Ordinanza n. 220/2000

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ORDINANZA N. 220

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 25 marzo 1999 dal Pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel procedimento civile vertente tra Mazzè Vito e Loiacono Giuseppe ed altri, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1999 e il 1° giugno 1999 dal Pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, nel procedimento civile vertente tra Mileto Francesca e Berlingeri Albina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2000.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 Ritenuto che, nel corso di un giudizio possessorio, il Pretore di Vibo Valentia, sez. distaccata di Tropea - sul cui ruolo la causa era tornata a séguito dell’annullamento, da parte del giudice del reclamo, del provvedimento di diniego della richiesta tutela interdittale -, con ordinanza emessa il 25 marzo 1999 (R.O. n. 567 del 1999), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 cod. proc. civ., là dove non prevede, per il giudice che abbia trattato la precedente fase sommaria, l’obbligo di astenersi dal decidere anche la successiva fase di merito;

 che il rimettente osserva come, rispetto al giudizio possessorio - avente natura bifasica nonché struttura e presupposti peculiari, i quali non consentono di estendere a questo gli argomenti che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare non fondata, con la sentenza n. 326 del 1997, analoga questione sollevata con riguardo all’astensione nel giudizio di merito del giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare ante causam -, la non configurabilità di alcuna funzione strumentale dell’ordinanza interdittale comporti che il possesso del ricorrente è tutelato nella sua forma più piena e definitiva già con il provvedimento conclusivo della fase sommaria, rispetto al quale la decisione del merito nulla potrà aggiungere;

 che, a giudizio del Pretore a quo, tale caratteristica rende altrettanto non trasponibili alla fattispecie anche le considerazioni svolte nella richiamata sentenza in ordine alla diversità dell’assunzione dei mezzi istruttori nelle varie fasi, in quanto - essendo estraneo al giudizio possessorio l’accertamento (tipico di quello cautelare) dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora - è normale che il giudice del merito ripeta la medesima istruzione che ha compiuto nella fase sommaria, sentendo gli stessi informatori ed acquisendo le stesse prove;

 che, dunque, secondo il rimettente, la norma denunciata si pone in contrasto con gli evocati parametri, in quanto lesiva del principio di imparzialità del giudice, giacché l’opinione da lui fattasi nella prima fase investe con pienezza tutti i presupposti oggetto di giudizio nella seconda;

 che, sempre nel corso della fase di merito di altro giudizio possessorio, il Pretore di Palmi, sez. distaccata di Cinquefrondi, con ordinanza emessa il 1° giugno 1999 (R.O. n. 723 del 1999), ha sollevato - con riferimento agli stessi parametri - questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la sola incompatibilità del giudice che abbia conosciuto il processo in "altro grado";

 che - affermata la valenza generale dell’esigenza della imparzialità e terzietà del giudice, il quale, avendo già pronunciato su un certo oggetto, subisce la cosiddetta "forza della prevenzione" - il rimettente deduce considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dal Pretore di Vibo Valentia, in ordine alla identità, in entrambe le fasi in cui il giudizio necessariamente si articola, sia della res judicanda, sia della valenza della relativa istruzione probatoria;

 che, in tale ultimo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della sollevata questione.

 Considerato che - data l’identità della norma sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, la quale viene censurata con riferimento ai medesimi parametri ed alla stregua di analoghe motivazioni - i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

 che entrambi i rimettenti, a sostegno dei prospettati dubbi di illegittimità, fanno richiamo, per dedurne la non estensibilità al caso del giudice del merito possessorio che abbia deciso la precedente fase sommaria, alle considerazioni svolte nella sentenza n. 326 del 1997 (la quale ha dichiarato non fondata altra questione riguardante la mancata previsione dell’astensione nel giudizio di merito del giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare ante causam);

 che, tuttavia, ai rimettenti è sfuggito che, contestualmente, è stato ivi precisato come ben diversa, rispetto alla pluralità dei gradi di giudizio - dove «è l’esigenza stessa di garanzia, che sta alla base del concetto di revisio prioris instantiae, a postulare l’alterità del giudice dell’impugnazione, il quale si trova [...] a dover ripercorrere l’itinerario logico che è stato già seguìto onde pervenire al provvedimento impugnato» - «si presenta la situazione quando l’iter processuale semplicemente si articoli attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco importa) nelle quali l’interesse posto a base della domanda - e che regge il giudizio - impone l’appagamento di esigenze, a quest’ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio, istruttorio, ecc.»;

 che, in relazione a ciò, dopo aver posto in evidenza la peculiare operatività del principio dispositivo cui è informato il rito civile - nell’àmbito del quale la dialettica dei contrapposti interessi si esplica, durante tutto il processo, in relazione ad attività e forme di tutela diverse, che rispondono alle varie esigenze implicate dal diritto o dall’interesse concretamente azionato nel giudizio stesso - la Corte ha allora concluso che anche nella ipotesi di provvedimento cautelare (anch’esso conseguente allo svolgersi della menzionata dialettica, di norma attraverso il contraddittorio tra le parti su un piano di «parità delle armi», in una continua funzione propulsiva che condiziona il perseguimento e la stessa conclusione del giudizio: cfr. anche sentenza n. 341 del 1998), non sussiste l’esigenza d’ordine costituzionale d’un obbligo di astensione del giudice, che lo abbia pronunciato ante causam, dal trattare e decidere la successiva causa di merito (in tal senso, da ultimo, ordinanza n. 168 del 2000);

 che tali affermazioni non possono non conservare tutta la loro valenza anche per il caso del giudice del possessorio, il quale - pronunciatosi sulla richiesta di adozione del provvedimento interdittale - debba decidere la successiva fase di merito;

 che questa Corte ha già ritenuto come la tradizionale struttura bifasica di detto giudizio non sia rimasta modificata a séguito della riforma del codice di procedura civile, attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353, ed ha altresì rilevato il carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme, contenuto nell’art. 703 cod. proc. civ., vòlto a consentire l’applicabilità delle sole norme della novella compatibili con le caratteristiche del procedimento possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996, n. 125 del 1997);

 che, in particolare, nella successiva ordinanza n. 126 del 1998 (ignorata da entrambi i rimettenti) - ribadite tali affermazioni e rilevato come le stesse siano state fatte proprie anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la quale il giudizio in parola consta tuttora d’una fase sommaria e di una di merito - è stato puntualmente affermato che del tutto privo di consistenza si rivela qualsiasi dubbio circa la configurabilità di una situazione di "incompatibilità" del giudice del merito possessorio a conoscere in via ordinaria per essersi già egli pronunciato nella precedente fase; essendo parimenti da escludere che al giudice stesso possano derivare "vincoli" dall’esito del reclamo avverso il provvedimento da lui già reso in sede interdittale;

 che, peraltro, il menzionato richiamo da parte dell’art. 703 cod. proc. civ. alla disciplina dei procedimenti cautelari fa sì che gli atti di istruzione - disposti dal giudice nella fase interdittale "nel modo che ritiene più opportuno" ed "omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio" - assumano valenza tutta propria, intesa a consentire valutazioni meramente sommarie, "indispensabili (e sufficienti) in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento (provvisorio) richiesto" (art. 669-sexies cod. proc. civ. ), ma normalmente inidonei di per sé a consentire la decisione definitiva della causa;

 che è, dunque, palesemente erroneo attribuire alla fase di merito - caratterizzata dalla compiuta esplicazione della dialettica processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale istruttorio, niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalità nella precedente fase - un contenuto formale e sostanziale di mera pedissequa duplicazione di giudizio vertente su una medesima res judicanda;

 che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

 Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

 dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dal Pretore di Vibo Valentia, sez. distaccata di Tropea, e dal Pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.