Sentenza n. 227 del 2004

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SENTENZA N.227

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo            ZAGREBELSKY      Presidente

- Valerio              ONIDA                      Giudice

- Carlo                 MEZZANOTTE        "

- Fernanda           CONTRI                    "

- Guido                NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto    CAPOTOSTI             "

- Annibale           MARINI                    "

- Franco               BILE                          "

- Giovanni Maria FLICK                       "

- Francesco          AMIRANTE              "

- Ugo                   DE SIERVO              "

- Romano            VACCARELLA        "

- Paolo                 MADDALENA         "

- Alfio                 FINOCCHIARO       "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2003 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2003.

     Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

     udito nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

     uditi l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

     1. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2002 e depositato il successivo 9 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in riferimento all’art. 120 della Costituzione.

     2. – Le suddette disposizioni legislative regionali, anche con richiamo a preesistenti discipline, affidano (a) alla Regione l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle Province in materia di gestione dei rifiuti, e (b) alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo la nomina di commissari ad acta.

     Nel denunciare queste previsioni, l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, rileva che la disposizione costituzionale citata demanderebbe a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potestà legislativa della Regione in materia di controlli sostitutivi.

     A suffragio della sussistenza di questa "riserva", a beneficio del legislatore statale, di attuazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, si porrebbero (a) la "continuità testuale" dei due periodi dell’unitario secondo comma dell’art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le "solenni disposizioni" contenute nell’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell’autonomia degli enti territoriali), (c) l’assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) la "cogente esigenza" di una disciplina unitaria – o perlomeno fortemente coordinata – delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall’individuazione dell’organo chiamato a disporre l’intervento sostitutivo.

     3. – Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Piemonte.

     La resistente osserva che la legge regionale n. 24 del 2002 disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti, in conformità alle norme comunitarie in materia, alle disposizioni legislative statali che alle prime danno attuazione (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e altresì al complessivo quadro normativo, statale (legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e regionale (legge regionale 20 novembre 1998, n. 34; legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).

     La legge regionale, in sintesi, definisce competenze di programmazione e di gestione, che vengono mantenute al livello regionale ovvero che sono attribuite al livello provinciale e comunale, con previsione di raccordi e forme di coordinamento (articoli 2-7); delinea il "sistema integrato" di gestione dei rifiuti urbani, articolato in ambiti territoriali ottimali (di dimensione provinciale), nei quali gli enti locali – territoriali e non – e i relativi consorzi assicurano lo svolgimento dei servizi previsti nella legge.

In questo contesto, le specifiche disposizioni oggetto di impugnazione riguardano (a) l’esercizio da parte della Regione del potere sostitutivo, già previsto da precedente norma regionale (art. 14 della legge regionale n. 34 del 1998), nei confronti delle Province, e (b) l’esercizio di analogo potere da parte della Province nei confronti dei Comuni e degli altri enti menzionati, in caso di inerzia e in vista della messa in opera degli strumenti (costituzione dei consorzi di bacino, programmazione degli interventi e investimenti, approvazione delle convenzioni di cooperazione costitutive delle "associazioni di ambito" previste dalla legge) che la medesima normativa individua per la migliore gestione dei rifiuti.

     Questa disciplina, ad avviso della resistente, sarebbe del tutto estranea sia alla previsione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, sia all’ambito della legge statale attuativa, la quale non avrebbe ragione di regolare ogni ipotesi di potere sostitutivo diversa da quella attribuita al Governo dalla disposizione costituzionale.

     La previsione di poteri sostitutivi – prosegue la difesa regionale – sarebbe presente in numerose disposizioni e in svariati ambiti, sia generali (come nella legge n. 59 del 1997 e nel conseguente decreto legislativo n. 112 del 1998) che particolari: a seguire la prospettazione del ricorrente, anche siffatte previsioni dovrebbero essere "travolte" dal nuovo testo dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, salvo poi essere reintrodotte per effetto della – futura – legge statale attuativa del testo costituzionale.

     A sostenere le ragioni del ricorso non condurrebbero, d’altro canto, neppure gli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La potestà legislativa affidata alle Regioni in determinate materie – sia in via esclusiva che in via concorrente – implicherebbe necessariamente la disciplina delle funzioni degli enti territoriali diversi dalla Regione nelle medesime materie e dunque anche la possibilità di stabilire forme di intervento sostitutivo, là dove ritenuto necessario in vista della garanzia dello svolgimento di funzioni e compiti nei singoli settori.

     Inoltre, l’art. 118, secondo comma, della Costituzione prevede funzioni amministrative di Comuni, Province e Città metropolitane sia "proprie" sia "conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze", il che confermerebbe la possibilità di prevedere poteri sostitutivi inerenti all’esercizio delle funzioni, appunto, conferite.

     La difesa regionale, infine, richiama le disposizioni che espressamente prevedono strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, con gli eventuali interventi sostitutivi [art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59 del 1997; art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998], e conclude per una declaratoria di infondatezza del ricorso.

     4. – Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, la Regione Piemonte ha depositato una memoria, in cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti già dedotti nell’atto di costituzione.

     In particolare, si sostiene che proprio la formulazione dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione evidenzierebbe il suo esclusivo riferimento al "Governo", il cui potere potrebbe esercitarsi previa emanazione di una legge statale che ne disciplinasse l’intervento.

     L’art. 120, quindi, non avrebbe la portata – indicata dal ricorrente – di "generale regolazione dell’esercizio di poteri sostitutivi fra i vari livelli di governo", e non includerebbe pertanto la previsione di poteri rientranti nella potestà del legislatore regionale, quanto al conferimento e al coordinato esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle autonomie locali.

     In definitiva, sarebbe del tutto coerente con il sistema che là dove vi fosse competenza sostanziale della Regione vi fosse anche la competenza a disciplinare l’attività e il rimedio all’inattività, in una linea che troverebbe conferma nell’art. 118, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui individua la fonte attributiva di funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane nella "legge regionale", oltre che nel ruolo, assegnato alla Regione, di "centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali", secondo l’espressione della giurisprudenza costituzionale.

     Alla stregua di tali premesse, conclude la resistente, le norme regionali impugnate, finalizzate a dare effettiva attuazione alla normativa statale (decreto legislativo n. 22 del 1997), e non interferenti su organi, poteri e funzioni "fondamentali" delle Province e dei Comuni del Piemonte, realizzerebbero una esigenza di coordinamento pienamente conforme ai principi costituzionali.

Considerato in diritto

     1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), nella parte in cui essi, anche con richiamo a preesistenti discipline, affidano (a) alla Regione l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle Province in materia di gestione dei rifiuti, e (b) alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta.

     Tali disposizioni, in particolare, si porrebbero in violazione dell’art. 120 della Costituzione, in quanto dal secondo comma del medesimo si ricaverebbe la riserva allo Stato della disciplina degli interventi sostitutivi. A suffragio di tale conclusione si adducono (a) la "continuità testuale" dei due periodi dell’unitario secondo comma dell’art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le "solenni disposizioni" contenute nell’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell’autonomia degli enti territoriali), (c) l’assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) la "cogente esigenza" di una disciplina unitaria – o perlomeno fortemente coordinata – delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall’individuazione dell’organo chiamato a disporre l’intervento sostitutivo.

     2. – Le questioni non sono fondate.

     Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative conferite agli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali o di altro livello di governo nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente ordinariamente competente.

     È stato peraltro chiarito (sentenze n. 313 del 2003 e numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112, 172 e 173 del 2004) che (a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali; (b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività "prive di discrezionalità nell’an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo)" (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l’intervento sostitutivo; (c) l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del 1989), stante l’attitudine dell’intervento a incidere sull’autonomia costituzionale dell’ente sostituito; infine, (d) devono sussistere, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l’esercizio del potere sostitutivo, prevedendosi, in particolare, un procedimento in cui l’ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento (cfr. sentenze n. 419 del 1995 e n. 153 del 1986; ordinanza n. 53 del 2003).

     3. – Incontestata essendo la competenza del legislatore regionale a disciplinare la materia oggetto della legge nella quale le disposizioni impugnate si inscrivono, è alla luce dei limiti e delle condizioni appena indicati che deve effettuarsi lo scrutinio di legittimità costituzionale.

     4. – L’art. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 24 del 2002 attribuisce alla Regione il compito di provvedere all’esercizio – nelle forme previste dall’art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) – del potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze a esse attribuite dalla medesima legge regionale n. 24.

     Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 24 del 2002 e dell’art. 14 della legge regionale n. 34 del 1998, si deduce l’esistenza di una determinazione legislativa dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano l’esercizio del potere sostitutivo.

     Con riferimento alla natura dei presupposti sostanziali, la disposizione impugnata prevede che all’intervento sostitutivo si faccia luogo "in caso di inadempienza", da parte delle Province, nello svolgimento delle competenze a esse attribuite. La formulazione della disposizione, per quanto sintetica, delimita comunque l’ambito entro il quale il potere sostitutivo può esercitarsi: in tal senso, il concetto di "inadempienza" non può non essere inteso come avente riguardo alla violazione di quelle norme che, nel prescrivere il compimento di determinati atti o attività (all’uopo ponendo, se del caso, termini per l’adempimento), si pongono a tutela di quegli interessi unitari alla cui salvaguardia l’intervento sostitutivo è chiamato.

     Conforme ai requisiti anzidetti è altresì l’attribuzione del potere sostitutivo a un organo di governo: l’art. 14 della legge regionale n. 34 del 1998 (confermato dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2002) conferisce, infatti, l’esercizio del potere alla Giunta regionale.

     Le modalità di esercizio del potere sostitutivo, attivabile soltanto dopo che la Giunta regionale, "su proposta dell’Assessore competente per materia", abbia invitato la Provincia a provvedere "entro congruo termine" al compimento degli atti dovuti (art. 14 della legge n. 34 del 1998), soddisfano infine il necessario rispetto del principio di leale cooperazione.

     5. – A conclusioni del medesimo segno deve giungersi con riferimento alla censura avente a oggetto l’art. 3, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 24 del 2002, secondo cui le Province provvedono all’esercizio del potere sostitutivo, "nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, per l’espletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività di cui all’articolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15, ed all’articolo 12, commi 3, 4 e 6".

     La censura dell’art. 3, comma 1, lettera l), non può essere disgiunta da quelle concernenti gli impugnati articoli 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8. Ciò in quanto questi ultimi specificano le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte delle Province in relazione a fattispecie individuate nel comma 1, lettera l), dell’art. 3.

     In particolare, l’art. 11, comma 13, disciplina l’esercizio del potere sostitutivo da parte delle Province circa gli atti di cui all’art. 11, comma 3, cioè la creazione dei consorzi di bacino previsti dal comma 1, e l’adeguamento, per i consorzi già esistenti, dei propri statuti e della propria convenzione per il consorziamento obbligatorio.

     L’art. 11, comma 14, attribuisce alle Province il potere sostitutivo circa le attività disciplinate ai commi 6 e 11 del medesimo articolo, vale a dire, rispettivamente, lo svolgimento, da parte del consorzio, delle funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino e l’approvazione del regolamento speciale consortile, del programma pluriennale degli interventi, e dei relativi investimenti, e dei criteri tariffari relativi ai servizi di gestione (indicati all’art. 10, comma 1) svolti nei bacini.

     L’art. 12, comma 7, stabilisce le modalità di esercizio del potere sostitutivo in relazione all’adozione, prevista dall’art. 12, comma 3, della convenzione costitutiva dell’associazione dei consorzi di bacino (c.d. "associazione di ambito").

     Infine, l’art. 12, comma 8, determina le forme degli interventi sostitutivi circa le attività spettanti all’associazione dei consorzi di bacino, indicate al comma 4 dell’articolo, e consistenti nel provvedere, sulla base dei programmi provinciali, al governo e al coordinamento dei servizi di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel realizzare gli interventi previsti dal programma provinciale (o nell’individuare i soggetti cui affidare la realizzazione), nel fornire ai consorzi di bacino appartenenti all’ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione, ai fini dell’istituzione della tariffa, dei piani finanziari di cui all’art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

     Quanto alle ulteriori ipotesi previste dall’art. 3, comma 1, lettera l), l’art. 11, comma 15, stabilisce che l’attività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta, "in conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa", nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni. Analogamente, l’art. 12, comma 6, stabilisce che l’attività di gestione operativa degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, da effettuare nell’ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

     A norma dell’art. 3, comma 1, lettera l), la Provincia provvede all’esercizio del potere sostitutivo in caso di "inerzia" da parte dei soggetti preposti all’esercizio dell’attività di gestione.

     Il generale riferimento al criterio della "inerzia" da parte dei soggetti ordinariamente competenti allo svolgimento delle attività contemplate deve intendersi, in conformità all’interpretazione che costituzionalmente si impone, in stretta correlazione con il richiamo alla disciplina del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle successive modificazioni, con il che il potere sostitutivo risulta attivabile, non per qualsiasi fattispecie liberamente apprezzabile dalla Provincia, bensì soltanto allorché l’inerzia si riverberi – a seguito di inattività o di violazione dei termini, delle forme o dei contenuti degli atti prescritti – in una violazione di norme poste a tutela degli interessi unitari alla cui salvaguardia l’intervento sostitutivo è chiamato.

     Con riferimento al soggetto cui il potere di intervento sostitutivo spetta, le disposizioni legislative, prevedendo l’attribuzione generica alla "Provincia", devono intendersi – in assenza di una specifica disposizione sul punto – nel senso che il potere di agire in sostituzione spetti all’organo provinciale di governo che risulta competente secondo le norme legislative e statutarie che definiscono, in generale, le linee di organizzazione dell’ente (considerazione che vale anche in riferimento alle ulteriori fattispecie in cui si configura un potere sostitutivo in capo, genericamente, alla Provincia).

     Inoltre, sebbene la disposizione non disegni la cornice procedurale entro la quale l’intervento sostitutivo debba svolgersi, il principio di leale cooperazione, pur nel silenzio del legislatore, implica che le applicazioni concrete che della medesima disposizione si facciano non possano comunque prescindere da un avviso, rivolto all’ente sostituendo, contenente una diffida ad adempiere entro un congruo termine, solo trascorso il quale l’intervento sostitutivo può essere espletato.

     Così ricostruita nella sua portata, la disposizione impugnata si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale, ferma comunque restando la possibilità di far valere, da parte dell’ente diffidato, attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali, l’eventuale difetto di congruità del termine di volta in volta assegnato antecedentemente all’esercizio in concreto del potere sostitutivo.

     6. – Per quanto attiene al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l), e 11, comma 13, i presupposti dell’esercizio del potere sostitutivo sono rintracciabili in quest’ultima disposizione, ai sensi della quale, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dello schema tipo di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e del relativo statuto (art. 11, comma 3), la "Provincia" competente per territorio provvede, "previa diffida", in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino, nominandone gli organi e approvandone lo statuto.

     La disciplina dei presupposti (individuati nel mancato adempimento di un obbligo entro il termine perentorio determinato dalla legge) e del procedimento che può condurre all’intervento sostitutivo (espressamente preceduto dalla diffida agli enti competenti, ai quali deve implicitamente assegnarsi un termine congruo per l’adempimento autonomo), escludono il contrasto delle disposizioni con il dettato costituzionale.

     7. – A rilievi similari si presta il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l), e 11, comma 14, quest’ultimo prevedendo che, "in caso di inerzia" dei consorzi di bacino nell’espletamento delle funzioni di cui all’art. 11, commi 6 e 11, la Provincia, "previa diffida", provvede all’intervento sostitutivo, "tramite un commissario ad acta", finalizzato a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino.

     Interpretato il presupposto per la sostituzione – l’"inerzia" – nel senso sopra indicato (e cioè che il potere sostitutivo è attivabile, non per qualsiasi ipotesi di inerzia, ma soltanto allorché essa si riverberi – a seguito di inattività o di violazione dei termini, delle forme o dei contenuti degli atti prescritti – in una violazione di obblighi legislativi posti a tutela degli interessi unitari alla cui salvaguardia l’intervento sostitutivo è chiamato), e chiarito il riferimento alla "previa diffida" come implicitamente richiedente la sussistenza di un congruo termine per l’adempimento autonomo da parte dell’ente diffidato, la normativa risultante dagli articoli 3, comma 1, lettera l), e 11, comma 14, si sottrae alle censure di incostituzionalità.

     8. – Con riguardo agli articoli 3, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, possono riproporsi le medesime argomentazioni.

     La cornice entro cui il potere sostitutivo viene esercitato è dettata dall’art. 12, comma 7, allorché esso stabilisce che, decorso il termine di sei mesi dalla costituzione dei consorzi di bacino senza che questi abbiano proceduto a stipulare tra loro la convenzione di cooperazione obbligatoria (art. 12, comma 3), la "Provincia" provvede, "previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti", ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.

     9. – Di tenore analogo è la disciplina contenuta nel combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l), e 12, comma 8, quest’ultima disposizione prevedendo che, in caso di "inerzia" dell’associazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata indicate all’art. 12, comma 4, ovvero nel caso di necessità e urgenza, la "Provincia", "previa diffida", provvede, "tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale".

     La nozione di "inerzia" che si è precedentemente ricostruita, secondo moduli che vengono ulteriormente specificati dal riferimento alternativo alle ipotesi di "necessità ed urgenza", chiaramente da ricollegarsi al potenziale pregiudizio di interessi unitari, soddisfa l’esigenza di determinazione legislativa dei presupposti per procedere all’intervento sostitutivo. Del pari, la necessaria diffida preventiva – implicitamente recante un congruo termine per l’adempimento autonomo – garantisce il rispetto del principio cooperativo.

per questi motivi

la Corte costituzionale

     dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.