Ordinanza n. 342 del 2004

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ORDINANZA N. 342

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Carlo                           MEZZANOTTE                    Presidente

- Fernanda                     CONTRI                                  Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                       "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                "

- Franco                         BILE                                             "

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

- Romano                      VACCARELLA                           "

- Paolo                           MADDALENA                            "

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

- Alfonso                       QUARANTA                               "

- Franco                         GALLO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 13 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dell’avvocato Giuseppe Lucibello, promosso dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 ed iscritto al n. 257 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che con ordinanza del 27 novembre 2003 il Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 13 novembre 2003, con la quale – in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti per i quali l’avvocato Giuseppe Lucibello aveva intrapreso azione risarcitoria nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, premette in fatto il Tribunale, l’attore ha convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi (unitamente a Giorgio Gori ed alla s.p.a. R.T.I.) chiedendo l’accertamento del contenuto diffamatorio delle frasi da questi pronunciate e la condanna al risarcimento dei danni morali e patrimoniali;

che, rileva il Tribunale, la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si è detto, avrebbe fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione a causa «dell’inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l’esercizio di funzioni parlamentari», come rilevato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, la cui proposta è stata disattesa dall’Assemblea;

che le dichiarazioni di cui si tratta non sono, infatti, state espresse in sede parlamentare né costituiscono alcuna forma di divulgazione del pensiero del deputato nell’ambito di atti parlamentari tipici attenendo, invece, ad opinioni dell’on. Sgarbi nella veste di conduttore di un programma televisivo nel corso del quale egli, a fronte di un compenso contrattualmente previsto, commentava argomenti di attualità;

che il Tribunale di Bergamo ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo – e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera stessa.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una delibera ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e risultano quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Milano, prima sezione civile;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2004.