Ordinanza n. 409/2002

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ORDINANZA N.409

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA  

- Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK  

- Francesco AMIRANTE  

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile D’Ambrogio Francesco contro F.lli Elia s.r.l. ed altra, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Visto l’atto di costituzione della STEP s.r.l.;

  udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

  udito l’avvocato Paolo Pacifici per la STEP s.r.l.

  Ritenuto che, in sede di decisione di un processo civile di primo grado,il Giudice onorario aggregato del Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, a norma del quale l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 -, "si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l’obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall’art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta", per asserito contrasto, da un lato, con l'art. 3 della Costituzione, "sia per irragionevole disparità di trattamento, sia per manifesta illogicità" e, dall’altro lato, con l'art. 77 Cost., stante la "carenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per l’emanazione di un decreto-legge";

  che la questione è stata sollevata in un giudizio nel quale D’Ambrogio Francesco, titolare dell’omonima ditta individuale di trasporti, aveva convenuto, innanzi al tribunale di Torino, la F.lli Elia s.r.l. e la STEP s.r.l. narrando "di aver intrattenuto con la F.lli Elia dapprima – dal 16 agosto 1983 al settembre 1992 – ed in seguito con la STEP, dal settembre 1992 in avanti, un rapporto di appalto di servizi di trasporto autoveicoli" in ordine all’esecuzione del quale lamentava violazioni tariffarie degli articoli 8 e 10 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e chiedendo la restituzione dei rimborsi da lui effettuati in favore delle convenute per spese assicurative abnormi e fuori mercato, nonché delle spese sostenute per percorsi a vuoto dell’autocarro attrezzato per trasporto veicoli;

  che, riferisce il giudice a quo, le convenute si erano costituite in giudizio contestando la natura di appalto del rapporto intercorso con l’attore e, tra le altre eccezioni e difese, eccependo la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto d’appalto di trasporti ex art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

  che il giudice a quo rileva come appaia fondata l’eccezione di nullità dei contratti di trasporto oggetto di causa per difetto di forma scritta ad substatiam prescritta - alla stregua dell’univoca interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito - dalla disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiunto dall’art. 1 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, secondo cui "al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’albo nazionale degli autotrasportatori (…), da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge";

  che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata di illegittimità costituzionale (art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334), retroattiva perché di interpretazione autentica, comporterebbe il rigetto della suddetta eccezione, in quanto la nullità del contratto privo delle prescritte annotazioni riguarderebbe solo i contratti per i quali sia stata scelta dalle parti la forma scritta;

  che, dipendendo la validità dei contratti oggetto del giudizio a quo dall’applicazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale risulterebbe, ad avviso del rimettente, rilevante ai fini della decisione della causa;

  che l’art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256, realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, non avendo effettuato le annotazioni richieste dall’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, hanno stipulato il contratto verbalmente (e non subiranno alcuna conseguenza) e coloro che, avendo scelto la forma scritta, se ne vedranno dichiarare la nullità;

  che, inoltre, la norma interpretativa esibirebbe una ratio antitetica rispetto a quella della norma interpretata, la quale ultima si prefiggeva - mediante l’obbligo, sancito a pena di nullità, di annotare sul contratto gli estremi della iscrizione all’albo e dell’autorizzazione - lo scopo di scoraggiare e reprimere il fenomeno dell’utilizzo di vettori abusivi, laddove la norma interpretativa, consentendo ad libitum la forma verbale per il contratto di autotrasporto, facilita proprio quel fenomeno dell’abusivismo che la norma interpretata intendeva combattere;

  che, in particolare, vi sarebbe una evidente illogicità e contraddizione nel sistema provocata dall’addizione della norma denunciata in quanto, all’assoluta libertà di scelta per le parti tra forma verbale o scritta per il contratto di autotrasporto, si contrapporrebbe, una volta concordata la forma scritta, la rigida prescrizione di annotare sul contratto, a pena di nullità dello stesso, gli estremi della iscrizione all’albo e dell’autorizzazione, così scoraggiando i contraenti dal concludere per iscritto il contratto di autotrasporto;

  che il rimettente denuncia altresì la norma interpretativa (introdotta con decreto-legge) per contrasto con l’art. 77 della Costituzione "per carenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per l’emanazione di un decreto-legge", non esistendo alcuna situazione legittimante il ricorso allo strumento eccezionale della decretazione d’urgenza, tenuto conto che la norma interpretativa ha inciso su una disposizione entrata in vigore ben otto anni prima e per la quale l’urgenza neppure "potrebbe giustificarsi su un eventuale più recente contrasto giurisprudenziale in quanto esiste univoco orientamento interpretativo della giurisprudenza in materia";

  che si è costituita la STEP s.r.l., convenuta nel giudizio a quo, per sostenere le ragioni di illegittimità costituzionale già prospettate dal giudice rimettente, in particolare richiamando la pressoché unanime interpretazione fornita dai giudici di merito dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nel senso della necessità che il contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi rivesta la forma scritta ad substantiam; sottolineando che la nullità del contratto determina l’inapplicabilità al rapporto delle tariffe di trasporto c.d. "a forcella" e la possibilità che il mittente chieda al vettore la restituzione, a norma dell’art. 2033 cod. civ., dei corrispettivi pagati in esecuzione del contratto nullo; osservando che l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa non sarebbe esperibile, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, da colui che, come il vettore nella specie, col proprio consenso abbia giustificato lo squilibrio economico a favore dell’altra parte ed a proprio danno e che, comunque, l’azione ex art. 2041 cod. civ. non potrebbe comportare l’applicazione diretta della disciplina tariffaria; insistendo sul rilievo che, per effetto della norma interpretativa denunciata, verrebbero trattate in modo disomogeneo situazioni omogenee, posto che, nel caso di contratto di autotrasporto stipulato per iscritto, la nullità conseguirebbe alla mancata annotazione dei requisiti indicati dalla legge, mentre nell’ipotesi di contratto stipulato verbalmente lo stesso sarebbe valido, senza alcuna plausibile ragione differenziatrice e con un vulnus – determinato dalla portata retroattiva della norma - al principio di affidamento delle parti;

  che inoltre, ad avviso della STEP s.r.l., la norma denunciata, della cui natura interpretativa sarebbe lecito dubitare, dovrebbe esser censurata – secondo profili immediatamente conseguenti a quelli evidenziati dal remittente - anche con riguardo al parametro dell’art. 41 della Costituzione, per le ripercussioni che la illogica disparità di trattamento avrebbe sul piano economico – come immediata conseguenza della violazione dell’art. 3 Cost. – con il favorire le imprese che optino deliberatamente per la conclusione di un contratto nullo al fine di non osservare la disciplina tariffaria, nonché con riguardo al parametro degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione in quanto il legislatore avrebbe imposto al giudice un’interpretazione dal giudice stesso sistematicamente respinta, e quindi prevaricato la funzione giurisdizionale mediante l’utilizzo del piano astratto delle fonti normative al fine di ingerirsi nella risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio;

  che la STEP s.r.l. ha successivamente depositato una memoria illustrativa nella quale ha, da un lato, richiamato la sentenza n. 525 del 2000 di questa Corte e, dall’altro, richiamato altre ordinanze di giudici di merito che hanno rimesso la medesima questione alla Corte costituzionale, ovvero sospeso il giudizio in attesa della pronuncia sulla legittimità costituzionale o, ancora, interpretato la norma denunciata nel senso della non retroattività;

  Considerato che dall’ordinanza di rimessione risulta che il rapporto tra l’attore D’Ambrogio ed una convenuta (la F.lli Elia s.r.l.) si era protratto dal 16 agosto 1983 al settembre 1992, e pertanto non era ad esso applicabile l’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, in quanto entrato in vigore soltanto il 29 marzo 1993;

  che, relativamente al rapporto intrattenuto dal D’Ambrogio con l’altra convenuta (la STEP s.r.l.) "dal settembre 1992 in avanti", il rimettente, da un lato, omette di precisare fino a quale data (in particolare, se posteriore al 29 marzo 1993) tale rapporto si sarebbe protratto e, dall’altro lato, omette di pronunciarsi sul punto – decisivo ai fini dell’applicabilità, sia pure ad una parte soltanto dei trasporti effettuati, della norma introdotta il 29 marzo 1993 – della qualificazione giuridica del rapporto stesso, limitandosi il rimettente a riferire quella prospettata dall’attore ("appalto di servizi di trasporti") e, genericamente, la contestazione del convenuto;

  che difetta, pertanto, la rilevanza della questione quanto alla causa tra la D’Ambrogio s.r.l. e la F.lli Elia s.r.l., così come deve ritenersi del tutto inadeguato l’esame della rilevanza compiuto dal rimettente quanto alla causa D’Ambrogio-STEP s.r.l., essendo evidente che la denunciata incostituzionalità della norma interpretativa presuppone la certa applicabilità nel giudizio a quo della norma interpretata;

  che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente inammissibili, quanto alla prima causa, per la sua palese irrilevanza e, quanto alla seconda causa, per difetto assoluto di motivazione circa la rilevanza.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione dal Tribunale di Torino, con l’ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.