Ordinanza n. 165 del 2002

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ORDINANZA N. 165

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA           

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA                  

- Carlo MEZZANOTTE       

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA  

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI 

- Franco BILE                                  

- Giovanni Maria FLICK      

- Francesco AMIRANTE     

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, nel corso di un giudizio promosso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Domodossola che intimava alla ricorrente la riduzione in pristino della modifica di destinazione d’uso di un appartamento, da direzionale a residenziale, realizzata senza esecuzione di opere edilizie, con ordinanza emessa il 17 gennaio e pervenuta il 7 agosto 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), secondo il quale "costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie", tra le altre, dalla destinazione d’uso direzionale a quella residenziale;

che la questione é posta in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione al principio fondamentale della legislazione statale contenuto nell’art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), secondo cui la variazione della destinazione d’uso degli immobili, se eseguita senza opere edilizie, potrebbe essere soggetta al massimo a semplice autorizzazione;

che il giudice a quo ricorda che analoga questione, da esso stesso sollevata nel 1992, ed avente ad oggetto la disposizione della legge regionale del 1977 allora vigente in materia, con la sentenza n. 498 del 1993 di questa Corte era stata dichiarata inammissibile, in quanto l’art. 25 della legge n. 47 del 1985, indicata come norma interposta anche nel presente giudizio, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;

che nel caso in esame, però, non potrebbe farsi applicazione degli stessi principi allora enunciati, perchè la legge regionale n. 19 del 1999, recante la disposizione impugnata, é successiva alla detta legge statale n. 47 del 1985;

che la questione, secondo il giudice a quo, é rilevante in quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità del provvedimento ripristinatorio impugnato, che sarebbe precluso all’amministrazione qualora l’intervento non fosse soggetto a concessione edilizia;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che, anzitutto, la Regione eccepisce il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la sommarietà e l’incertezza degli elementi in fatto offerti dalla ordinanza di remissione non consentirebbero di valutare la pregiudizialità della questione;

che,secondo la regione, la normativa dettata dallo stesso art. 8 della legge regionale denunciata attribuirebbe ai comuni la facolta' di subordinare a semplice autorizzazione, rilasciata anche per silenzio assenso, taluni mutamenti di destinazione d'uso, ed, inoltre, non sottoporrebbe a concessione ne' ad autorizzazione i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non superiori a 700 m3 che siano compatibili con le norme di attuazione del piano regolatore generale e degli strumenti esecutivi.

Considerato che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, viene sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale (peraltro ricavato da una disposizione, l'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, che e' stata oggetto di successive modifiche ad opera dell'art. 4, comma 20, del d.l. n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 e dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 - modifiche di cui il remittente non da' conto - , e da ultimo e' stata abrogata dall'art. 136 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378, e trasfusa nell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, e' stata promulgata ed e' entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione; che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 14, n. 76 e n. 117 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.