Ordinanza n. 126/98

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ORDINANZA N. 126

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI  

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 16 agosto 1996 dal Pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, il 30 maggio ed il 23 agosto 1997 dal Pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 565 e 690 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 38 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Pretore di Trani - sezione di Canosa di Puglia, dopo aver rigettato una domanda di reintegrazione nel possesso, ed essendo medio tempore intervenuto il provvedimento con cui il Tribunale, in accoglimento del reclamo, aveva viceversa concesso l'interdetto, nel corso del giudizio di merito, con ordinanza emessa il 16 agosto 1996, ha sollevato - in relazione agli articoli 24, 25, 97 e 101 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui, richiamando genericamente tutta la disciplina dettata per i procedimenti cautelari, non esclude l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito;

  che, secondo il rimettente, nessuna soluzione interpretativa in ordine a tale norma potrebbe evitare la violazione dei dettami costituzionali;

  che, infatti, il giudice a quo non potrebbe rilevare l'eventuale incompatibilità venutasi a creare con la instaurazione del giudizio di merito davanti a lui, che rappresenta il giudice naturale del giudizio stesso, senza conseguente violazione dell'art. 25 Cost.;

  che, ciò posto, ove egli si ritenesse vincolato nel decidere il merito dopo la concessione del provvedimento interdittale in sede di reclamo, resterebbe inevitabilmente violato il principio del libero convincimento del giudice sancito dall'art. 101 Cost.;

  che, nel caso invece di ritenuta libertà di giudizio, e dunque di emissione di nuovo provvedimento negativo da parte di lui, verrebbero frustrate le ragioni di tutela invocate dal ricorrente e, d'altra parte, risulterebbe del tutto inutile il previsto rimedio del reclamo, con conseguente violazione sia dell'art. 24 sia dell'art. 97 Cost.;

  che il Pretore di Ancona - sezione di Fabriano, dopo aver concesso un provvedimento possessorio, adito con citazione per il giudizio di merito (essendo stato medio tempore respinto il reclamo proposto avverso l'interdetto), ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, "limitatamente al riferimento operato dalla predetta norma ad un procedimento di merito successivo all'ordinanza di accoglimento o di rigetto dei provvedimenti di cui agli artt. 1168-1170 cod. civ.";

  che, secondo il giudice a quo, la configurabilità del "merito possessorio" implicherebbe l'applicazione dell'art. 669-octies - secondo il quale in caso di accoglimento é fissato un termine per l'inizio del giudizio - e determinerebbe così disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rigetto della domanda d'interdetto;

  che, di contro, ove si escludesse l'operatività di detta norma, il rinvio ex art. 703 diventerebbe privo di significato, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza;

  che, in ogni caso, tale principio verrebbe violato dall'assoluta indeterminatezza e incongruità del merito possessorio quale oggetto di una seconda fase di giudizio;

  che, inoltre, la presenza di una fase di merito renderebbe più gravosa la tutela del proprietario non possessore, costretto ad attendere la definizione del giudizio possessorio prima di veder riconosciuto il proprio diritto, nonchè quella del proprietario possessore, il quale dovrebbe duplicare l'attività processuale necessaria all'affermazione del diritto, con conseguente violazione degli altri parametri evocati.

  Considerato che i giudizi possono essere riuniti per l'analogia delle questioni, concernenti, anche se con prospettazioni contrapposte, il rapporto tra giudizio possessorio e nuovo procedimento cautelare uniforme;

  che, al riguardo, questa Corte ha già ritenuto, sia pure incidentalmente, come la tradizionale struttura bifasica di detto giudizio non sia rimasta modificata a séguito della riforma del codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353, ed ha altresì rilevato il carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme, contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ., vòlto a consentire l'applicabilità delle sole norme della novella compatibili con le caratteristiche del procedimento possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996 e n. 125 del 1997);

  che tale avviso risulta confermato dalla recente sentenza 24 febbraio 1998, n. 1984, della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo la quale il giudizio in parola consta tuttora di una fase sommaria e di una di merito, introdotte entrambe dall'unica domanda proposta con il ricorso al pretore;

  che la lettura in questo senso dell'art. 703 cod. proc. civ. porta chiaramente ad escludere i vulnera all'art. 24 Cost. paventati dal Pretore di Ancona, in quanto l'inapplicabilità dell'art. 669-octies non priva affatto di contenuto il rinvio contemplato nella norma, attraverso il quale viene introdotto l'istituto del reclamo con la conseguenza di rafforzare le garanzie processuali delle parti, soprattutto a séguito delle sentenze n. 253 del 1994 e n. 501 del 1995 (concernenti l'estensione di tale rimedio al provvedimento di diniego);

  che, inoltre, la peculiarità della situazione sostanziale sottesa alle azioni possessorie, consistente nel diritto alla conservazione integrale del potere sulla cosa, non consente di instaurare alcuna relazione o confronto con il diritto di proprietà per inferire una ipotetica difficoltà della tutela di questo, viceversa esplicantesi su un piano affatto diverso; per cui si palesa non pertinente il richiamo all'art. 42 Cost.;

  che del pari inconferente appare il riferimento all'art. 97 Cost., non evocabile con riguardo a profili concernenti la giurisdizione (cfr., da ultimo, sentenza n. 16 del 1998);

  che, infine, del tutto prive di consistenza si rivelano le osservazioni del Pretore di Trani in ordine ad asseriti "vincoli" derivanti al giudice del merito possessorio dall'esito del reclamo avverso il provvedimento da lui già reso in sede interdittale, e circa l'ipotizzata sua "incompatibilità" a conoscere in via ordinaria per essersi egli già pronunciato in tale fase;

  che, sul punto, é appena il caso di ribadire che "il giudizio di merito non é descrivibile quale valutazione operata sulla medesima res iudicanda, sì da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso sulla domanda cautelare ragioni d'incompatibilità" (sentenza n. 326 del 1997), e di rilevare altresì come il reclamo riguardi esclusivamente il thema decidendum della fase sommaria (v. sentenza n. 65 del 1998), per cui la statuizione che ne segue risulta ininfluente rispetto a quella destinata a concludere il giudizio a cognizione piena.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101 della Costituzione, dai Pretori di Trani - sezione di Canosa di Puglia e di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.