ORDINANZA N. 416
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 2001 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la Regione Liguria e la E.R.O. s.n.c. ed altri, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che la Corte d'appello di Genova, prima sezione civile, con ordinanza emessa il 1° febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la sentenza di primo grado avrebbe correttamente applicato gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i quali, nell'ambito del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, hanno vietato alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, ed hanno previsto a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;
che, al riguardo, la Corte d'appello richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già facenti capo alle unità sanitarie locali;
che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorchè oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";
che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae sè stessa "alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed é tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio";
che infine, secondo la Corte d'appello, le norme regionali ostacolerebbero la riforma del servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;
che le norme impugnate sono state censurate dalla Corte d'appello di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione;
che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione é entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinchè riesamini i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2001.