ORDINANZA N. 203
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 2 settembre 1995 dal Pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, rispettivamente iscritte ai nn. 821, 822 e 823 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
RITENUTO che, con tre identiche ordinanze emesse tutte il 2 settembre 1995, il Pretore di Benevento, sezione distaccata di S. Giorgio del Sannio, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale;
che il provvedimento negativo di quest'ultima non sarebbe - a parere del rimettente - neppure reclamabile, così prospettandosi una violazione del diritto di difesa;
che - opina per altro verso il giudice a quo - la diversa disciplina data alla fase di merito si porrebbe in contrasto con l'esigenza di celerità che deve presiedere all'accertamento in subiecta materia.
CONSIDERATO che le tre ordinanze sono di identico tenore e vanno quindi decise congiuntamente;
che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento su una serie di non esatte premesse, e che perfino alla stregua di queste le conclusioni cui egli perviene risultano del tutto erronee;
che, in particolare, l'assunto circa la non reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, su cui si fonda in parte la prospettazione, è stato smentito dalla sopravvenuta sentenza n. 501 del 1995 di questa Corte, come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995, ignorate dal rimettente;
che inoltre quest'ultimo asserisce essere venuta meno - come effetto dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. - la fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto; mentre, viceversa, tale risultato appare estraneo alla ratio della riforma, oltre che contrario agl'indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non può essere escluso, meno che mai secundum eventum litis;
che infine - quanto al rinvio al procedimento cautelare uniforme operato dall'art. 703, comma 2, cod. proc. civ. - questa Corte nell'ordinanza n. 58 del 1996 ne ha già rilevato la "selettività", e dunque quantomeno immotivato si palesa l'assunto del rimettente circa l'applicabilità dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Benevento, sezione distaccata di San Giorgio del Sannio, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Mauro FERRI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.