Ordinanza n. 190/2003

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ORDINANZA N.190

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell’art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) promosso con ordinanza del 20 agosto 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da R.B.F. ed altri contro il Ministero degli affari esteri ed altro, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 agosto 2002, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell’art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L.120.000 anziché, un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni dei ricorrenti.";

che le questioni sono state sollevate nell’ambito di un giudizio promosso da alcuni ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione contro il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione di un assegno di sede il cui ammontare sia commisurato alle funzioni svolte, dalle rispettive date di assegnazione in servizio all’estero;

che i ricorrenti - rileva il Tribunale - hanno promosso un precedente giudizio innanzi al medesimo Tribunale amministrativo, unitamente ad altri colleghi, con ricorso avente in parte lo stesso oggetto e hanno ottenuto in primo grado una decisione favorevole, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato, con sentenza del 25 febbraio 1999, cosicché la pretesa avanzata nel giudizio a quo sarebbe ammissibile per i profili disciplinati dall’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994 fino all’entrata in vigore della nuova norma dell’art. 27 del d. lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) che, sostituendo il richiamato art. 658, ha determinato nuove e maggiori misure degli assegni di base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero;

che la questione, entro tali limiti, sarebbe rilevante "poiché l’unico strumento idoneo alla soddisfazione della pretesa dei ricorrenti è l’intervento di carattere caducatorio ed additivo da parte della Corte costituzionale nei confronti della tabella di cui al d. lgs. n. 297 del 1994", poiché, con tale ultima tabella rispetto a quella precedente allegata al d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero), si è solo sostituito "nell’elenco del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane, la figura dell’ispettore scolastico con quella dell’ispettore tecnico, inserendo quest’ultimo nella medesima posizione gerarchica e funzionale originariamente assegnata al primo";

che tale corrispondenza - secondo il giudice a quo - non sarebbe configurabile sul piano delle responsabilità e su quello della posizione funzionale ricoperta, poiché gli ispettori tecnici, a norma dell’art. 4 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) dovrebbero svolgere "funzioni di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e nell’attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche, svolgono attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e per i direttori generali";

che, ad avviso del Tribunale, l’assegno di sede, nonostante non abbia carattere retributivo ed abbia la finalità di assicurare al dipendente un contributo per gli oneri derivanti dal servizio prestato all’estero, sarebbe stato determinato dalla legge con specifico riferimento alle funzioni svolte, nel senso che la sua misura sarebbe stata adeguata "in modo progressivo con l’accrescersi qualitativo delle funzioni stesse";

che la non manifesta infondatezza della questione con riferimento ai parametri dell’art. 3 della Costituzione non si evidenzierebbe "tanto nella mancata corrispondenza tra livello della retribuzione e misura dell’assegno di sede, quanto nel mancato rispetto della progressione nella determinazione della misura dell’assegno, in relazione all’ordine gerarchico del personale in servizio all’estero, una volta che il legislatore abbia scelto in astratto tale parametro quale limite della propria discrezionalità";

che la tabella contenuta nell’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994 sarebbe in contrasto anche con l’art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto il principio del buon andamento e dell’imparzialità sarebbe un principio generale dell’ordinamento giuridico al quale dovrebbe ispirarsi "qualsiasi assetto organizzatorio e qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate, in quanto l’assegno di sede, al pari di altri assegni accessori allo stipendio, non avrebbe carattere retributivo e, come tale, non sarebbe vincolato ai parametri stabiliti dall’art. 36 della Costituzione e la sua determinazione, tenuto conto della sua natura e delle finalità per quali sarebbe previsto, sarebbe rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del legislatore.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale della tabella allegata al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "nella parte in cui viene assegnato agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo pari, nella componente base, a L. 120.000 anziché, un assegno di sede corrispondente a quello attribuito al personale svolgente le medesime funzioni dei ricorrenti";

che il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha istituito la figura di ispettore tecnico ed ha attribuito ad esso le funzioni ispettive e dirigenziali descritte nell’art. 4 dello stesso decreto presidenziale, e che, con l’art. 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola), è stato istituito un ruolo unico, riconfermando al comma 2 dello stesso articolo 5 che gli ispettori tecnici "esercitano le funzioni di cui all’art. 4 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417", senza, però, modificare l’assegno base di sede, come stabilito dall’originaria tabella allegata al d. P.R. n. 215 del 1967;

che le disposizioni contenute nell’art. 10 del citato d.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 sono state riprodotte nell’art. 658, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, sostituendo per mero coordinamento soltanto il termine "ispettore scolastico – figura soppressa dal citato d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 - con quello di "ispettore tecnico", lasciando, invece, inalterata la originaria tabella;

che tale tabella prevedeva una indennità "base" alla quale andavano aggiunte le maggiorazioni o riduzioni relative alle singole sedi, determinate in base a coefficienti che tengono conto del costo della vita, del corso dei cambi, degli eventuali disagi di sede, del costo degli alloggi, del personale domestico;

che il legislatore, nell’esercizio della discrezionalità spettantegli ha operato una scelta che non è viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né ha comportato una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del personale inquadrato nel nuovo ruolo degli "ispettori tecnici", tenuto conto della natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all’espletamento del servizio all’estero;

che le particolari finalità dell’indennità in esame rispetto alla retribuzione giustificavano una misura che non rientrava comunque nel rapporto di stretta correlazione tra prestazione di lavoro e trattamento retributivo, sicché non era irragionevole una differente disciplina normativa, la quale di per sé non esulava dall'ambito della discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione (ordinanza. n. 254 del 2001);

che non assume rilievo alcuno la circostanza che l’art.27 del d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha modificato l’art. 658 del citato testo unico n. 297 del 1994, rideterminando gli importi relativi agli "assegni base di sede" e collocando gli ispettori tecnici al primo livello, superiore rispetto a quelli dei direttori didattici con funzioni ispettive e dei presidi;

che infatti tale disposizione si inserisce nell’ambito di un riordino complessivo della disciplina del trattamento economico del personale scolastico e nel quadro di una politica economica generale e di gestione di concrete disponibilità finanziarie, tenuto conto anche che lo stesso fluire del tempo può, come più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 374 del 2002, n. 126 del 2000, n. 117 del 1999 e n. 311 del 1995), costituire un elemento di per sé idoneo a differenziare situazioni soggettive, che il legislatore ha in precedenza, nell’ambito di una valutazione di carattere economico finanziario, ritenuto di non diversificare;

che, infine, è inconferente il richiamo dell’art. 97, comma primo della Costituzione, in quanto il principio di buon andamento non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (ordinanza n. 263 del 2002, n. 205 del 1998¸ sentenza n. 273 del 1997);

che, pertanto, la questione sotto ogni profilo è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell’art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.