Camera, con particolare riferimento alle disposizioni costituzionali poste a tutela della indipendenza, autonomia e integrità della stessa nonché di quelle che presidiano il libero esercizio del mandato rappresentativo. Per quel che riguarda l’interesse a ricorrere, la Camera sottolinea che, negli atti di cui si tratta, è stato del tutto omesso – o comunque è stato effettuato con esito irragionevole e inadeguato – il bilanciamento, allo scopo di renderle compatibili, tra le esigenze del processo e quelle connesse all’attività parlamentare, oltretutto dopo che tale tipo di bilanciamento era stato espressamente prescritto da questa Corte nella sentenza n. 225 del 2001, nella quale si è posto l’accento anche sulla pubblicità degli atti e dei lavori parlamentari e sulla conseguente praticabilità del relativo riscontro, se del caso, da parte dello stesso giudice procedente, onde scongiurare la concomitanza delle udienze penali con i lavori parlamentari.

Altrettanto chiaro sarebbe l’interesse della ricorrente a vedere stigmatizzata l’affermazione, reiterata nei provvedimenti stessi, sulla inidoneità della prova dell’impedimento addotta dal deputato Previti in quanto tale affermazione sarebbe lesiva sia della posizione del deputato sia di quella della Camera nel suo complesso, oltre a violare il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

5.3. – Quanto al merito, la Camera sostiene che i provvedimenti da cui è sorto il presente conflitto incorrono nei medesimi vizi ravvisati da questa Corte nella citata sentenza n. 225 del 2001 e nelle successive sentenze n. 263 del 2003 e n. 284 del 2004, dalle quali si desume il principio secondo cui l’obbligo, imposto dal sistema costituzionale delle attribuzioni, della ponderazione tra esigenze processuali ed esigenze della funzione parlamentare, a fronte dell’allegazione del relativo impedimento da parte del parlamentare sottoposto a procedimento penale, è immanente in ogni attività del giudice. Questi, pertanto – a meno che contesti, in ipotesi, la stessa veridicità della allegazione – non vi si può sottrarre facendo semplicemente riferimento a ragioni di ordine probatorio.

Per quel che riguarda, specificamente, gli effetti della citata sentenza n. 225 del 2001 rispetto all’attuale conflitto, la Camera – dopo aver rilevato che le due ordinanze del 14 luglio e del 9 ottobre 2000 dovrebbero considerarsi automaticamente travolte da tale sentenza «in virtù del petitum di cui al ricorso introduttivo» – osserva che, per l’ordinanza del 21 novembre 2001 e per la sentenza n. 4688 del 2003 (successive alla suddetta pronuncia), si pone l’ulteriore vizio della violazione del giudicato costituzionale che non può non ridondare in lesione delle attribuzioni della Camera, da quel medesimo giudicato riconosciute in base agli stessi principi e disposizioni costituzionali che fanno da sfondo al presente conflitto. Ed altrettanto lesiva, con riferimento a tutti gli atti attualmente in contestazione, si appalesa l’affermazione secondo la quale l’impedimento parlamentare, in base alle norme processuali da applicare nella specie, avrebbe potuto assumere rilievo solo in riferimento alla prima udienza di costituzione delle parti e non con riguardo alle udienze successive, quali sono quelle di cui si controverte.

Pertanto, la ricorrente ritiene che il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, nel fare applicazione delle regole processuali in modo tale da non consentire una equilibrata realizzazione della necessaria coesistenza tra processo e attività parlamentare, abbia sacrificato, persino più radicalmente di quanto non fosse avvenuto in precedenza ad opera del GUP, le attribuzioni della Camera, compromettendo la libertà di espletamento del mandato parlamentare (garantita dagli artt. 67 e 68 Cost.), violando gli artt. 64, 68 e 72 Cost. e le ulteriori disposizioni costituzionali ad esse correlate su cui si fonda la posizione di autonomia della Camera, non rispettando, altresì, né l’art. 3 Cost. con il canone di ragionevolezza da esso consacrato né il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato più volte richiamato da questa Corte (v. sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1992 e n. 403 del 1994).

5.4. – Ferma restando la suddetta assorbente censura, la Camera sviluppa ulteriori argomenti critici in merito all’affermazione, contenuta negli atti di cui si tratta, sul carattere «informale» e quindi inidoneo a fornire la prova del legittimo impedimento degli avvisi di convocazione a firma del capogruppo parlamentare di Forza Italia.

Al riguardo la ricorrente – dopo aver precisato che, per quanto attiene all’udienza del 17 settembre 1999 (presa in considerazione, in aggiunta delle altre, dalla sola ordinanza del 21 novembre 2001), pur non trattandosi di impegno per votazione, comunque è stata depositata unitamente alla comunicazione del capogruppo anche la conforme documentazione della Camera relativa al calendario dei lavori per il periodo tra il 14 settembre ed il 1° ottobre 1999 – sottolinea che è inimmaginabile che possa disconoscersi l’appartenenza all’ordinamento parlamentare dei rapporti tra deputato e gruppo aventi ad oggetto l’attività parlamentare e quindi negarsi il carattere di atti parlamentari anche delle informative del capogruppo e la relativa idoneità probatoria a comprovare l’impedimento.

Conseguentemente, la Camera si sofferma a contestare l’assunto del Tribunale – ritenuto in contrasto con gli artt. 54, 64, 68 e 72 Cost. – secondo il quale la prova dell’effettiva partecipazione del deputato allo svolgimento dei lavori parlamentari avrebbe dovuto essere fornita attraverso il tempestivo deposito dell’ordine del giorno ufficiale della Camera, indicante gli orari delle votazioni, accompagnato da una certificazione idonea ad attestare l’effettiva presenza dell’imputato in aula al fine di esercitare il diritto di voto. Tale affermazione, infatti, sarebbe il frutto di una inadeguata e irragionevole ponderazione del rapporto tra esigenze processuali ed esigenze dell’attività parlamentare in quanto, non essendo previste procedure per verificare la presenza in aula dei singoli deputati all’inizio o nel corso delle sedute, il deputato può fornire la relativa documentazione solo ex post tramite i resoconti stenografici (come, nella specie, è stato fatto con l’allegazione del resoconto della seduta dell’aula n. 614, in data 29 ottobre 1999), i quali, peraltro, non consentono di fornire la prova della presenza dei deputati che, pur trovandosi nell’aula, non prendano parte alle votazioni ovvero non intervengano nella discussione. Ne consegue che la suindicata richiesta probatoria – peraltro avanzata «ora per allora» facendo riferimento ad adempimenti mai richiesti dal GUP – si sarebbe tradotta in una limitazione della libertà di esercizio della funzione parlamentare, perché inequivocabilmente diretta a spingere il deputato ad optare per la presenza in udienza. Inoltre il Tribunale, avendo escluso la configurabilità a carico del GUP dell’onere di attivarsi per avere certezza, nei termini descritti, dell’effettivo assolvimento dell’attività parlamentare dedotta quale impedimento (con la eventuale richiesta di riscontri da parte della Camera), avrebbe altresì violato il canone di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Canone che lo stesso Tribunale, sempre nell’ambito del medesimo processo, ha invece rispettato in una ordinanza dell’11 maggio 2000 e in una missiva inviata da parte del Presidente del collegio alla Camera e pervenuta il 26 ottobre 2001, nelle quali sono stati richiesti – e prontamente ottenuti – riscontri sull’andamento dei lavori della Camera stessa onde coordinare la programmazione delle udienze penali con l’attività parlamentare.

6.1. – La Corte, con ordinanza n. 186 del 2005, ha dichiarato ammissibile il conflitto estendendo la notifica del ricorso e dell’ordinanza stessa, oltre che al Tribunale di Milano, quarta sezione penale, anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.

6.2. – La Camera dei deputati ha provveduto ad effettuare le prescritte notifiche e a depositare tempestivamente gli atti con la prova delle avvenute notifiche presso la cancelleria di questa Corte.

7. – Degli organi destinatari delle suddette notifiche si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica svolgendo motivazioni e formulando conclusioni identiche a quelle contenute nella memoria di costituzione depositata nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati con ricorso iscritto al n. 22 del registro confitti 2005.

8. – E’ intervenuto il deputato Cesare Previti con una memoria anch’essa di contenuto identico a quello dell’atto di intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati con ricorso iscritto al n. 22 del registro conflitti 2005.

9. – Nell’imminenza dell’udienza, la Camera dei deputati ha depositato, in entrambi i giudizi, memorie illustrative in cui ribadisce le argomentazioni svolte nei ricorsi ed insiste per l’accoglimento dei conflitti.

10.1. – Anche il Senato della Repubblica ha depositato ampie memorie illustrative, concludendo anch’esso per l’accoglimento dei ricorsi.

Confermata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità dei conflitti, il Senato richiama quei principi fondamentali già invocati, a tutela dell'autonomia del Parlamento e dei corretti rapporti tra i poteri dello Stato, nel precedente giudizio concluso dalla sentenza n. 225 del 2001, che, in estrema sintesi esso individua: a) nel principio di autonomia parlamentare, in relazione alla capacità delle singole Camere di regolare i meccanismi di formazione della loro volontà, organizzando i tempi dei lavori e fissando i presupposti per il regolare svolgimento delle sedute, senza interferenze derivanti dall'esercizio di attribuzioni costituzionali di altri organi; b) nel principio di autonomia di ciascuna Camera, in relazione alle lesioni o ai condizionamenti subiti dai singoli parlamentari che ne fanno parte, con particolare riferimento al diritto-dovere del parlamentare di partecipare alle sedute, consentendo la formazione dei quorum strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni; c) nel principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, come metodo di perfezionamento del tessuto costituzionale, capace di garantire 1'effettiva valorizzazione delle attribuzioni costituzionali affidate alle Camere e delle attribuzioni costituzionali affidate agli organi giurisdizionali.

10.2. – Sulla scorta di tali principi, il Senato – con riferimento al conflitto proposto nei confronto del Tribunale di Milano, prima sezione penale – contesta innanzitutto la tesi sostenuta nelle impugnate decisioni, secondo cui il legittimo impedimento non poteva essere riconosciuto in quanto concerneva non la partecipazione a votazioni in assemblea ma ad altri lavori parlamentari, poiché la stessa sentenza n. 225 del 2001 ha escluso la possibilità di effettuare una distinzione tra i diversi aspetti dell’attività parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai diritti e doveri funzionali degli organi rappresentativi e ha, quindi, ritenuto che la valutazione sull'importanza o meno delle attività parlamentari che devono essere svolte non vada affidata al giudice ordinario, ma debba essere lasciata alla libertà del parlamentare, garantita dal sistema di principi che esprimono l'autonomia delle Camere.

Il Senato condivide, poi, l’assunto della Camera secondo cui l'assenza di una corretta ponderazione non può costituire una illegittimità "innocua”, equivalendo ciò ad una sostanziale violazione del giudicato costituzionale, giacché, anche in sede di conflitto tra poteri, la statuizione che lo risolve – per non risultare una inutile enunciazione di principio – deve essere osservata dalle parti in giudizio; comunque, la mancata partecipazione all’udienza del deputato sottoposto a procedimento penale realizza di per sé una lesione del diritto di difesa, che non permette di individuare a posteriori la rilevanza o meno delle attività processuali svolte nell'udienza alla quale l'imputato non ha potuto partecipare.

Quanto, poi, alla sufficienza della documentazione prodotta al fine di provare l’attività parlamentare, il Senato rileva che – attesa la piena riconducibilità alle attività parlamentari delle comunicazioni effettuate dal capogruppo nei confronti dei deputati appartenenti al gruppo parlamentare – la leale collaborazione tra i poteri dello Stato avrebbe potuto suggerire al giudice un agevole diretto controllo sugli atti pubblici della Camera dell’affermazione formulata dall'imputato.

   10.3. – Con riferimento al conflitto proposto nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, il Senato pone, in particolare, l’accento sul fatto che i giudici si sono sottratti all’obbligo (derivante dal principio di leale collaborazione) di effettuare il bilanciamento tra esigenze processuali ed esigenze di rispetto dell’integrità funzionale del Parlamento, specificamente imposto dalla sentenza n. 225 del 2001.

Infine, per quel che riguarda l’argomento – sviluppato nei provvedimenti impugnati – secondo cui (in base al combinato disposto degli artt. 420 e 486 cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479) l’impedimento parlamentare avrebbe assunto rilievo nell’ambito dell’udienza preliminare solo con riguardo alla prima udienza di costituzione delle parti e non per le udienze successive (quali sono quelle di cui si tratta), il Senato afferma di condividere l’opinione espressa nel ricorso dalla Camera dei deputati in base alla quale «una simile impostazione implica l’affermazione del principio opposto a quello affermato dalla giurisprudenza costituzionale e, cioè, quello secondo cui l’organo giudicante non può, in nessun caso, limitare solo ad alcune fasi del processo l’applicazione del principio costituzionale dell’equilibrata coesistenza tra esigenze di giustizia e del processo penale ed esigenze di autonomia e libertà nello svolgimento delle attività parlamentari».

Considerato in diritto

1. – Con i ricorsi indicati in epigrafe, la Camera dei deputati ha proposto due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti rispettivamente della prima e della quarta sezione penale del Tribunale di Milano, in riferimento a provvedimenti adottati nell’ambito procedimenti penali in cui è imputato, tra gli altri, il deputato Cesare Previti.

Il conflitto iscritto al n. 22 del 2005 riguarda le ordinanze emesse in data 5 giugno 2000 e 1° ottobre 2001 e la sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069/03. Rispetto a tali provvedimenti, la Camera dei deputati chiede che la Corte dichiari «che non spetta all’autorità giudiziaria, e per essa al Tribunale di Milano, sezione prima penale, disconoscere nella specie, negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare all’udienza penale per concomitanti impegni parlamentari, così come non le spetta affermare che l’impedimento non opera non consistendo i lavori parlamentari di cui si tratta in votazioni o che l’impedimento non sia stato provato o che comunque il suo mancato riconoscimento sia rimasto "innocuo”; e che pertanto non le spetta impedire che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze del mandato parlamentare venga realizzato in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti compiuti in udienza nonché del decreto che dispone il giudizio». Conseguentemente la ricorrente chiede altresì che la Corte annulli gli atti impugnati.

A sua volta il conflitto iscritto al n. 23 del 2005 concerne le ordinanze emesse in data 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001, nonché la sentenza pronunciata il 29 aprile 2003 n. 4688/03. La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta all’autorità giudiziaria e, per essa, al Tribunale di Milano, quarta sezione penale: a) «disconoscere nella specie, negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare alle udienze penali per concomitanti impegni parlamentari»; b) «affermare che l’impedimento stesso non sia stato provato o lo sia stato tardivamente»; c) «impedire che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze dell’attività parlamentare venga realizzato in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti compiuti in tali udienze nonché del decreto che dispone il giudizio». Conseguentemente la Camera richiede che questa Corte annulli anche questi provvedimenti.

2. – I due giudizi per conflitto devono essere riuniti, perché pongono questioni in gran parte analoghe.

 I ricorsi sono parzialmente fondati.

 

3. – Questa Corte è stata più volte chiamata a risolvere conflitti di attribuzione del tipo di quelli proposti con i ricorsi in esame. In particolare con la sentenza n. 225 del 2001 la Corte, decidendo un conflitto proposto dalla Camera dei deputati, ha annullato talune ordinanze emesse dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano nel corso degli stessi processi nel cui ambito sono successivamente intervenuti i provvedimenti oggetto dei presenti conflitti (concernenti le medesime situazioni processuali cui si riferivano gli atti annullati).

Con la citata sentenza, la Corte ha affermato che la posizione dell'imputato membro del Parlamento di fronte alla giurisdizione penale non è assistita da speciali garanzie costituzionali, salvo quelle (estranee al caso di specie) stabilite dell'art. 68 della Costituzione, per cui – al di fuori di queste tassative ipotesi – per l'imputato parlamentare operano le generali regole del processo, con le relative sanzioni e gli ordinari rimedi processuali.

La Corte ha anche rilevato che – ove l’imputato, come nel caso in esame, deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori parlamentari – fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, si può determinare un’interferenza suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionali di un soggetto estraneo al processo penale e, in particolare, sull’interesse della Camera di appartenenza a che ciascuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria partecipazione ai lavori parlamentari nel modo ritenuto più opportuno.

Pertanto, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma (come la Corte ha rilevato) ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari.

4. – Dalla distinzione fra i due giudizi – e in particolare dal rilievo che in quello per conflitto la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera, ad opera dei provvedimenti impugnati (così la citata sentenza n. 225 del 2001) – discende direttamente l’inammissibilità degli interventi spiegati avanti a questa Corte dal parlamentare assoggettato a processo penale. Del resto il principio generale secondo cui nel giudizio per conflitto la legittimazione spetta soltanto agli organi dei poteri confliggenti subisce un’unica deroga quando (ma non è il caso di specie) l’esito di tale giudizio possa definitivamente pregiudicare le posizioni di un soggetto ad esso estraneo (cfr. sentenza n. 342 del 2004).

D’altro canto il prosieguo del giudizio penale – dopo l’annullamento, da parte di questa Corte, delle ordinanze del giudice dell’udienza preliminare – sotto nessun profilo può considerarsi come "giudizio di ottemperanza” del giudicato costituzionale, ostando a tale configurazione le differenze oggettive e soggettive esistenti fra il processo costituzionale  e quello penale.

5. – I provvedimenti impugnati con i due ricorsi devono essere esaminati alla luce dei principi appena enunciati.

6. – Con il ricorso iscritto al n. 22 del 2005, la Camera dei deputati ha, come detto, impugnato le ordinanze rese dalla prima sezione penale del Tribunale di Milano il 5 giugno 2000 e il 1° ottobre 2001 e la sentenza pronunciata il 22 novembre 2003.

7. – La prima delle citate ordinanze – emessa in pendenza del giudizio per conflitto deciso dalla sentenza n. 225 del 2001 – ha rigettato le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell’imputato, concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999.

Il Tribunale ha ritenuto la non assolutezza dell’impedimento in quanto esso «concerneva non la partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari».

Con tale ordinanza il giudice ha menomato le attribuzioni del Parlamento che – come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 225 del 2001 – hanno tutte, in linea di principio, pari dignità e non tollerano distinzioni «fra diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti riconducibili ugualmente ai suoi diritti e doveri funzionali». Si deve quindi dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria formulare nella motivazione queste affermazioni.

8. – Con l’ordinanza del 1° ottobre 2001 – emessa dopo la sentenza n. 225 del 2001 che aveva annullato l’ordinanza resa dal giudice dell'udienza preliminare in data 20 settembre 1999 –  il Tribunale ha rigettato l’istanza proposta dagli imputati per ottenere la "rimozione automatica” di tutti gli atti processuali compiuti nell’udienza tenuta in quella data e nelle successive, tra cui il decreto che aveva disposto il giudizio.

L’ordinanza si fonda su due distinti profili di motivazione.

Con il primo il Tribunale ha negato che la nullità dell’ordinanza del 20 settembre 1999 si sia estesa agli atti processuali posteriori, in considerazione della natura e della rilevanza delle attività svoltesi in quell’udienza, onde ogni "effetto diffusivo” si era definitivamente interrotto.

Con il secondo ordine di argomentazioni invece il Tribunale – sulla premessa di fatto che l’imputato aveva ritenuto di provare l’impedimento con la produzione della lettera di convocazione alla Camera del capo del gruppo parlamentare di appartenenza – ha ritenuto tale allegazione «manchevole ed assolutamente inidonea a consentire al giudice [dell’udienza preliminare] quella valutazione di contemperamento di esigenze che la Corte costituzionale ha ammonito dover costituire oggetto necessario della valutazione del giudice».

Sotto il primo profilo il giudice ha adottato una motivazione di tipo processuale, il cui sindacato compete esclusivamente al giudice del processo penale.

Il secondo profilo merita le censure mosse dalla ricorrente, perché il giudice – pur in presenza di una situazione di potenziale conflitto con le attribuzioni costituzionali della Camera, soggetto estraneo al giudizio penale – si è limitato a far riferimento ad una motivazione di tipo processuale senza tenere adeguatamente conto di tali attribuzioni. Si deve quindi dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria formulare nella motivazione le affermazioni di cui sopra.

9. – La sentenza del 22 novembre 2003, che ha concluso il giudizio di primo grado, non contiene alcuna autonoma valutazione dell’impedimento, né affermazioni lesive delle prerogative del Parlamento. 

10. – Con il ricorso iscritto al n. 23 del 2005 la Camera dei deputati ha impugnato le ordinanze rese dalla quarta sezione penale del Tribunale di Milano nelle date del 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001 e la sentenza del 29 aprile 2003.

11. – Le prime due ordinanze sono state emesse in pendenza del giudizio per conflitto deciso dalla sentenza n. 225 del 2001.

Con l’ordinanza del 14 luglio 2000, il Tribunale ha rigettato una pluralità di eccezioni di nullità sollevate dalle difese e tra esse quella relativa alla nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, conseguente al mancato rilievo dell’impedimento assoluto a comparire dedotto dall’imputato per impegni parlamentari concomitanti con l’udienza preliminare nei giorni 22 settembre e 5 e 6 ottobre 1999.

Anche in questo caso il Tribunale ha adottato un duplice ordine di motivazioni.

In primo luogo ha ritenuto che spettava all’imputato fornire la piena prova dell’impedimento; che il giudice non aveva alcun dovere di attivarsi per conseguirla; che la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare di appartenenza non aveva alcun valore di prova; e che la prova doveva concernere non solo la programmazione dei lavori parlamentari per un certo giorno, ma anche l’effettiva partecipazione dell’imputato ai lavori comportanti votazioni.

Tali affermazioni meritano le censure prospettate dalla ricorrente, per le stesse ragioni già illustrate a proposito dei provvedimenti della prima sezione, sopra esaminati. Deve aggiungersi, relativamente al rilievo concernente la partecipazione ai lavori parlamentari, che essa in realtà può assumere connotati diversi, secondo le particolarità delle circostanze, e sostanziarsi anche nella decisione di non votare. Si deve quindi dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria formulare nella motivazione le affermazioni di cui sopra.

In secondo luogo il Tribunale ha affermato che l’art. 420 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, richiamando soltanto i primi due commi dell’art. 486 cod. proc. pen. e non anche il terzo, attribuiva rilevanza al legittimo impedimento dell’imputato a comparire solo con riguardo alla prima udienza, ipotesi non ricorrente nella specie.

Poiché il giudice ha adottato una motivazione di tipo processuale, valgono al riguardo le considerazioni svolte a proposito del primo profilo di motivazione dell’ordinanza del 1° ottobre 2001 (retro, § 8).

12. – Con l’ordinanza del 9 ottobre 2000 il Tribunale ha respinto l’istanza di revoca del precedente provvedimento, proposta dalla difesa ancora al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio. Il giudice – confermata la validità delle argomentazioni svolte nella prima ordinanza – ha affermato che, ai fini della prova del legittimo impedimento, «sarebbe stato sufficiente documentare, in esordio di udienza, l’esistenza di una convocazione attraverso la documentazione ufficiale della Presidenza della Camera di appartenenza e successivamente mediante ulteriore comunicazione, anche via fax, idonea ad attestare la presenza dell’istante quanto meno all’inizio della seduta parlamentare».

Anche a queste argomentazioni si attagliano i rilievi prima esposti a proposito del secondo profilo di motivazione dell’ordinanza del 1° ottobre 2001 (retro, § 8), con la conseguente dichiarazione che non spettava all’autorità giudiziaria di formularle nella motivazione.

 

13. – L’ordinanza del 21 novembre 2001 è stata emessa sulla richiesta di dichiarare la nullità del decreto che ha disposto il giudizio «in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 4 luglio 2001».

Il Tribunale – che, in applicazione della suddetta sentenza, ha preso in considerazione anche l’udienza tenutasi il 17 settembre 1999 – ha rigettato l’istanza sulla base di una pluralità di linee argomentative. In primo luogo ha individuato la portata del giudicato costituzionale formatosi con la pronunzia sul conflitto di attribuzione, sottolineandone i limiti soggettivi ed oggettivi, in particolare quelli concernenti la sua incidenza sul processo penale. Inoltre ha confermato la tesi, sopra sintetizzata, dell’ininfluenza dell’impedimento dell’imputato nelle udienze successive alla prima. Infine ha ripreso, ulteriormente sviluppandoli, gli argomenti relativi alle modalità di acquisizione della prova dell’impedimento e all’oggetto di essa.

Per i primi due profili, con i quali il giudice ha adottato una motivazione di tipo processuale, valgono le considerazioni svolte a proposito del primo ordine di argomentazioni dell’ordinanza del 1° ottobre 2001 (retro, § 8); per il terzo vale invece quanto detto nello stesso paragrafo, circa la non spettanza al medesimo giudice di formulare tali affermazioni nella motivazione.

14. – Per quanto riguarda la sentenza del 29 aprile 2003, basta rilevare che essa si limita  a richiamare le precedenti ordinanze e non contiene alcuna nuova, autonoma valutazione delle situazioni oggetto del conflitto.

15. – Da ultimo occorre stabilire quali provvedimenti la Corte debba adottare in conseguenza della rilevata non spettanza al giudice di formulare le affermazioni lesive delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati.

Al riguardo, la citata sentenza n. 225 del 2001 ha fatto seguire alla dichiarazione di non spettanza l’annullamento delle ricordate ordinanze del Giudice dell'udienza preliminare, motivate nel modo sopra indicato, ma – pur essendo il processo proseguito – non ha reso alcun provvedimento nei confronti di altri atti processuali. 

La sentenza n. 263 del 2003, resa in analogo conflitto, ha poi chiarito che «alla constatazione dell’avvenuta lesione consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando che spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo (essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado) valutare le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale» (v. anche la sentenza n. 284 del 2004).

 Pertanto, gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono limitarsi ai provvedimenti, o alle parti di essi, che siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione.

Queste premesse comportano anzitutto che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 5 giugno 2000 deve essere annullata nella sua totalità, essendo sorretta da una motivazione costituita esclusivamente dalle affermazioni lesive.

Invece le altre ordinanze prima esaminate sono fondate su distinte linee argomentative, taluna delle quali di tipo processuale e quindi estranee al giudizio per conflitto di attribuzione. La pronunzia caducatoria deve essere quindi limitata alle parti di cui è stata affermata la lesività, secondo le considerazioni dianzi svolte. Spetterà poi al giudice penale rilevare, alla stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati.

Nessuna pronunzia di annullamento deve essere emessa da questa Corte nei confronti delle sentenze, non essendo esse affette da vizi rilevabili in sede di conflitto di attribuzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili gli interventi;

dichiara – in parziale accoglimento dei ricorsi – che non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare:

a) che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare;

b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l’effettiva presenza dell’imputato ai lavori parlamentari;

annulla l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 5 giugno 2000 (prima sezione penale)  e – nei limiti di cui in motivazione – le ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE e Francesco AMIRANTE, Redattori

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.