Ordinanza n. 76 del 2002

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ORDINANZA N. 76

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell’art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"], promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a nei confronti del Comune di Piantedo, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione, proposto ex artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Grand Vision s.p.a. avverso l’ordinanza–ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Piantedo, il Giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell’art. 15 (Vendite straordinarie) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"];

che secondo il giudice rimettente la legge denunciata impone limitazioni alle vendite promozionali non contemplate dall’art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto quest’ultima norma non demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito alle vendite straordinarie;

che il giudice a quo, dopo aver sospeso l’ordinanza–ingiunzione opposta, ha rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dall’esito della presente questione di legittimità costituzionale;

che é intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della questione, sia perchè il giudice rimettente, con l’emissione dell’ordinanza di sospensione, avrebbe consumato il proprio potere decisorio, sia perchè la questione é stata posta con riferimento all’intera legge, e sostenendo, nel merito, l’infondatezza della medesima.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l’art. 117 Cost., invocato come parametro nel giudizio a quo;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l’intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Morbegno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.