Sentenza n. 501 del 1995

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SENTENZA 501

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994 dal Tribunale di Lanusei, sul reclamo proposto da Chillotti Angela nei confronti di Chillotti Antonio, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento pretorile di rigetto della tutela possessoria, il Tribunale di Lanusei ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 1994, questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la reclamabilita' dell'ordinanza di rigetto dell'interdetto possessorio.

Premette il giudice a quo che parte della giurisprudenza e della dottrina esclude la reclamabilita' dei provvedimenti possessori interdittali, in quanto nega l'applicabilita' ai procedimenti possessori degli artt. 669- ter, quater, septies, octies e terdecies cod. proc. civ., sulla base di una restrittiva lettura dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ.

Il remittente dichiara peraltro di aderire all'opposto orientamento che tale reclamabilita' viceversa ammette - in ragione delle incongruenze e delle lacune nel dettato normativo, alle quali condurrebbe la tesi di cui sopra. In particolare sembra al Tribunale condivisibile l'opzione interpretativa che seleziona, tra le norme richiamate dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., solo quelle compatibili con la peculiare funzione dei provvedimenti possessori, ritenendo applicabili soltanto queste. Secondo tale ricostruzione, sarebbe percio' esclusa l'applicabilita' degli artt. 669-octies e novies cod. proc. civ., mentre sarebbe da ammettere la reclamabilita' al Collegio dei provvedimenti concessivi della richiesta tutela.

Tuttavia, poiche' questa Corte, con sentenza n. 253 del 1994, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 669- terdecies nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza che ha rigettato il provvedimento cautelare, e poiche' la tutela possessoria e' diversa, quanto a natura e funzione, da quella cautelare, dal momento che ha ad oggetto una situazione fattuale e non gia' una posizione giuridica soggettiva, e difetta altresi' del caratteristico connotato di strumentalita', il giudice a quo esclude che la citata sentenza possa essere estesa in via analogica agli esiti del procedimento possessorio.

Ne conseguirebbe un difetto di tutela del ricorrente in possessorio che si sia visto rigettare la domanda. Varrebbero a tal proposito le stesse considerazioni a suo tempo svolte da questa Corte sull'eguaglianza delle parti nel processo civile: anche nel procedimento introdotto dalle domande di reintegrazione o manutenzione le parti si collocano in posizioni simmetricamente equivalenti nei confronti dell'ordinamento, onde la previsione di un reclamo secundum eventum litis si risolverebbe in una compressione del principio di parita' di trattamento e della garanzia ex art. 24 della Costituzione.

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale di Lanusei, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui tale norma, come integrata dalla sentenza di questa Corte n. 253 del 1994, tuttora escluderebbe la reclamabilita' dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di provvedimento possessorio.

2. - La questione e' infondata.

Nella premessa del ragionamento del Tribunale remittente si annida evidente un paralogismo: il giudice a quo s'interroga sulla portata e l'ampiezza della pronuncia n. 253 del 1994 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. "nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare". E - osservato che "nella motivazione della sentenza non pare rinvenibile alcun riferimento, neppure indiretto, al procedimento possessorio e che il dictum della Corte costituzionale non e' assoggettabile ad interpretazioni estensive o analogiche" - esclude che la pronuncia stessa sia riferibile anche ai provvedimenti possessori, i quali per opinione pressoche' unanime non hanno "natura e funzione cautelare". Di qui il sospetto d'incostituzionalita' "dell'art. 669-terdecies nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento possessorio", atteso che valgono anche con riguardo al procedimento possessorio le stesse considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nel pervenire alla pronuncia additiva contenuta nella sentenza n. 253 del 1995.

Ora, e' evidente che - una volta superati i dubbi sulla reclamabilita' dei provvedimenti possessori interdittali, attraverso una corretta interpretazione del sistema normativo quale esso si presenta dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, e una volta quindi ritenuto applicabile nella specie, per via del richiamo operato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ., anche l'art. 669-terdecies - la norma in questo contenuta non puo' non avere la stessa portata risultante dalla pronuncia additiva sopra indicata.

Questa Corte, invero, si e' riferita alla "domanda di provvedimento cautelare", esclusivamente perche' l'impugnata disposizione riguardava (e riguarda) proprio tale tipo di provvedimento. Ma e' evidente che il rinvio da parte del legislatore, cosi' come descritto nella stessa prospettazione del giudice a quo, vale a trasporre nel diverso procedimento tutto il contenuto della norma oggetto del rinvio medesimo, in assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilita' applicative. Incompatibilita', che il medesimo giudice remittente viene ad escludere quando - per motivare la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale - a ragione nega che "la diversita' di disciplina normativa circa la possibilita' di impugnazione, ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., dei provvedimenti negativi in materia cautelare e di quelli in materia possessoria sia giustificabile sulla base della diversita' delle situazioni dedotte in giudizio". Si puo' aggiungere che, antecedentemente alla pronuncia di questa Corte, parte della dottrina addirittura motivava la tesi della non applicabilita' dell'art. 669-terdecies all'interdetto possessorio, proprio col rilievo che questa norma escludeva la reclamabilita' del diniego del provvedimento; ritenendo che le ragioni adducibili a fondamento di tale scelta legislativa in relazione ai procedimenti cautelari non fossero valide in materia possessoria, dove piu' impellente era considerata la necessita' d'estendere il reclamo anche al provvedimento di rigetto della domanda, in quanto maggiore era il rischio di un definitivo ed irreparabile pregiudizio del ricorrente in possessorio che tale domanda si fosse vista respingere.

Chiaro essendo allora che il reclamo avverso i provvedimenti possessori interdittali - ritenuto ammissibile a' sensi dell'art. 669-terdecies - e' proponibile nei casi e nei modi in cui lo e' nel procedimento cautelare, non ha ragion d'essere il sospetto di illegittimita' costituzionale prospettato dal remittente con riguardo a detta disposizione cosi' come integrata dalla pronuncia di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669- terdecies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lanusei, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/12/95.