ORDINANZA N. 14
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO,Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti promossi dalla Regione Lombardia, dal Consorzio di bonifica Medio Chiese e dal Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, del Consorzio di bonifica Medio Chiese e della Regione Lombardia;
udito nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Maria Cristina Zavatti per il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Giovanni Compagno per il Consorzio di bonifica Medio Chiese, Giuseppe Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 ottobre 2000, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha sollevato, in riferimento agli artt. 18 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), là dove dispone che "i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215";
che – premessa una ricostruzione della natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario alla luce della configurazione quali enti associativi privati datane dal regio decreto n. 215 del 1933 sulla bonifica integrale – il remittente osserva che la norma denunciata non pone distinzioni o riserve, di modo che il subentro dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della totalità delle suindicate funzioni, nessuna esclusa: essa ha pertanto l’effetto di determinare il completo venir meno dei compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale svuotamento delle funzioni loro proprie e, conseguentemente, la loro estinzione, con portata generale;
che, così interpretato, l'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984 contrasterebbe in primo luogo con l’art. 117 della Costituzione per violazione del principio fondamentale della necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica, desumibile dal regio decreto n. 215 del 1933: concorrenza che non solo si manifesta, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 del 1998, nella ravvisata coesistenza di tali caratteri nell’ambito dei consorzi di bonifica, ma che, ad avviso del remittente, postulerebbe anche la compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario;
che l’art. 117 della Costituzione sarebbe inoltre violato per il superamento del divieto, per il legislatore regionale, di intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, mentre, per effetto della norma impugnata, la facoltà dei privati, proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di associarsi in consorzio sarebbe esclusa nell'ambito della Regione Lombardia, determinando una palese difformità di regime;
che siffatta esclusione violerebbe inoltre, ad avviso della Corte remittente, l'art. 18 della Costituzione, che garantisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale;
che nel giudizio di legittimità costituzionale si é costituita la Regione Lombardia, concludendo per la (manifesta) inammissibilità ovvero per la (manifesta) infondatezza della questione e prospettando inoltre in via subordinata, sia nella memoria depositata nell’imminenza della pubblica udienza che nella discussione orale, l’opportunità di una restituzione degli atti al giudice remittente a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
che si é costituito altresì il Consorzio di bonifica Medio Chiese e il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, anch’essi ricorrenti nel giudizio a quo, il primo concludendo per l’inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della questione, il secondo chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, é prospettata dal giudice remittente anzitutto in relazione al denunciato superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica e che vincolano la potestà regionale, invocandosi come parametro l’art. 117 della Costituzione;
che, successivamente all’emanazione delle ordinanze di rimessione, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;
che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione (cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.