Ordinanza n. 117 del 2002

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ORDINANZA N. 117

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 2001 dal Tribunale di Orvieto nel procedimento civile promosso da Giulii Capponi Gino contro la Regione Umbria e l’ASL n. 4 di Terni, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Gino Giulii Capponi, dell’ASL n. 4 di Terni e della Regione Umbria;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di una controversia di lavoro promossa da un ex direttore generale di un’azienda unità sanitaria locale nei confronti dell’azienda stessa e della Regione Umbria, il Tribunale di Orvieto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell’art. 34, comma 3, ultima parte, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso a quella data;

che in punto di fatto il giudice a quo deduce che il ricorrente era stato nominato direttore generale dell’azienda sanitaria n. 4 della Regione Umbria, poi soppressa mediante incorporazione nell’azienda sanitaria n. 5 che aveva assunto il n. 4, e che, a seguito di tale soppressione, la Regione Umbria, avvalendosi del disposto della norma impugnata, aveva comunicato al direttore generale l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità di svolgimento dell’incarico;

che il ricorrente, nell’impugnare il provvedimento suddetto, aveva chiesto al giudice del lavoro di dichiarare l’insussistenza dell’impossibilità sopravvenuta, con conseguente condanna della Regione al pagamento degli importi che egli avrebbe avuto diritto a percepire in caso di normale continuazione del rapporto di lavoro;

che secondo il Tribunale la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata é comunque rilevante, benchè la Regione Umbria abbia fatto esclusivo riferimento all’impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 2228 cod. civ., poichè appare logico ricomprendere nella fattispecie di cui alla norma impugnata anche la situazione oggetto dell’art. 36 della medesima legge regionale, in quanto l’ipotesi di risoluzione "di diritto" di cui all’art. 34 si presenta più ampia della precedente;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale osserva che la norma in esame si pone in contrasto con entrambi gli invocati parametri costituzionali: con l’art. 117 Cost., perchè, essendo il contratto stipulato tra il direttore generale e la Regione un contratto di natura privatistica, esso dev’essere disciplinato soltanto da norme statali, sicchè la normativa regionale si é posta in contrasto con quella statale in una materia sottratta alla sua competenza; col principio di eguaglianza, perchè, trattandosi di norma finalizzata all’applicazione in pochi casi concreti, la stessa difetterebbe dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza, creando così un’ingiustificata disparità di trattamento tra i destinatari della norma e gli altri soggetti che vedono il loro rapporto di lavoro disciplinato soltanto dalla legge statale;

che si é costituito in giudizio il funzionario ricorrente, chiedendo l’accoglimento della questione;

che si sono costituite in giudizio, altresì, la Regione Umbria e l’azienda unità sanitaria locale n. 4 della medesima Regione, concludendo entrambe per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l’art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio a quo;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Orvieto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Massimo VARI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.