ORDINANZA N.397
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), promosso, con ordinanza emessa il 21 novembre 2000, dal Tribunale di Rieti, nel procedimento civile vertente tra D'Artibale Santino e il Comune di Castel di Tora, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 21 novembre 2000, ha sollevato, in relazione all’art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), "laddove, nel caso di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all’interessato di accedere all’oblazione, corrispondendo anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.";
che il rimettente, nel rilevare che la disposizione denunciata "ammette la possibilità di oblare corrispondendo solo una somma pari al terzo del massimo e non anche al doppio del minimo", come previsto, invece, dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ritiene vulnerato l’art. 117 della Costituzione, che impone "alla legislazione regionale di attenersi ai principi dettati dalla legge statale", in quanto il predetto art. 16 della legge n. 689 del 1981 "costituisce una norma di principio inserita dalla legislazione statale nella materia della depenalizzazione";
che, ad avviso del giudice a quo, non può trovare applicazione, nel caso in esame, l’art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433) - che ha modificato l’art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981 - in quanto la fattispecie dedotta in giudizio é anteriore all’entrata in vigore della menzionata disposizione;
che é intervenuta la Regione Lazio concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione;
che, nell’imminenza della Camera di consiglio, la Regione intervenuta ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire le conclusioni già formulate, osserva che la disposizione censurata non si pone, attualmente, in contrasto con l’art. 16 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 52 del decreto legislativo n. 213 del 1998.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stata promulgata ed é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
che, in particolare, l’art. 3 della suddetta legge costituzionale ha sostituito l’art. 117 della Costituzione, invocato come parametro nel giudizio di costituzionalità della norma denunciata;
che, pertanto, é necessario restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2001.