Sentenza n. 460 del 1989

 

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SENTENZA N.460

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato l'8 aprile 1989, depositato in cancelleria il 14 aprile 1989 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1989.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.- La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989 n. 86 - in tema di interventi sostitutivi dello Stato conseguenti ad inattività amministrativa in materia comunitaria di una Regione o di una Provincia autonoma-nella parte in cui prevede che il Consiglio dei ministri, una volta disposto l'intervento sostitutivo, possa conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari per la sua attuazione ad una Commissione di tre membri, presieduta dal Commissario del Governo e nominata con decreto del Presidente del Consiglio.

Secondo la ricorrente, tale disciplina verrebbe a violare gli artt. 117, 118, 119, 121, secondo comma e 124 Cost., ponendosi in contrasto con i principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 177 del 1988, che ha riferito il potere d'intervento sostitutivo nei confronti delle Regioni soltanto al Governo, <nello specifico senso di cui all'art. 92 Cost.>. In tale nozione non potrebbero ricomprendersi - ad avviso della Regione -nè la speciale Commissione prevista dalla norma impugnata ne il Commissario del Governo chiamato a presiedere tale Commissione.

2. - Il ricorso é infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dei poteri sostitutivi dello Stato conseguenti ad inattività delle Regioni e delle Province autonome in numerose pronunce (v. sentenze n. 177 e 294 del 1986; 64 e 304 del 1987; 177 e 1000 del 1988; 101 del 1989). Tra queste, ai fini della soluzione del caso in esame, assume rilievo particolare la sent. n. 177 del 1988, richiamata a sostegno principale del ricorso e intorno al cui contenuto le parti, nelle rispettive memorie, si sono ampiamente soffermate.

Tale pronuncia ha analizzato, nei loro diversi aspetti, i presupposti e le caratteristiche proprie del controllo sostitutivo attivabile, come istituto eccezionale, da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, precisando, con riferimento al profilo soggettivo, che tale potere può essere esercitato <soltanto da un'autorità di Governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 Cost., dal momento che questo e il piano costituzionalmente individuato per l'adozione di indirizzi e di direttive verso l'amministrazione regionale e per la vigilanza ed il controllo nei confronti dell'attuazione regionale dei principi e dei vincoli legittimamente disposti> ai vari livelli. E' solo sul piano del Governo, infatti, <che operano organi in grado di vigilare sull'unitarietà e sul buon andamento della complessiva amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri così penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al Parlamento nazionale>.

Tali enunciati, contrariamente a quanto si legge nel ricorso, non risultano in contrasto con i contenuti espressi dall'art. 11 della legge n. 86 del 1989.

La disciplina posta da tale articolo prevede, infatti, per il settore comunitario, un intervento sostitutivo dello Stato affidato al Governo nella sua unita, dal momento che sia la verifica dei presupposti dell'inadempimento regionale suscettibili di dar luogo all'intervento statale sia la determinazione dello stesso intervento spettano-ai sensi del primo e secondo comma- esclusivamente al Consiglio dei ministri, integrato dalla partecipazione, con voto consultivo, del Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessate al provvedimento. Il procedimento attraverso cui il controllo sostitutivo si viene a realizzare resta, dunque, riservato, nei suoi passaggi de terminanti e fondamentali, alla sfera costituzionale del Governo.

Il fatto poi che il Consiglio dei ministri-una volta disposto l'intervento - possa affidare, in via eventuale, l'esecuzione dello stesso alla speciale Commissione descritta dal terzo comma dell'art. 11 non e tale da spostare i termini della soluzione adottata con riferimento all'imputazione della competenza.

Risulta, infatti, evidente che l'attività della Commissione, limitata dalle <opportune direttive> del Consiglio dei ministri, verrà ad assumere, in prevalenza, le connotazioni dell'attività esecutiva ne potrà in alcun modo incidere e limitare, indipendentemente dalle previe determinazioni assunte nella sede governativa, la sfera di autonomia spettante alla Regione. Alla Commissione va, dunque, riconosciuta la natura di mero organo tecnico, investito di una attività di supporto del Consiglio dei ministri, attività da esercitare sotto il controllo e nel quadro della responsabilità politica esclusivamente spettante al Governo.

La questione proposta va, dunque, dichiarata infondata: e questo tanto più ove si consideri che l'art. 11 della legge n. 86 del 1989- modificando in parte la disciplina in precedenza posta dall'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 - anzichè limitare, ha arricchito e precisato le garanzie, sia di ordine sostanziale che formale, già operanti nell'ambito del procedimento di intervento sostitutivo dello Stato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), in relazione agli artt. 117, 118, 119, 121, secondo comma e 124 Cost.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE