Ordinanza n. 185 del 2005

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ORDINANZA N. 185

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-  Fernanda                             CONTRI                                      Presidente

-  Guido                                  NEPPI MODONA                        Giudice

-   Piero Alberto                      CAPOTOSTI                                       "

-  Annibale                              MARINI                                              "

-  Franco                                 BILE                                                    "

-  Giovanni  Maria                  FLICK                                                "

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

-   Alfonso                              QUARANTA                                      "

-  Franco                                 GALLO                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito di due ordinanze, del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001, e della sentenza 22 novembre 2003, n. 11069, emesse dal Tribunale di Milano, prima sezione penale, promosso, in riferimento agli artt. 3, 55, 64, 67, 68, 70, 72, 94, 134, secondo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione, dalla Camera dei deputati con ricorso depositato l’11 gennaio 2005 ed iscritto al n. 280 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 gennaio 2005, la Camera dei deputati, in persona del Presidente in carica, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in relazione: a) all’ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell’ambito del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell’imputato concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; b) all’ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell’ambito del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; c) alla sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069, sempre nell’ambito dello stesso procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001;

che la Camera dei deputati ricorda che – proposto da essa altro conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avverso diverse ordinanze (tra le quali anche quella del 20 settembre 1999, resa nello stesso procedimento penale) con cui il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano aveva respinto le rispettive istanze di rinvio delle relative udienze avanzate dal deputato Previti (e motivate dalla concomitanza di impegni parlamentari) – questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2001, ha annullato tali ordinanze, stabilendo che <<non spettava al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, nell’apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell’imputato per chiedere il rinvio dell’udienza, affermare che l’interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all’esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all’interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario>>;

che la ricorrente – affermata la propria legittimazione attiva a proporre conflitto di attribuzione e la legittimazione passiva del Tribunale di Milano, nonché la sussistenza dei requisiti oggettivi del conflitto medesimo – osserva nel merito che, nelle ordinanze e nella sentenza oggi impugnate, il Tribunale ha disatteso i canoni di comportamento precisati nella richiamata pronuncia, fondati sulla <<parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti>>, e si è sottratto in concreto all’obbligo di ponderare e bilanciare le esigenze processuali con quelle della integrità funzionale del Parlamento in modo da renderne possibile la coesistenza e da assicurare così il sereno esercizio da parte del deputato dei diritti-doveri inerenti alla funzione, accampando tra l’altro mere ragioni di ordine probatorio sulla attestazione dell’impedimento ed elaborando la non conosciuta categoria della “innocuità” della illegittimità compiuta dal giudice;

che, secondo la ricorrente, così facendo, il Tribunale di Milano ha sacrificato, persino più radicalmente di quanto non fosse avvenuto in precedenza, le sue attribuzioni, compromettendo: a) la libertà di espletamento del mandato parlamentare, garantita dagli artt. 67 e 68 della Costituzione; b) la posizione di autonomia della Camera, in violazione degli artt. 64, 68 e 72 Cost. e delle ulteriori disposizioni costituzionali che vi si correlano; c) il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in uno col principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato; d) il giudicato costituzionale, ex artt. 134, secondo comma, e 137, terzo comma, Cost. (leso, quest’ultimo, solo dall’ordinanza del 1° ottobre 2001 e dalla sentenza del 22 novembre 2003, successive alla menzionata sentenza n. 225 del 2001);

che la ricorrente conclude chiedendo che la Corte dichiari <<che non spetta all’autorità giudiziaria, e per essa al Tribunale di Milano, sezione prima penale, disconoscere nella specie, negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare all’udienza penale per concomitanti impegni parlamentari, così come non le spetta affermare che l’impedimento non opera non consistendo i lavori parlamentari di cui si tratta in votazioni o che l’impedimento non sia stato provato o che comunque il suo mancato riconoscimento sia rimasto "innocuo"; e che pertanto non le spetta impedire che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze del mandato parlamentare venga realizzato in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti compiuti in udienza nonché del decreto che dispone il giudizio>>; e che, conseguentemente, annulli gli atti impugnati.

Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata – atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia – ogni ulteriore decisione anche in punto d’ammissibilità;

che, infatti, sotto l’aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, del pari, il Tribunale di Milano, prima sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione;

che, sotto l’aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per via del mancato riconoscimento giudiziale del “legittimo impedimento” di un deputato a partecipare all’udienza del processo penale in cui è imputato per concomitanti impegni parlamentari;

che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della citata legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche al Senato della Repubblica, attesa l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (v. ordinanze n. 102 del 2000 e n. 178 del 2001).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano, prima sezione penale, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.