SENTENZA N.26
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, promossi con ordinanze del 25 gennaio 2002 dal Tribunale di Vallo della Lucania e del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Genova iscritte ai nn. 229 e 290 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visti gli atti di costituzione della Comerit s.r.l. e della Spinelli s.r.l. nonché gli atti di intervento di Piga Franca ed altri e della F.A.I. ed altra;
udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Antonio Spadetta per la Comerit s.r.l. e Enrico Siboldi per la Spinelli s.r.l.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale di Vallo della Lucania – adito dalla committente Comerit s.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla B.F.T. s.r.l., vettore utilizzato per il trasporto di cose e ricorrente in via monitoria per conseguire quanto dovuto a titolo di compenso per l’opera prestata - con ordinanza emessa il 25 gennaio 2002, solleva questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli articoli 3, 24, 102 e 104 della Costituzione dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo cui l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».
1.1.- In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che la Comerit s.r.l. aveva instato per la declaratoria di nullità del contratto di trasporto invocato dalla controparte a fondamento della pretesa creditoria, perché stipulato in violazione della disposizione di cui all’art. 26 della legge n. 162 del 1993 la quale, prima della «modificazione» introdotta con l’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256, «prescriveva, a pena di nullità, la forma scritta del contratto di trasporto, con l’obbligo di specificare a cura del vettore, nello stesso contratto, il numero e la data sia dell’iscrizione nell’albo dei trasportatori, sia delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi».
Soggiunge il giudice a quo che la società opposta, frattanto costituitasi in giudizio, aveva dedotto di essere regolarmente iscritta all’albo dei trasportatori, consultabile dal pubblico, per cui la mancata indicazione dei relativi estremi in contratto non avrebbe dovuto sortire alcun effetto.
Assunta la causa in decisione sulla questione pregiudiziale della validità dell’accordo stipulato dalle contendenti, il Tribunale di Vallo della Lucania solleva la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa sopra richiamata, osservando, quanto alla rilevanza della questione, come la difesa della Comerit s.r.l. sia mirata ad evidenziare l’assenza, tra le parti, di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine ai trasporti di cose per conto terzi effettuati dalla B.F.T. s.r.l. su commissione dell’opponente, con la conseguenza immediata di paralizzare la pretesa creditoria come prospettata dal vettore in sede monitoria. Poiché secondo la uniforme opinione della giurisprudenza di merito (formatasi sulla lettera della norma introdotta nel 1993 al fine di potenziare la repressione dei trasporti abusivi) sarebbe insanabilmente nulla la pattuizione conclusa in forma orale, la questione di legittimità della norma di cui all’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 risulterebbe rilevante nel giudizio a quo, stante il carattere retroattivo della disposizione dichiarata interpretativa, che la rende applicabile alla fattispecie di causa.
1.1.2.– In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente preliminarmente richiama le pronunce della Corte costituzionale che, di volta in volta, hanno individuato l’ambito applicativo delle norme interpretative nella scelta di una delle possibili varianti di senso del testo interpretato, vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 39 del 1993, n. 311 del 1995 e n. 525 del 2000), col limite dei principi generali di ragionevolezza, di uguaglianza, di tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenze n. 229 del 1999 e n. 397 del 1994); osserva quindi come, nel caso di specie, non fosse riscontrabile uno stato di obiettiva e non altrimenti superabile incertezza interpretativa dell’art. 26 della legge n. 298 del 1974, nella formulazione introdotta dalla legge n. 162 del 1993, tenuto conto che la giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la ratio e la lettera della norma interpretata imponessero la forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto di cose per conto terzi, allo scopo di consentire, in ogni caso, l’annotazione dei dati (iscrizione nell’albo e autorizzazione al trasporto) richiesti dalla legge.
L’originaria finalità legislativa di contrasto dell’abusivismo nel trasporto di cose per conto terzi, ad avviso del Giudice a quo, rende tuttavia difficile negare il carattere innovativo - per assenza di una scelta ermeneutica ragionevolmente ascrivibile all’art. 26 della legge n. 298 del 1974 - della norma denunciata che oggi discrimina l’applicazione della sanzione della nullità in relazione non più alla mancanza di alcuni requisiti in astratto considerati, ma alla loro omessa inclusione nel contratto solo ove concretamente stipulato per iscritto. Il legislatore della norma interpretativa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, avrebbe dunque effettuato una lettura della disposizione interpretata non desumibile da quel testo e mai accolta dalla giurisprudenza, con pregiudizio dell’affidamento sulla certezza delle situazioni giuridiche. In tali termini, notevole sarebbe stata, ad avviso del rimettente, la ricaduta su numerose fattispecie sub judice, come ben noto ai conditores per quanto evincibile dal tenore dei lavori parlamentari, con scadimento della funzione legislativa su un piano meramente provvedimentale e contestuale violazione degli artt. 102 e 104 della Costituzione.
1.2.– Si è costituita con una memoria la Comerit s.r.l. la quale ha innanzitutto ribadito la rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimità posto che, ove la forma scritta del contratto di trasporto di cose per conto terzi non fosse imposta ad substantiam, la domanda del vettore B.F.T. s.r.l., avanzata per il pagamento delle differenze derivanti dall’applicazione delle tariffe obbligatorie, sarebbe da scrutinarsi nel merito, superando l’eccezione di nullità dei contratti intercorsi inter partes formulata dalla deducente ai sensi della norma interpretata.
La parte privata ha, quindi, concluso per la fondatezza nel merito della questione. Ha, infatti, rilevato come l’interpretazione effettuata dai giudici di merito dell’art. 26 della legge n. 298 del 1974, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 82 del 1993, sia stata univoca nel senso di prevedere la forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto di cose per conto terzi. Ciò in aderenza allo scopo della normativa in esame, volta alla repressione del trasporto abusivo in armonia col sistema di sanzioni amministrative previsto dalle altre disposizioni del medesimo testo di legge. Il fine di tutela dell’ordine pubblico, tipizzante l’intera disciplina della materia, si completerebbe con l’obbligo della forma scritta del contratto, «imposto a tutela del principio di buona fede e di correttezza e di quello del diritto alla difesa, considerate le gravi sanzioni comminate a carico del committente, che può essere ragionevolmente punito soltanto quando, posto in condizione di non concorrere alla violazione della norma imperativa, la voglia ugualmente violare – art. 3, della legge n. 689 del 1981». La norma interpretativa si pone, tuttavia, in netta antitesi con le finalità di quella interpretata, prevedendo la nullità del contratto «nella sola ipotesi in cui le parti abbiano scelto la forma scritta», con la conseguenza di rendere la norma irrilevante per la tutela dell’ordine pubblico (nella misura in cui elimina ogni interesse delle parti per la stipula in forma scritta) e di indebolire l’intero sistema sanzionatorio istituito con la novella del 1993. Ad avviso del deducente, evidente è, sotto tale profilo, la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. laddove il committente, o primo vettore, corresponsabili agli effetti sanzionatori previsti dall’art. 26 della legge n. 298 del 1974 sono ora privati della tutela assicurata dall’obbligo, senza esclusione per nessuno, della forma scritta del contratto e dell’annotazione dei dati dell’albo e dell’autorizzazione.
Va, inoltre, censurata la norma interpretativa anche alla stregua dell’art. 3 Cost. per la sua manifesta irrazionalità, in quanto restringe l’ipotesi di nullità del contratto ad un caso non giustificato dalla tutela dell’interesse pubblico generale né da quella degli interessi coinvolti nella particolare operazione economica da compiere.
La norma impugnata si configura poi come estranea ai parametri che ne dovrebbero connotare la natura interpretativa, non sussistendo alcuna incertezza interpretativa né una possibile alternativa semantica rispetto ad una lettera e ad una ratio chiarissime ed univoche; essa costituirebbe invece un tentativo di influire sui decisa ancora non stabilizzati con ulteriore violazione degli articoli 101, secondo comma, 102, primo comma e 104, primo comma, della Costituzione, nella misura in cui lede l’autonomia del giudice e gli impone di subire l’arbitrio di una interpretazione di segno esattamente opposto rispetto a quella da lui univocamente fornita nelle cause finora decise.
Non sussisterebbero inoltre i requisiti di straordinaria urgenza e necessità previsti dall’art. 77 Cost. per approvare con decreto-legge la norma interpretativa suddetta, tenuto anche conto del notevole lasso di tempo (circa otto anni) intercorso tra l’entrata in vigore della norma interpretata e di quella interpretativa.
Sussisterebbe poi la violazione dell’art. 41 della Costituzione nei termini per cui la norma in questione «vincola la libertà d’iniziativa economica, dando alle parti il mezzo di rendere inapplicabili le tariffe obbligatorie soltanto per alcuni, ma non per tutti, consentendo soltanto a questi di essere concorrenziali».
Il deducente, infine, analiticamente esaminati i lavori parlamentari che hanno preceduto l’approvazione della norma impugnata, pone in evidenza le perplessità avanzate in ordine alla legittimità formale e sostanziale della stessa e conclude per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
1.3.- Sono intervenuti, fuori termine, i signori Franca Piga, Salvatore Fronteddu e Francesca Sestu, qualificandosi interessati al giudizio costituzionale, in quanto altrettante ordinanze del Tribunale del lavoro di Nuoro avevano ritenuto sussistere una pregiudizialità tra il giudizio in r.o. n. 98 del 2002 (introdotto con ordinanza del Tribunale di Torino e deciso da questa Corte con ordinanza n. 409 del 2002) e quelli, pendenti innanzi al detto Tribunale del lavoro, nei quali gli interventori erano parti, ed avevano sospeso quei giudizi «in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della normativa applicabile al rapporto dedotto in causa».
Gli interventori hanno concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, movendo essenzialmente dalla considerazione che, in realtà, sotto la vigenza della norma interpretata esisteva un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito, rappresentato con evidenza da una serie di pronunce di segno contrario rispetto a quelle genericamente richiamate dal giudice rimettente. Gli stessi hanno poi fatto espresso riferimento alla recente pronuncia della Corte di cassazione, sez. lavoro (sentenza n. 8256 del 6 giugno del 2002) che ha riconosciuto la natura interpretativa e la correlata portata retroattiva della norma censurata, escludendo in punto di manifesta infondatezza la sussistenza di un contrasto tra questa e i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione.
1.4.– Con memoria 16 settembre 2002 sono, altresì, intervenuti nel giudizio la F.A.I. – Federazione degli Autotrasporti Italiani – e la Confartigianato Trasporti, sostenendo – “quali portavoci degli interessi delle imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporti di merce per conto terzi” – l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
1.5.- La Comerit s.r.l. ha depositato, rispettivamente in data 25 settembre e 23 ottobre 2002, memorie con le quali ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di norme interpretative per dedurne la illegittimità della disposizione denunciata la quale interviene, con pretesa efficacia retroattiva, per attribuire alla norma interpretata una portata contraria alla sua ratio genetica ancorata, invece, alla necessità della forma scritta ad substantiam del contratto di autotrasporto.
Osserva che sarebbe profondamente contraddittorio un tessuto normativo il quale preveda che “per tutti i contratti di trasporto, di qualsivoglia genere, anche internazionali, sia richiesta obbligatoriamente la forma scritta del contratto, nel mentre l’unica eccezione sarebbe costituita per i contratti concernenti il trasporto per conto terzi”. Peraltro, disattesa la prospettazione di una nullità relativa (stante l’interesse generale alla repressione del trasporto abusivo sotteso alla norma), all’intervento legislativo in esame dovrebbe essere attribuita portata sostanzialmente innovativa, con la conseguenza che il voluto effetto retroattivo della disposizione finisce per incidere, compromettendolo, sull’affidamento del cittadino nella certezza del diritto e per creare i presupposti per infliggere sanzioni ai committenti non in grado di provare documentalmente la propria buona fede nell’affidamento di un trasporto ad esercenti abusivi di quell’attività. Evidente sarebbe, inoltre, l’indebita ingerenza sulle sorti dei giudizi in corso, con la relativa violazione degli articoli 102 e 104 della Costituzione.
Da ultimo, la deducente critica, perché confliggenti con la ratio della norma, le motivazioni contenute nella sentenza n. 8256 del 2002 della Corte di cassazione, in particolare laddove il Supremo Collegio opina nel senso che la nullità discenderebbe da un elemento che è estrinseco al suo contenuto sostanziale e che consiste in un adempimento che è richiesto ad una sola delle parti e che non è perfettamente definito con riferimento a tutte le possibili modalità di conclusione di un contratto per iscritto. Ribadisce, quindi, la deducente la violazione del principio di uguaglianza in quanto la norma denunciata ingenera disparità “tra coloro che avevano, all’epoca, infondatamente dato corso a controversie giudiziarie, e coloro che si erano astenuti in funzione della chiarezza della norma sulla quale il legislatore malamente è intervenuto, con ciò intravedendosi anche la violazione dell’art. 41 della Costituzione”.
Richiama, infine, la Comerit s.r.l. l’ulteriore ordinanza di rimessione del Tribunale di Prato del 25 settembre 2002 che pure svolge rilievi critici avverso la trama motivazionale di Cass. n. 8256 del 2002 ritenuta in contrasto con Cass. n. 59 del 2002, la quale aveva diversamente risolto analoga questione nell’interpretazione dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2.– Il Tribunale di Genova, nel corso di un processo civile promosso dalla Spinelli s.r.l., esercente attività di trasporto e spedizione terrestre con autoarticolati e containers, nei confronti dei vettori Ratti Mario, titolare della omonima ditta individuale, e Ratti Fausto, solleva, con ordinanza emessa il 9 aprile 2002, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334) contenente norma di interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - «nella parte in cui inserisce norma modificativa della precedente attribuendo alla stessa valore retroattivo».
2.1.– In punto di fatto, il Giudice a quo premette che la Spinelli s.r.l., «assumendo di aver intrattenuto con il convenuto, dal 1990 al 1996, rapporti negoziali inerenti il trasporto di contenitori del gruppo B, ha chiesto (…) dichiarare nulli ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, n. 2 della legge n. 162 del 1993, i contratti intervenuti tra le parti in quanto privi di forma scritta».
Soggiunge che la parte convenuta ha opposto la discutibilità della prevalente interpretazione giurisprudenziale della norma di cui alla legge n. 162 del 1993, la quale avrebbe introdotto una figura di contratto con forma scritta richiesta ad substantiam in contrasto con i principi di cui all’art. 1325 cod. civ. (peraltro, in ogni caso sarebbero spettati i conguagli richiesti a titolo di illecito arricchimento).
Su istanza della parte attrice, il Tribunale rimette la questione alla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, affermandone la rilevanza, in quanto riguarda direttamente una pregiudiziale della causa.
2.2.– Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ha diffusamente richiamato numerosi precedenti della Corte costituzionale sulla portata ed i limiti dell’attività legislativa di interpretazione autentica (sentenze n. 118 del 1957, n. 123 del 1987, n. 91 del 1988, n. 155 del 1990, n. 311 del 1995, n. 397 e n. 6 del 1994, n. 424 e n. 283 del 1993, n. 440 del 1992, n. 429 del 1993, n. 822 del 1998, n. 525 del 2000), ritenendo sinteticamente e per relationem sussistenti «tutti i dubbi di legittimità inerenti la retroattività della norma sollevati da parte attrice».
2.3.– Si è costituita la Spinelli s.r.l. la quale ha sottolineato, citando numerose pronunce, la (pretesa) univocità della interpretazione di merito, consolidatasi prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa, in ordine alla necessità, postulata dal tenore e dalla ratio dell’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, - che i contratti di trasporto di cose per conto terzi dovessero assumere forma scritta ad substantiam.
Richiamando la ratio della norma, la parte privata sostiene, in primo luogo, che la norma interpretativa introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che scelgono la forma scritta contrattuale - e che, pertanto, si espongono al rischio di vedersene dichiarare la nullità per il caso di mancata menzione delle annotazioni previste dalla legge – e coloro che, invece, avendo stipulato il contratto verbalmente, non subiranno alcuna conseguenza. La evidente omogeneità delle situazioni sottostanti non giustificherebbe, dunque, a detta del deducente, il differente trattamento normativo, e sanzionatorio in particolare; ciò tenuto anche conto delle gravi ricadute, conseguenti alla declaratoria di nullità del contratto, in termini di inapplicabilità delle c.d. tariffe di trasporto a forcella e di possibile attivazione, a cura del committente, della procedura di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. per il recupero di quanto già corrisposto. Vero è, infine, secondo il deducente, che l’esperimento da parte del vettore dell’azione sussidiaria di arricchimento senza causa, anche ove fosse possibile superare i limiti di ammissibilità riscontrabili nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non determinerebbe l’applicazione diretta della disciplina tariffaria, così come la nullità del contratto, in caso di avaria o perdita delle merci, escluderebbe l’azione risarcitoria contrattuale (in uno all’intera normativa in tema di responsabilità ex recepto) in favore di quella aquiliana.
Dubita la parte privata della razionalità della norma, così autenticamente interpretata, sotto altro profilo, in quanto la previsione di nullità non sarebbe più a presidio di un interesse pubblico riconoscibile, stante il mancato carattere imperativo della disposizione in conseguenza della sua inapplicabilità a tutti indistintamente i soggetti interessati. D’altra parte, opina il deducente, la disposizione denunciata, per la stridente contraddizione con la originaria finalità di repressione del trasporto abusivo, rivelerebbe la precisa volontà legislativa di incidere sui tanti processi in corso, intrapresi dai vettori per ottenere il pagamento delle differenze di tariffe di trasporto rispetto ai compensi percepiti, altrimenti destinati a chiudersi con la declaratoria di nullità del contratto.
La Spinelli s.r.l. prospetta, inoltre, la violazione di ulteriori parametri costituzionali tra i quali l’art. 41 Cost., quale ricaduta, sul piano economico dei rapporti tra le parti, della violazione dell’art. 3 Cost., sostanzialmente favorendo quelle imprese le quali deliberatamente optino per la conclusione di contratti nulli per difetto di forma allo scopo di non osservare la disciplina tariffaria. Tutto ciò con evidenti ricadute anche sull’equilibrio del sistema di concorrenza, nella prassi inquinato dai subvettori che eludono, al ribasso, le tariffe obbligatorie con lo scopo immediato di accaparrare clientela e con la riserva mentale di chiedere le differenze tariffarie al termine del rapporto contrattuale.
Richiama, infine, la parte privata anche la violazione dell’art. 104 (oltre i già richiamati artt. 101 e 102 Cost.) in quanto il legislatore con la norma denunziata avrebbe inteso ledere la funzione giurisdizionale imponendo al giudice l’interpretazione dal giudice stesso sistematicamente respinta.
Non ritiene invece rilevante, nel processo da cui promana la questione di legittimità costituzionale, la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. «perché al mittente, che in questo caso è un vettore che ha concluso un contratto di subtrasporto, non è stata contestata la violazione del penultimo comma dell’art. 26 della legge 298/74, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento della somma da tre milioni di lire e 18 milioni, il sequestro e la possibile confisca della merce trasportata, a carico di chi affidi l’esecuzione del trasporto ad un vettore abusivo».
2.4.- La Spinelli s.r.l. ha depositato, rispettivamente in data 19 settembre e 18 ottobre 2002, memorie nelle quali ha svolto rilievi critici riguardo alla sentenza n. 8256/02 della Cassazione, in particolare laddove questa esclude che la norma interpretata imponesse la forma scritta ad substantiam ed esclude che la norma interpretativa presti il fianco a dubbi di costituzionalità.
La Spinelli richiama inoltre altri precedenti specifici della Corte costituzionale in tema di norme interpretative (sentenza n. 525 del 2000), sottolineando ancora una volta l’irrazionalità della norma denunciata per contrasto con la finalità di repressione del trasporto abusivo e con quella di evitare la mancata applicazione delle c.d. tariffe a forcella in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto. La disposizione oggi impugnata si è infatti risolta in danno dei trasportatori contro i quali sono state avviate azioni ex art. 2033 cod. civ. ad evitare le quali sarebbe invece bastata la previsione di una norma che avesse imposto, anche per i contratti nulli, l’applicazione delle menzionate tariffe.
Richiama, quindi, le motivazioni di precedenti ordinanze di rimessione sulla stessa questione ovvero su quella avente ad oggetto la legge n. 298 del 1974 (decise con ordinanza n. 409 del 2002 e ordinanza n. 386 del 1996).
La Spinelli, infine, richiama l’ulteriore ordinanza di rimessione pronunziata dal Tribunale di Prato il 25 settembre 2002, ed evidenzia le analogie esistenti tra la questione odierna e quella relativa all’art. 40 della legge n. 47 del 1985.
Considerato in diritto
1.– La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza 25 gennaio 2002 e dal Tribunale di Genova con ordinanza 9 aprile 2002, concerne l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, secondo il quale l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) – come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993 n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».
Il Tribunale di Vallo della Lucania dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata con riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 Cost., laddove il Tribunale di Genova – facendo proprie talune indicazioni dell’attrice Spinelli s.r.l. – individua implicitamente negli artt. 3, 101 e 102 Cost. le norme costituzionali la cui violazione ritiene non manifestamente infondata.
La sostanziale identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze impone la riunione dei relativi giudizi.
2.– Sia il Tribunale di Vallo della Lucania che il Tribunale di Genova muovono dalla premessa che la norma interpretata (art. 26, ultimo comma, della legge n. 298 del 1974, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993) fosse assolutamente univoca nel suo significato, e fosse, inoltre, assolutamente univoca la giurisprudenza nel ritenere – sulla base della sua lettera e ratio – che il contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi esigesse, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
Da tale premessa entrambi i rimettenti deducono che, non sussistendo alcuna incertezza interpretativa, il legislatore del 2001 avrebbe, in realtà, imposto alla norma interpretata non già un significato in essa comunque rinvenibile, bensì un significato ad essa totalmente estraneo; sicché la retroattività attribuita alla (innovativa) interpretazione così imposta minerebbe la certezza dei rapporti giuridici sulla quale i cittadini debbono poter contare e si risolverebbe in una indebita interferenza, imponendone una definizione in senso opposto a quello consentito dalla norma interpretata, nelle numerose controversie delle quali è già investita l’autorità giudiziaria.
Peraltro, la norma autenticamente interpretata sarebbe irragionevole e contraddittoria, in quanto essa impone di giungere – osserva il Tribunale di Vallo della Lucania – «alla paradossale conclusione che la normativa diretta alla repressione dell’abusivismo nell’ambito del trasporto di cose per conto terzi prevede la necessità dell’indicazione dei requisiti idonei a scoraggiare l’abusivismo solo quando le parti abbiano adottato la forma scritta, di per sé già maggiormente idonea a tutelare gli interessi delle parti, mentre, nella diversa ipotesi in cui il contratto sia stato concluso solo oralmente, nessun requisito e nessuna forma devono considerarsi previsti a pena di nullità del contratto».
3.– Preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità degli interventi spiegati dai sigg. Franca Piga, Salvatore Fronteddu e Francesca Sestu, nonché dalla F.A.I. – Federazione degli Autotrasportatori Italiani – e dalla Confartigianato trasporti, in quanto non erano parti in alcuno dei giudizi a quibus (da ultimo, sentenza n. 470 del 2002).
4.– Occorre rilevare, sempre in via preliminare, che entrambe le ordinanze prospettano la questione di legittimità costituzionale esclusivamente sotto il profilo della portata retroattiva della norma; in particolare, il Tribunale di Vallo della Lucania – nonostante lamenti l’irrazionalità della norma nel passo sopra trascritto – precisa espressamente che «la questione posta non investe l’efficacia futura della normativa in esame (perché) il dubbio di legittimità costituzionale nasce in relazione alla efficacia retroattiva di essa».
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone, pertanto, di valutare la legittimità costituzionale della norma denunciata esclusivamente sotto il profilo della sua efficacia retroattiva.
5.- La questione non è fondata.
La premessa, da cui muovono entrambi i rimettenti, della assoluta univocità dell’interpretazione consentita dalla lettera e dalla ratio dell’art. 26, ultimo comma, legge n. 298 del 1974 (come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 82 del 1993) non è condivisibile: non lo è in fatto, dal momento che la tesi della necessità, a pena di nullità, della forma scritta del contratto de quo è certamente prevalente nella giurisprudenza di merito, ma, altrettanto certamente, numerose sono le pronunce (anche del giudice di legittimità: cfr. Cass. 6 giugno 2002 n. 8256) che quella tesi prevalente contrastano; né lo è ove si consideri la ratio, dal momento che la sanzione della nullità avrebbe abnormemente colpito il contratto, anche se stipulato con vettore iscritto all’albo, per un vizio di forma non correlato ad una reale esigenza di tutela (neanche) della controparte contrattuale.
In altre parole, la ratio (repressione dell’abusivismo) che si afferma sottesa alla norma interpretata implica un eccesso del mezzo (nullità per difetto di forma e di indicazione di taluni dati) rispetto al fine perseguito; del che offre conferma, sul piano normativo, il medesimo art. 26, comma secondo, della legge n. 298 del 1974 (introdotto, si noti, dal medesimo art. 1 del d.l. n. 82 del 1993) che prevede, a carico del committente, una sanzione pecuniaria correlata all’effettivo affidamento del trasporto ad un vettore “abusivo” ed offrono conferma, sul piano fattuale, le vicende da cui scaturisce il presente giudizio che vedono incontestata l’iscrizione al relativo albo degli autotrasportatori alle cui pretese è stata opposta la nullità del contratto.
Ne discende l’infondatezza delle censure – aventi come parametro gli artt. 101, 102 e 104 Cost. – volte a contestare il ricorso del legislatore ad una legge di interpretazione autentica ed a dedurne una illegittima interferenza nei giudizi pendenti con compressione del potere decisorio del giudice: questa Corte ha più volte statuito che il legislatore ha il potere di precisare il significato di norme al fine di vincolare – purché la portata retroattiva non violi altri principi costituzionali – il significato loro ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario. Essendo certo che, nel caso di specie, ad un indirizzo prevalente se ne contrapponeva un altro, consistente anche se minoritario, fondato proprio sull’eccesso rappresentato dallo strumento della nullità del contratto rispetto al fine perseguito e quindi, in ultima analisi, fondato sulla ratio della norma, deve escludersi l’illegittimità costituzionale di una norma di interpretazione autentica volta ad imporre, tra le opzioni possibili, anche nei giudizi pendenti la non essenzialità della forma scritta ai fini della validità del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Altrettanto infondata è la questione sotto il profilo – riconducibile alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – che la norma interpretativa inciderebbe sulla certezza dei rapporti giuridici danneggiando chi aveva fatto legittimo affidamento sulla nullità del contratto concluso oralmente; non può non rilevarsi – in primo luogo e decisivamente - che quello denunciato è un effetto insito nel fenomeno dell’interpretazione autentica, ma deve anche aggiungersi, con riguardo al caso di specie, che appare improponibile un tale argomento a tutela di chi, pur avendo concluso il contratto con vettore iscritto all’albo, pretende di sottrarsi alle conseguenti obbligazioni assumendo di aver fatto affidamento (e cioè, scientemente) su un difetto di forma del contratto stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost., dai Tribunali di Vallo della Lucania e di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.